CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2024
Cassazione n. 06110/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del primo difensore, al lungotevere dei Mellini n. 17 in Roma ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -resistente - avverso la sentenza n. 210, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, il 22.10.2015, e pubblicata il 15.1.2016; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa O GGETTO : Irpef 2008 - Redditometro - Adesione a normativa di definizione agevolata - Art. 6, Dl 193/2016 - Estinzione del giudizio - Cessazione della materia del contendere. 1. l’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. TF9011501268/2012, con il quale rettificava il reddito dichiarato ai fini Irpef, in relazione all’anno 2008, applicando le regole dell’accertamento sintetico, c.d. redditometro. 2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, proponendo contestazioni procedurali e di merito. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso e riduceva il reddito accertato da Euro 87.040,00 ad Euro 47.000,00. 3. Il contribuente spiegava appello avverso la decisione conseguita dal giudice di primo grado, nella parte in cui era rimasto soccombente, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, rinnovando censure procedurali e di merito. La CTR reputava infondate le critiche proposte da [OSCURATO:PERSONA], e confermava perciò la decisione assunta dal giudice di primo grado. 4. Il contribuente ha quindi introdotto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi a cinque motivi di ricorso. L’Amministrazione finanziaria non si è costituita tempestivamente nel presente giudizio, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità della impugnata sentenza della CTR, in conseguenza dela violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non avendo pronunciato sulle ragioni per cui è stata disattesa la contestazione di invalidità dell’atto impositivo per non avere l’Ente impositore tenuto conto delle “ragioni comunque addotte dal contribuente” (ric., p. 14). 2. Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente censura l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla contestata invalidità dell’atto impositivo per non essergli stato assicurato l’accesso ad un effettivo contraddittorio preventivo. 3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente critica la violazione dell’art. 38, comma 7, del Dpr n. 600 del 1973, per non avere la CTR ritenuto l’invalidità dell’atto impositivo, sebbene l’Amministrazione finanziaria abbia omesso “prima di emettere un accertamento fondato sul calcolo sintetico, di dare avvio al procedimento di accertamento con adesione” (ric., p. 20). 4. Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta ancora la nullità della sentenza impugnata in conseguenza dell’omessa pronuncia della CTR sulla contestazione proposta per avere l’Amministrazione finanziaria calcolato, ai fini dell’accertamento sintetico del reddito, anche le rate di mutuo, che però non è stato contratto per procedere all’acquisto o alla ristrutturazione della casa di abitazione, bensì per diversa finalità. 5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente contesta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ancora con riferimento alla valorizzazione, ai fini della determinazione del reddito imponibile, delle rate di mutuo, che però non è stato contratto per procedere all’acquisto o alla ristrutturazione della casa di abitazione. 6. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di impugnazione proposti dal ricorrente, in conseguenza dell’accesso del contribuente a normativa condonistica. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti depositato istanza di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 193 del 2016, come conv., ed ha pure dichiarato di rinunciare al ricorso. 7.1. L’istanza è stata ricevuta il 28.3.2017 dall’Incaricato per la riscossione, [OSCURATO:PERSONA], che ha proceduto al calcolo degli oneri (prot. W- 2017032800051351). Il contribuente ha quindi prodotto copia dei bollettini di versamento attestanti il versamento delle somme dovute. 7.2. L’Amministrazione finanziaria, attraverso il suo difensore, con nota Ct. 29121 del 25.1.2024 (f.to Avv. dello [OSCURATO:PERSONA]), ha comunicato la regolarità della definizione della lite, e si è associata alla richiesta di “estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”, compensandosi le spese di lite. 8. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, a seguito dell’intervenuta cessazione della materia del contendere. 9. Non occorre provvedere in materia di spese di lite, non avendo l’Amministrazione finanziaria svolto difese nel giudizio di legittimità. 9.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte di Cassa