Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03173/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24408/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., sedente in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB. [OSCURATO:PERSONA], n. 454/2021,depositata il 18 marzo 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1.L’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. aveva accolto l’appello dell’Agenzia avverso la sentenza della C.t.p. di Venezia che aveva a sua volta accolto il ricorso introduttivo avverso avvisi di accertamento a mezzo dei quali l’Agenzia aveva accertato per gli anni 2013 e 2014 maggior [OSCURATO:PERSONA] 197 reddito a seguito di contestazione di abuso del diritto sul presupposto che i costi di forniture di materie prime e di pubblicità e sponsorizzazione.

L’Agenzia resiste con controricorso.

2. Con istanza depositata l’otto ottobre 2023 la ricorrente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n. 197 avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ed avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto.

La stessa ha ribadito la richiesta di estinzione per cessazione della materia del contendere con memoria illustrativa successiva.

Considerato che:

1. L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».

Il successivo comma 198, prevede che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se èstata fissata la data della decisione».

2. La contribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Sono stati altresì prodotti provvedimenti di sgravio del 16 ottobre 2023, resi dall’Agenzia delle Entrate proprio a seguito della domanda e del pagamento effettuato, per cui deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

3. Le spese rimangono a carico dellaparte ricorrente che le ha anticipate,ex art. 1, comma 198, cit.

4. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lat o sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (v.

Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372; Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782).

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo per cessata materia del contendere.

Spese a carico della parte che le ha ant

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24408/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., sedente in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB. [OSCURATO:PERSONA], n. 454/2021,depositata il 18 marzo 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1.L’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. aveva accolto l’appello dell’Agenzia avverso la sentenza della C.t.p. di Venezia che aveva a sua volta accolto il ricorso introduttivo avverso avvisi di accertamento a mezzo dei quali l’Agenzia aveva accertato per gli anni 2013 e 2014 maggior [OSCURATO:PERSONA] 197 reddito a seguito di contestazione di abuso del diritto sul presupposto che i costi di forniture di materie prime e di pubblicità e sponsorizzazione. L’Agenzia resiste con controricorso. 2. Con istanza depositata l’otto ottobre 2023 la ricorrente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n. 197 avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ed avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto. La stessa ha ribadito la richiesta di estinzione per cessazione della materia del contendere con memoria illustrativa successiva. Considerato che: 1. L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Il successivo comma 198, prevede che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se èstata fissata la data della decisione». 2. La contribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto. Sono stati altresì prodotti provvedimenti di sgravio del 16 ottobre 2023, resi dall’Agenzia delle Entrate proprio a seguito della domanda e del pagamento effettuato, per cui deve dichiararsi cessata la materia del contendere. 3. Le spese rimangono a carico dellaparte ricorrente che le ha anticipate,ex art. 1, comma 198, cit. 4. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lat o sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372; Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782). P.Q.M. Dichiara estinto il processo per cessata materia del contendere. Spese a carico della parte che le ha ant
Sentenza Cassazione n. 03173/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris