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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2025

Cassazione n. 13887/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione agli artt. 62 bis cod. pen. (nella loro massima estensione) e 62 n. 4 cod. pen., sono indeducibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulla congruità della pena inflitta, già mitigata dal giudice di primo grado con il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante contestata, nonché sul condivisibile diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., stante la non irrilevanza del danno complessivamente cagionato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il onsiglier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione agli artt. 62 bis cod. pen. (nella loro massima estensione) e 62 n. 4 cod. pen., sono indeducibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulla congruità della pena inflitta, già mitigata dal giudice di primo grado con il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante contestata, nonché sul condivisibile diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., stante la non irrilevanza del danno complessivamente cagionato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il onsiglier
Sentenza Cassazione n. 13887/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris