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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 ottobre 2025

Cassazione n. 28022/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7546/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5957/2020 depositata il 27/11/2020. n. 7546/2021 R.G.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , dichiarato dal Tribunale di Velletri in data 5 agosto 2014,ha promosso azione ex art. 44 l. fall. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 2 Feltre, chiedendo dichiararsi inefficace il pagamento di € 18.657,53 effettuato in favore di INPS in data 14 novembre 2014.

2. Integrato il contraddittorio con INPS ( accipiens ) , il Tribunale di Velletri, adito ex artt. 702-bis e 702-ter cod. proc. civ. pro tempore,ha rigettato la domanda, ritenendo che il pagamento, eseguito a termini dell’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 207/2010, norma pro temporeapplicabile, non fosse revocabile.

3. La Corte di Appello, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello del F allimento.

Ha ritenuto, in primo luogo, tempestivo l’appello, in quanto – decorrendo il termine per l’appello, a termini dell’art. 702-quater cod. proc. civ. pro tempore, dalla comunicazione dell’ordinanza in data 1° agosto 201 7 , al giudizio si applica la sospensione feriale dei termini.

Nel merito, il giudice di appello ha ritenuto inefficace il pagamento, benché effettuato a favore di un creditore privilegiato, essendo prevalente la disposizione di cui all’art. 44 l. fall. rispetto alla norma speciale di cui all’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 207/2010.

4. Propone ricorso per cassazione l’ INPS , affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il Fallimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 702-bis e 702-quater cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello del fallimento.

Osserva parte ricorrente n. 7546/2021 R.G. che l’ordinanza impugnata è stata pronunciata in data 17 luglio 2017, termine dal quale far decorrere il dies a quo dell’impugnazione in appello, attesa la natura acceleratoria del rito sommario.

2. Il primo motivo è inammissibile , pe r ché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sulla applicazione della sospensione feriale.

Pur essendo la statuizione fondata sul presupposto che l’ordinanza sia stata comunicata il 1° agosto 2017 – computandosi il termine dalla data di comunicazione e non di pronuncia dell’ordinanza, come dispone l’abrogato art. 702 - quater cod. proc. civ. – la sentenza ha ritenuto tempestivo l’appello per effetto dell’applicazione della sospensione feriale, questione non oggetto di censura.

3. Con il secondo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 44 l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inefficace il pagamento eseguito dalla committente USSLL (solvens) a INPS ( accipiens ) per effetto della prevalenza della disciplina del fallimento rispetto alla norma di cui all’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 207/2010.

Osserva il ricorrente che lo strumento dell’intervento sostitutivo di INPS al debitore è intervenuto prima della dichiarazione di fallimento, in quanto ascrivibile all’irregolarità contributiva del debitore.

In secondo luogo, si osserva che il pagamento è avvenuto in forza di una norma di legge che istituisce una garanzia ex lege in favore di INPS, comportando il pagamento diretto in suo favore in caso di mancato pagamento dei contributi del debitore; pagamento che, in quanto tale, non costituiscelesione della garanzia patrimoniale dei creditori.

4. Il secondo motivo, nella parte in cui il ricorrente deduce che il pagamento sarebbe avvenuto prima della dichiarazione di n. 7546/2021 R.G. fallimento per effetto della conclusione della «procedura di pagamento» è inammissibile per difetto di specificità, sia in relazione alla descrizione della «procedura di pagamento», sia in relazione alle relative argomentazioni a sostegno.

5. Il secondo motivo è , invece, infondato quanto alla prevalenza della disposizione di cui all’art. 4 cit. sull’art. 44 l. fall.

Dispone l’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 207/2010 pro tempore , « ne lle ipotesi previste dall’articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile».

Tale disposizione –abrogata dal d. lgs. n. 50/2016, a sua volta abrogato dal d. lgs. n. 36/2023 – prevede che il committente proceda al pagamento diretto, in luogo dell’appaltatore, in favore di INPS della quota del corrispettivo dovuto all’appaltatore pari ai crediti contributivi vantati da INPS nei confronti dell’appaltatore medesimo , ove risulti accertata una inadempienza contributiva in base al DURC.

6. La legge dispone , pertanto, che il pagamento che il committente avrebbe dovuto eseguire all’appaltatore può essere eseguito «direttamente agli enti previdenziali» limitatamente agli importi per i quali sia stata accertata una inadempienza contributiva.

Lo strumento del pagamento sostitutivo costituisce unaforma di tutela per il creditore, che consente – come in caso di subappalto – di « trasferire i pagamenti dovuti direttamente » all’avente diritto per la quota di sua spettanza nei confronti del n. 7546/2021 R.G. proprio creditore (Corte di Giustizia UE, 26 settembre 2019, Vitali, C-63/18, punto 29).

7. Il che non esclude, anzi implica che il creditore che gode di questo pagamento diretto - o trasferimento del pagamento dovuto all’originario creditore, per la quota di spettanza del creditor creditoris –è destinatario di un pagamento già spettante al proprio creditore, che in quanto tale viene eseguito dopo la dichiarazione del fallimento del debitore .

Il mentovato pagamento è , in quanto tale,inefficace nei confronti della massa , trattandosi di pagamento eseguito in luogo del debitore insolvente al proprio creditore non diversamente dagli altri pagamenti eseguiti dal debitore medesimo, la cui inefficacia è principio generale dell’ordinamento a tutela della conservazione della massa attiva fallimentare oggetto di spossessamento (Cass., n. 16958/2021; Cass., n. 7477/2020; Cass., n. 4820/2011), esso stesso costituente la ragione fondante dello spossessamento del fallito (Cass., n. 1227/2016; Cass., n. 7508/2011; Cass., n. 4957/2000).

8. Tale argoment azione si rivela assorbente riguardo ai distonicieffetti sortiti dall’opposta interpretazione (secondo cui non vi sarebbe lesione della par condicio, come propugna il ricorrente), in quanto – facendo uscire dall’aggressione della massa il pagamento eseguito dalla stazione appaltante a INPS in forza dello strumento sostitutivo (o garanzia ex lege) di cui all’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 270/2010, per inapplicabilità dell’art. 44 l. fall. – l’efficacia del pagamento nei confronti della massa altererebbe la graduazione di questo credito, ben oltre la prededucibilità, in quanto renderebbe il credito non più soggetto a concorso.

9. N e consegue che - al pari del pagamento eseguito in favore del subappaltatore di opera pubblica (Cass., Sez.

U., n. 5685/2020) – il pagamento eseguito dall’appaltatore a INPS a termini dell’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 207/2010in sostituzione del n. 7546/2021 R.G. creditore, ove il DURC segnali un’inadempienza contributiva , è soggetto all’art. 44 l. fall. al pari di tutti i pagamenti eseguiti dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento.

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del suddetto principio. 10.Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7546/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5957/2020 depositata il 27/11/2020. n. 7546/2021 R.G. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , dichiarato dal Tribunale di Velletri in data 5 agosto 2014,ha promosso azione ex art. 44 l. fall. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 2 Feltre, chiedendo dichiararsi inefficace il pagamento di € 18.657,53 effettuato in favore di INPS in data 14 novembre 2014. 2. Integrato il contraddittorio con INPS ( accipiens ) , il Tribunale di Velletri, adito ex artt. 702-bis e 702-ter cod. proc. civ. pro tempore,ha rigettato la domanda, ritenendo che il pagamento, eseguito a termini dell’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 207/2010, norma pro temporeapplicabile, non fosse revocabile. 3. La Corte di Appello, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello del F allimento. Ha ritenuto, in primo luogo, tempestivo l’appello, in quanto – decorrendo il termine per l’appello, a termini dell’art. 702-quater cod. proc. civ. pro tempore, dalla comunicazione dell’ordinanza in data 1° agosto 201 7 , al giudizio si applica la sospensione feriale dei termini. Nel merito, il giudice di appello ha ritenuto inefficace il pagamento, benché effettuato a favore di un creditore privilegiato, essendo prevalente la disposizione di cui all’art. 44 l. fall. rispetto alla norma speciale di cui all’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 207/2010. 4. Propone ricorso per cassazione l’ INPS , affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il Fallimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 702-bis e 702-quater cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello del fallimento. Osserva parte ricorrente n. 7546/2021 R.G. che l’ordinanza impugnata è stata pronunciata in data 17 luglio 2017, termine dal quale far decorrere il dies a quo dell’impugnazione in appello, attesa la natura acceleratoria del rito sommario. 2. Il primo motivo è inammissibile , pe r ché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sulla applicazione della sospensione feriale. Pur essendo la statuizione fondata sul presupposto che l’ordinanza sia stata comunicata il 1° agosto 2017 – computandosi il termine dalla data di comunicazione e non di pronuncia dell’ordinanza, come dispone l’abrogato art. 702 - quater cod. proc. civ. – la sentenza ha ritenuto tempestivo l’appello per effetto dell’applicazione della sospensione feriale, questione non oggetto di censura. 3. Con il secondo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 44 l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inefficace il pagamento eseguito dalla committente USSLL (solvens) a INPS ( accipiens ) per effetto della prevalenza della disciplina del fallimento rispetto alla norma di cui all’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 207/2010. Osserva il ricorrente che lo strumento dell’intervento sostitutivo di INPS al debitore è intervenuto prima della dichiarazione di fallimento, in quanto ascrivibile all’irregolarità contributiva del debitore. In secondo luogo, si osserva che il pagamento è avvenuto in forza di una norma di legge che istituisce una garanzia ex lege in favore di INPS, comportando il pagamento diretto in suo favore in caso di mancato pagamento dei contributi del debitore; pagamento che, in quanto tale, non costituiscelesione della garanzia patrimoniale dei creditori. 4. Il secondo motivo, nella parte in cui il ricorrente deduce che il pagamento sarebbe avvenuto prima della dichiarazione di n. 7546/2021 R.G. fallimento per effetto della conclusione della «procedura di pagamento» è inammissibile per difetto di specificità, sia in relazione alla descrizione della «procedura di pagamento», sia in relazione alle relative argomentazioni a sostegno. 5. Il secondo motivo è , invece, infondato quanto alla prevalenza della disposizione di cui all’art. 4 cit. sull’art. 44 l. fall. Dispone l’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 207/2010 pro tempore , « ne lle ipotesi previste dall’articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile». Tale disposizione –abrogata dal d. lgs. n. 50/2016, a sua volta abrogato dal d. lgs. n. 36/2023 – prevede che il committente proceda al pagamento diretto, in luogo dell’appaltatore, in favore di INPS della quota del corrispettivo dovuto all’appaltatore pari ai crediti contributivi vantati da INPS nei confronti dell’appaltatore medesimo , ove risulti accertata una inadempienza contributiva in base al DURC. 6. La legge dispone , pertanto, che il pagamento che il committente avrebbe dovuto eseguire all’appaltatore può essere eseguito «direttamente agli enti previdenziali» limitatamente agli importi per i quali sia stata accertata una inadempienza contributiva. Lo strumento del pagamento sostitutivo costituisce unaforma di tutela per il creditore, che consente – come in caso di subappalto – di « trasferire i pagamenti dovuti direttamente » all’avente diritto per la quota di sua spettanza nei confronti del n. 7546/2021 R.G. proprio creditore (Corte di Giustizia UE, 26 settembre 2019, Vitali, C-63/18, punto 29). 7. Il che non esclude, anzi implica che il creditore che gode di questo pagamento diretto - o trasferimento del pagamento dovuto all’originario creditore, per la quota di spettanza del creditor creditoris –è destinatario di un pagamento già spettante al proprio creditore, che in quanto tale viene eseguito dopo la dichiarazione del fallimento del debitore . Il mentovato pagamento è , in quanto tale,inefficace nei confronti della massa , trattandosi di pagamento eseguito in luogo del debitore insolvente al proprio creditore non diversamente dagli altri pagamenti eseguiti dal debitore medesimo, la cui inefficacia è principio generale dell’ordinamento a tutela della conservazione della massa attiva fallimentare oggetto di spossessamento (Cass., n. 16958/2021; Cass., n. 7477/2020; Cass., n. 4820/2011), esso stesso costituente la ragione fondante dello spossessamento del fallito (Cass., n. 1227/2016; Cass., n. 7508/2011; Cass., n. 4957/2000). 8. Tale argoment azione si rivela assorbente riguardo ai distonicieffetti sortiti dall’opposta interpretazione (secondo cui non vi sarebbe lesione della par condicio, come propugna il ricorrente), in quanto – facendo uscire dall’aggressione della massa il pagamento eseguito dalla stazione appaltante a INPS in forza dello strumento sostitutivo (o garanzia ex lege) di cui all’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 270/2010, per inapplicabilità dell’art. 44 l. fall. – l’efficacia del pagamento nei confronti della massa altererebbe la graduazione di questo credito, ben oltre la prededucibilità, in quanto renderebbe il credito non più soggetto a concorso. 9. N e consegue che - al pari del pagamento eseguito in favore del subappaltatore di opera pubblica (Cass., Sez. U., n. 5685/2020) – il pagamento eseguito dall’appaltatore a INPS a termini dell’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 207/2010in sostituzione del n. 7546/2021 R.G. creditore, ove il DURC segnali un’inadempienza contributiva , è soggetto all’art. 44 l. fall. al pari di tutti i pagamenti eseguiti dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del suddetto principio. 10.Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par
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