CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08225/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado per estinzione del reato a seguito di prescrizione, con revoca delle statuizioni civili; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], che si sono associati alle richieste della Procura generale e hanno illustrato i motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza emessa il 2 maggio 2024, confermava quella del Tribunale di Prato, che aveva accertato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di causazione a mezzo di operazioni dolose del fallimento della società fallita [OSCURATO:SOCIETA]. (capo A), nonché dei predetti imputati e di [OSCURATO:PERSONA], in concorso, quanto ai delitti di bancarotta a mezzo false comunicazioni sociali (capo B) e bancarotta societaria fraudolenta documentale di tipo generico (capo C). 2. I ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] constano di plurimi motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in quattro motivi. 3.1 I primo motivo lamenta violazione di legge processuale in relazione agli artt. 525 e 179 cod. proc. pen. Contesta il ricorrente l’ordinanza con la quale la Corte di appello ha ritenuto tardiva l’eccezione formulata dalle difese, quanto alla circostanza che in primo grado la decisione era stata assunta da un collegio diversamente composto, rispetto a quello dinanzi al quale si era svolta l’istruttoria dibattimentale. Osserva la ricorrente difesa che in difetto di comunicazione da parte del presidente del collegio del mutamento della composizione dello stesso e di interpello delle parti in merito al consenso sulla utilizzabilità del materiale probatorio, il silenzio delle parti non può ritenersi sanante la nullità assoluta prevista dall’art. 525 cod. proc. pen., cosicché la doglianza doveva essere accolta dalla Corte di appello e ora va rilevata dalla Corte di cassazione. 3.2 Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al capo A), quanto all’aver ritenuto [OSCURATO:PERSONA] amministratore delegato della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e poi amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il ricorrente che il cambio di denominazione determinò anche la cessazione del proprio ruolo di amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., al quale non seguì l’assunzione del ruolo di fatto nella [OSCURATO:SOCIETA]. Tale censura, mossa con l’atto di appello, non avrebbe trovato risposta nella impugnata sentenza, che ha trascurato che il ruolo di amministratore di fatto nella seconda società fosse stato assunto da [OSCURATO:PERSONA] e non da [OSCURATO:PERSONA], come dimostrava l’assenza di elementi attributivi di una gestione di fatto al ricorrente, le dichiarazioni dell’amministratore di diritto dellaMi.[OSCURATO:SOCIETA]., le dichiarazioni del consulente del pubblico ministero, che escludevano che [OSCURATO:PERSONA] fosse amministratore di fatto. Le condotte contestate al capo A) riguarderebbero esclusivamente l’amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., che, come sarebbe stato affermato dall’amministratore di diritto di quest’ultima, [OSCURATO:PERSONA], e dal consulente del pubblico ministero, sarebbe da individuarsi in [OSCURATO:PERSONA] e non in [OSCURATO:PERSONA]. 3.3 Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine ai capi B) e C), sempre in ordine alla qualità di amministratore di fatto attribuita al ricorrente, in ordine alla quale, a fronte di un motivo di appello specifico, come nel secondo motivo illustrato, non trovava alcuna risposta da parte della Corte di appello. 3.4 Il quarto motivo lamenta vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, risultando immotivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, dell’attenuante dell’art. 114 cod. pen., nonché per l’eccessivo aumento per la cd. continuazione fallimentare a fronte della differente condotta dei due fratelli, l’uno, [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto, l’altro, [OSCURATO:PERSONA], per il quale tae qualità andava esclusa. 4. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in quattro motivi. 4.1 Il primo motivo lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. Quanto al capo A) la Corte di merito sarebbe incorsa in violazione di legge processuale, ritenendo che la condotta di cessione dell’immobile aziendale - da parte della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA]. senza corresponsione del prezzo e rendendo così la fallita non operativa – fosse condotta diversa da quelle ritenuta causativa del fallimento a mezzo di operazioni dolose, individuata nella esposizione debitoria per 14 milioni di euro nei confronti del Fisco, tale ultima condotta non contestata nel capo A), dal che la conseguente violazione di legge. 4.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione al difetto di motivazione quanto alla idoneità decettiva della condotta di falso in bilancio. 4.3 Il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’art. 216 l. fall. in quanto né il capo di imputazione né la sentenza impugnata fanno riferimento al necessario dolo specifico, cosicché la condotta andava sussunta nella bancarotta semplice documentale, per la quel era maturata l’estinzione per prescrizione. 4.4 Il quarto motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 5. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi. 5.1 Il primo motivo è sovrapponibile a quello analogo formulato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 5.2 Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in quanto la Corte di appello avrebbe trascurato che i testi Baldini e Scarcella avevano indicato il ricorrente come una testa di legno o un prestanome, mentre del tutto omessa è la valutazione di un messaggio telefonico che avvalorava la natura di mero prestanome assolutamente estraneo alla gestione. Da ciò deriva che [OSCURATO:PERSONA] non avesse alcuna consapevolezza in ordine alla condotta di bancarotta a mezzo reato societario sub capo B), né mai aveva detenuto le scritture contabili sub capo C). 6. Il ricorso è stato trattato con l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni. 8. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi non sono inammissibili, per le ragioni che di seguito saranno evidenziate, cosicché agli effetti penali va dichiarata l’estinzione dei reati per prescrizione. D’altro canto, non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito degli imputati. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Deve pertanto rilevarsi il decorso del termine di prescrizione: infatti, essendo i reati consumati in data 15 gennaio 2013 - considerata la sospensione del corso del termine, intervenuto dal 5 marzo 2024 al 2 maggio 2024 per 58 giorni - la prescrizione si è già perfezionata in data 11 settembre 2025. Agli effetti civili, invece, vanno delibate le ragioni dei ricorsi, che sono infondate per quanto a seguire sarà evidenziato. 2. Quanto al primo motivo dei ricorsi nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sovrapponibili e da trattarsi congiuntamente, va osservato quanto segue. 2.1 Questa Corte, a fronte della doglianza di un error in procedendo, deve accedere direttamente agli atti processuali. Il 26 febbraio ed il 26 novembre 2021 il Tribunale di Prato – collegio composto dal presidente [OSCURATO:PERSONA], giudici Malerba e Romano – procedeva all’istruttoria dibattimentale con l’escussione del teste Baldini e Scarsella. Il 6 maggio 2022 il Collegio risultava diversamente composto –[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Sautinelli – e dal verbale non risulta vi sia stata alcuna informativa sulla diversità del collegio, né richiesta alle parti di consenso all’utilizzazione degli atti istruttori già espletati. Il rinvio alla successiva udienza conseguiva alla richiesta difensiva di completamento della trascrizione di un precedente verbale di udienza. All’udienza del 27 maggio 2022 il Tribunale deliberava, concludendo con la decisione primo grado, nella composizione del collegio da ultimo indicata. Riguardo alle doglianze mosse, va richiamata la sentenza delle Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754 – 02, che afferma i seguenti principi: a) La disposizione di cui all'art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen. non comporta la necessità, a pena di nullità assoluta, di rinnovare formalmente tutte le attività previste dagli artt. 492, 493 e 495 cod. proc. pen., poiché i relativi provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati. Invero, la garanzia dell'immutabilità del giudice attribuisce alle parti il diritto, non di vedere inutilmente reiterati, pedissequamente e senza alcun beneficio processuale, attività già svolte e provvedimenti già emessi, con immotivata dilazione dei tempi di definizione del processo cui la parte può in astratto avere di fatto un interesse che, tuttavia, l'ordinamento non legittima e non tutela, bensì di poter nuovamente esercitare, a seguito del mutamento della composizione del giudice, le facoltà previste dalle predette disposizioni, ad esempio chiedendo di presentare nuove richieste di prova, che andranno ordinariamente valutate. Resta ferma anche la possibilità che il giudice ritenga necessaria, d'ufficio, la ripetizione, anche pedissequa, delle predette attività; b) non può ritenersi che la rinnovazione del dibattimento debba essere espressamente disposta, poiché le parti, con l'insostituibile ausilio della difesa tecnica, sulla quale incombe il generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, sono certamente in grado, con quel minimum di diligenza che è legittimo richiedere, di rilevare il sopravvenuto mutamento della composizione del giudice ed attivarsi con la formulazione delle eventuali, conseguenti richieste, se ne abbiano, chiedendo altresì, ove necessario, la concessione di un breve termine; c) neanche l'ordinanza ammissiva delle prove resa ex art. 495 cod. proc. pen. dal giudice nella precedente, e poi mutata, composizione va, pertanto, formalmente rinnovata, se condivisa anche dal giudice nella composizione sopravvenuta, poiché conserva efficacia, se non espressamente modificata o revocata; peraltro, a seguito del mutamento della composizione del giudice, le parti possono esercitare nuovamente le facoltà attribuite loro dagli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., ovvero presentare nuove richieste di prova, che andranno ordinariamente valutate dal nuovo giudice prima di procedere; d) con riguardo agli esami già svolti dinanzi al giudice diversamente composto, in applicazione dell'ordinaria disciplina che regola l'ammissione delle prove, l'ammissione di una qualsiasi prova (e quindi anche della reiterazione dell'esame del dichiarante già in precedenza escusso dinanzi al giudice diversamente composto) può essere disposta soltanto su richiesta formulata, ai sensi dell'art. 493 cod. proc. pen., dalle parti; e) La facoltà di chiedere la rinnovazione degli esami testimoniali può, quindi, essere esercitata soltanto da chi aveva indicato il soggetto da riesaminare in lista ritualmente depositata ex art. 468 cod. proc. pen. Ciò non vale, naturalmente, per gli esami dei soggetti (ad esempio l'imputato) che non vanno previamente indicati in lista. Tanto premesso, l’ordinanza della Corte di appello, che rigetta la doglianza difensiva, rappresentando la tardività della eccezione di nullità e la natura inedita della stessa, mossa solo con la memoria in appello, non è corretta. Infatti, Sez. U Bajrami afferma che “la sanzione di nullità assoluta comminata in caso di violazione del predetto precetto rende ininfluente il consenso eventualmente prestato dalle parti alla violazione, poiché, ai sensi dell'art. 179, comma 2, cod. proc. pen., «sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge»”. Pertanto, la nullità è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Non di meno, però, perché si verifichi la nullità assoluta, occorre che le parti richiedano, alla luce dei richiamati principi fissati dalle Sezioni Unite, la rinnovazione dell’istruttoria, vale a dire la nuova escussione. E inoltre, la nuova escussione deve essere richiesta dalla parte che ne aveva chiesto l’esame. Sul punto, nel caso in esame, non vi è dubbio che i due testi escussi siano stati richiesti dal pubblico ministero e, dunque, dell’omessa nuova escussione non possono dolersi gli attuali ricorrenti. Le difese citano la sentenza della Sez. I, n. 32991 del 2023, ric. Cozzupoli, che però si riferisce non all’attività istruttoria di primo grado bensì al mutamento del collegio durante la discussione in appello: in disparte la diversità della fattispecie, la motivazione richiamata fa riferimento a giurisprudenza tutta antecedente alla sentenza di Sez. U Bajrami. [OSCURATO:PERSONA]. 2, n. 16046 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], D., Rv. 286377 – 01 – richiamata dai ricorrenti – esclude la nullità della sentenza in quanto «la sentenza impugnata è stata pronunciata solo dopo una nuova e completa discussione delle parti, in assenza di qualsiasi specifica eccezione e richiesta sul punto, con particolare riferimento al possibile esame dell'imputato (Sez. U, n. 2 del 15/01/1999, Papadia, Rv. 212395-01; Sez. 5, n. 44537 del 10/03/2015, Barilari, Rv. 264683-01; Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bayrami, Rv. 276754-03) che non risulta in alcun modo richiesto o richiamato dalla difesa». In sostanza anche tale sentenza, evocata dai ricorrenti, esclude la nullità in quanto alcuna richiesta istruttoria era provenuta dalla parte, come nel caso in esame. Infine, Sez. 3, n. 51433 del 26/09/2023 Rv. 285627 – 01, pure indicata dalle difese, riguarda un giudizio di appello senza attività istruttoria, quindi una fattispecie processuale diversa. Per altro, l’orientamento delle Sezioni Unite in precedenza citato è anche stato ribadito da Sez. 2, n. 41701 del 05/05/2023, Lonardi, Rv. 285133 – 01 e non registra dissonanti pronunce, anzi registra applicazioni anche relative al mutamento del giudice nel corso della discussione ove ciò che risulta decisivo è la richiesta della parte a rinnovare la discussione medesima (sul punto Sez. 5, n. 40338 del 13/06/2024, G., Rv. 287240 – 01). I motivi sono quindi infondati. 2.2 Il secondo e terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che censurano la sentenza in ordine alla qualità di amministratore di fatto del ricorrente, sono infondati. La Corte di appello chiarisce come il ruolo dell’imputato, come del fratello [OSCURATO:PERSONA], sia comprovato da una complessiva valutazione delle vicende societarie, che vedono i germani [OSCURATO:PERSONA] amministratori delegati della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., poi denominata [OSCURATO:SOCIETA]. con l’attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di amministratore e liquidatore. La fallita veniva spogliata dell’immobile nel quale svolgeva l’attività produttiva, immobile ceduto in favore di una società della quale gli stessi [OSCURATO:PERSONA] detenevano l’intera partecipazione sociale, senza che vi fosse stata alcuna corresponsione da parte della cessionaria alla cedente del prezzo concordato, né alcuna azione tesa al recupero del credito da parte della cedente. La ricostruzione della Corte di appello, che individua una finalizzazione delle operazioni ad arricchire le tre società facenti capo ai [OSCURATO:PERSONA], quindi anche all’imputato, risulta non manifestamente illogica, avendo i due imputati svuotato la società cedente, poi fallita, privandola dei fattori produttivi e rendendola contenitore di debiti tributari senza beni, in sostanza una vera e propria bad company. In tale prospettiva emergeva il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] che, «testa di legno ‘professionale’» - così annota la Corte territoriale – acquisiva la società [OSCURATO:SOCIETA] ad un prezzo irrisorio. Fin dal 2005 si consolidava la grave crisi della fallenda, dal che derivava sia la cessione dell’immobile senza contropartita, sia anche la necessità di falsificare il bilancio non appostando, fra l’altro, il credito vantato nei confronti della società cessionaria dell’immobile. A ben vedere, la lettura non atomistica degli eventi effettuata dalla Corte di appello comprova il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] che comunque, attraverso le società beneficiate, risultava essere a sua volta portatore di un interesse alle manovre distrattive e di falsificazione dei bilanci. Il disegno di spoliazione risale al 2005, momento in cui i due germani [OSCURATO:PERSONA] erano ancora amministratori della omonima società, e comunque la cessione avviene con coincidenza fattuale dei cedenti e dei cessionari. Inoltre, la società cessionaria veniva costituita al solo scopo di acquisire l’immobile della fallita, che contestualmente veniva utilizzato dalle altre due società dei [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di tale ricostruzione, non illogica è l’affermazione che non essendovi una attività di gestione per qualificare l’attività di [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto, tale qualità debba essere tratta logicamente dall’insieme delle descritte operazioni. D’altro canto, le doglianze mosse con i motivi in esame non sono decisive, essendo il ricorrente titolare di partecipazioni societarie nelle società di famiglia beneficiate - la cessionaria dell’immobile e le due società che lo utilizzavano – il che dimostra che costui comunque risultava al più concorrente extraneus nel reato di operazioni dolose. Ciò, pertanto, esclude la sussistenza di un interesse dirimente all’accertamento della qualità di amministratore di fatto. 2.3 In ordine al trattamento sanzionatorio, alle circostanze attenuanti generiche e a quella dell’art. 114 cod. pen., nonché in ordine all’aumento per la continuazione, questioni poste dal quarto motivo, non rilevando agli effetti civili, non risulta necessario il relativo esame. 3. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], va osservato quanto segue. 3.1 Il primo motivo è infondato. A differenza di quanto ritiene il ricorrente, non si verte in tema di diversità radicale fra il contestato e il deciso, in quanto la condotta della cessione dell’immobile risultava comunque indicata nell’imputazione sub capo A). In sostanza l’operazione materiale resta la medesima e, comunque, non vi è una riqualificazione formale da parte della Corte di appello in bancarotta fraudolenta distrattiva. Per altro i motivi di appello non deducevano la nullità ora eccepita, né attaccavano la condotta di sistematico omesso pagamento dei debiti tributari, cosicché la responsabilità sul punto risulta comunque consolidata. Per altro, la formulazione della doglianza è tardiva, in quanto la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo; ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 – 01; conf.: N. 10094 del 2005 Rv. 231833 - 01, N. 14180 del 2006 Rv. 233952 - 01, N. 31436 del 2012 Rv. 253217 – 01). 3.2 Il secondo e il terzo motivo sono inediti, a fronte di un motivo del tutto generico. 3.3 Per il quarto motivo vale quanto osservato in ordine al precedente ricorrente in tema di trattamento sanzionatorio. 4. Quanto al ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], del primo motivo si è già trattato e risulta infondato. Il secondo motivo risulta non consentito, in quanto richiama un messaggio telefonico che confermerebbe il ruolo di prestanome inconsapevole dell’imputato. In primo luogo, non è data prova del travisamento per omissione. In secondo luogo l’argomento non è decisivo, a fronte della ricostruzione operata dalla Corte di appello che evince come l’imputato fosse consapevole delle dinamiche illecite, sia per aver confessato di aver eseguito tutte le disposizioni di [OSCURATO:PERSONA], sia anche per aver sottoscritto i bilanci a partire dal 2006 (il che rileva in ordine al capo B), sia anche per aver operato il licenziamento dei dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA], per consentire a costoro di essere assunti dalle ulteriori società dei [OSCURATO:PERSONA], sia infine per aver acquisito le quote della [OSCURATO:SOCIETA] al prezzo irrisorio di 1000,00 euro. 5. Pertanto, la sentenza va annullata agli effetti penali per estinzione dei reati per prescrizione. Diversamente consegue il complessivo rigetto dei ricorsi agli effetti civili. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata