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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29506/2026

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osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato alla requisitoria agii atti e ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, che, in qualità di sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di AGRIGENTO, ha depositato nomina a sostituto processuale, nonché conclusioni scritte e nota spese già agli atti, alle quali si è riportata, insistendo per la conferma della sentenza impugnata e delle statuizioni civili ivi contenute.

Udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di AGRIGENTO, che si è riportato al ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo ,che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Agrigento ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di violenza privata commesso in concorso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consistito nel collocare ripetutamente il veicolo a loro in uso all'interno dell'area pertinenziale dell'abitazione, adibita a parcheggio auto, in modo da impedire l'uscita agevole dei mezzi di proprietà delle parti offese, costringendo le stesse a manovre difficoltose e, in particolare, a spostare una delle auto di loro proprietà per consentire l'uso dell'altra.

2. La difesa propone cinque motivi di ricorso. 2.1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 610 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha affermato la penale responsabilità degli imputati ampliando la nozione di costrizione richiesta dalla norma, fino a ricomprendere nella stessa il mero disagio, senza considerare l'assenza di una concreta ed effettiva limitazione della libertà di azione delle parti offese e senza indicare i criteri sulla base dei quali ha ravvisato la gravosità e il disagio procurato alle stesse. 2.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 610 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha affermato la penale responsabilità degli imputati a fronte della mera difficoltà di uscita dei veicoli di proprietà delle vittime, parcheggiati l'uno dietro l'altro, determinata, piuttosto, dalla conformazione del luogo adibito a parcheggio, in comproprietà indivisa tra le parti, così valutando, sulla base del solo compendio fotografico, l'invasione dello spazio di manovra nella misura di circa un metro e mezzo/due, senza specificare i criteri utilizzati per quantificare l'impedimento contestato e senza considerare il rapporto conflittuale tra le parti stesse interessate alla vicenda. 2.3 Con il terzo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 110 e 610 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha affermato la penale responsabilità di tutti gli imputati, senza precisare il comportamento assunto da ciascuno, così esprimendo un giudizio collettivo e indiscriminato. 2.4 Con il quarto, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha desunto la sussistenza dì un comportamento abituale in ragione della sistematicità, reiterazione e serialità della condotta degli imputati, confondendo la nozione di abitualità con quella di pluralità di azioni.2.5 Con il quinto, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha negato a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, senza operare una distinzione tra i comportamenti degli stessi, motivando il diniego con argomentazioni stereotipate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.

2. Infondati sono il primo e il secondo motivo che, entrambi, involgono l'elemento oggettivo del reato.

Corretto è l'inquadramento della condotta ascritta agli imputati nel reato di violenza privata, configurabile quando la persona offesa è costretta, con violenza o minaccia, a tollerare un comportamento altrui idoneo a privarla coattivamente della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere la violenza prevista dalla fattispecie anche in una forma impropria, che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti a esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione (Sez. 5, n. 1913 del 16/10/2017, dep. 2018, Andriulo, Rv. 272322; Sez. 5, n. 4284 del 29/9/2015, G., Rv. 266020; Sez. 5, n. 3403 del 17/12/2003, dep. 2004, Agati, Rv. 228063; Sez. 5, n. 1195 del 27/2/1998, Piccinin, Rv. 211230), senza che sia necessaria ury neanche minaccia verbale o esplicita, ma essendo sufficiente un qualsiasi comportamento o atteggiamento, sia verso il soggetto passivo, sia verso altri, idoneo a incutere timore e a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, finalizzato a ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa (Sez. 5, n. 29261 del 24/2/2017, S., Rv. 270869).

Nella specie, la corte territoriale ha evidenziato, con motivazione logica e sufficiente, il compendio probatorio posto a base della decisione, rappresentato non solo dalla documentazione fotografica, ma anche dalle convergenti dichiarazioni rese dalle parti offese, corroborate dattei quelle di quanti, in più occasioni, avevano assistito alle condotte scorrette, nonché agli atteggiamenti irridenti assunti dagli imputati nei confronti delle parti offese, tutti volti a rendere estremamente difficoltosa l'uscita di uno dei veicoli in uso ai coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] dalla zona adibita a parcheggio, imponendo agli stessi manovre coartanti la libertà di autodeterminazione individuale che il reato di cui all'art. 610 cod. pen. mira a sanzionare (Sez. 5, n. 43563 del 21/06/2019, Fioretto, Rv. 277126).

2. Il terzo motivo, che investe l'omessa motivazione in relazione al concorso di tutti gli imputati nel reato loro ascritto, non è consentito ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto la difesa non ha articolato nell'atto d'appello alcuna censura sul punto e quindi in merito alla partecipazione al reato di tutti gli imputatiSi tratta, dunque, di una questione inedita, non specificamente devoluta in sede di gravame d'appello e, per di più, non riconducibile a profili rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Sul punto, va ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengano introdotte per la prima volta questioni non dedotte nei precedenti gradi di impugnazione, poiché esse restano estranee al perimetro cognitivo del giudice di legittimità quando, proprio in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, non potevano essere esaminate dal giudice del gravame.

In tale prospettiva, l'accesso al sindacato di legittimità presuppone che la censura sia stata tempestivamente e specificamente formulata nel giudizio di impugnazione di merito, non potendo la parte riservare al ricorso per cassazione questioni che avrebbe dovuto sottoporre, nei tempi e nelle forme previste, al giudice competente.

Ne consegue che le censure formulate per la prima volta con il ricorso per cassazione hanno a oggetto punti della decisione sottratti al sindacato giurisdizionale, avendo acquisito stabilità in forza del principio del tantum devolutum, quantum appellatum (Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026, Iacobini, Rv. 289470).

3. Infondato è il quarto motivo che involge il rigetto della richiesta ex art. 131-bis cod. pen.

La Corte ha fornito corretta risposta in ordine alla richiesta di applicazione della causa di estinzione per particolare tenuità del fatto, evidenziando l'apprezzata non occasionalità delle condotte e, al contrario, sottolineando la sistematicità delle stesse, così correttamente argomentando in ordine alla non scarsa offensività delle stesse e al mancato riconoscimento del beneficio a fronte di un comportamento abituale ostruzionistico, irridente, deliberato e protratto nel tempo.

4. Privo di pregio è, infine, il quinto motivo proposto in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti.

La risposta della corte d'appello sulle circostanze generiche è specifica.

Invero nella stessa si dà atto dell'assenza di elementi di segno positivo idonei a giustificare una mitigazione della pena e, al contrario, si sottolinea la natura prepotente e irridente delle condotte assunte dagli imputati, espressione di una pervicace volontà di violare il precetto penale.

Del resto, la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti.

Inoltre, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità configurare come giudizio di fatto quello che il giudice del merito esprime in relazione alle circostanze attenuanti generiche, con conseguente insindacabilità della motivazione relativa in sede di legittimità,tranne che nel caso di sua contraddittorietà, purchè si richiamino anche sinteticamente gli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., ritenuti preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione di dette attenuanti generiche.

5. Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, nei termini indicati in dispositivo.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato alla requisitoria agii atti e ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, che, in qualità di sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di AGRIGENTO, ha depositato nomina a sostituto processuale, nonché conclusioni scritte e nota spese già agli atti, alle quali si è riportata, insistendo per la conferma della sentenza impugnata e delle statuizioni civili ivi contenute. Udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di AGRIGENTO, che si è riportato al ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo ,che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Agrigento ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di violenza privata commesso in concorso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consistito nel collocare ripetutamente il veicolo a loro in uso all'interno dell'area pertinenziale dell'abitazione, adibita a parcheggio auto, in modo da impedire l'uscita agevole dei mezzi di proprietà delle parti offese, costringendo le stesse a manovre difficoltose e, in particolare, a spostare una delle auto di loro proprietà per consentire l'uso dell'altra. 2. La difesa propone cinque motivi di ricorso. 2.1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 610 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha affermato la penale responsabilità degli imputati ampliando la nozione di costrizione richiesta dalla norma, fino a ricomprendere nella stessa il mero disagio, senza considerare l'assenza di una concreta ed effettiva limitazione della libertà di azione delle parti offese e senza indicare i criteri sulla base dei quali ha ravvisato la gravosità e il disagio procurato alle stesse. 2.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 610 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha affermato la penale responsabilità degli imputati a fronte della mera difficoltà di uscita dei veicoli di proprietà delle vittime, parcheggiati l'uno dietro l'altro, determinata, piuttosto, dalla conformazione del luogo adibito a parcheggio, in comproprietà indivisa tra le parti, così valutando, sulla base del solo compendio fotografico, l'invasione dello spazio di manovra nella misura di circa un metro e mezzo/due, senza specificare i criteri utilizzati per quantificare l'impedimento contestato e senza considerare il rapporto conflittuale tra le parti stesse interessate alla vicenda. 2.3 Con il terzo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 110 e 610 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha affermato la penale responsabilità di tutti gli imputati, senza precisare il comportamento assunto da ciascuno, così esprimendo un giudizio collettivo e indiscriminato. 2.4 Con il quarto, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha desunto la sussistenza dì un comportamento abituale in ragione della sistematicità, reiterazione e serialità della condotta degli imputati, confondendo la nozione di abitualità con quella di pluralità di azioni.2.5 Con il quinto, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha negato a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, senza operare una distinzione tra i comportamenti degli stessi, motivando il diniego con argomentazioni stereotipate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato. 2. Infondati sono il primo e il secondo motivo che, entrambi, involgono l'elemento oggettivo del reato. Corretto è l'inquadramento della condotta ascritta agli imputati nel reato di violenza privata, configurabile quando la persona offesa è costretta, con violenza o minaccia, a tollerare un comportamento altrui idoneo a privarla coattivamente della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere la violenza prevista dalla fattispecie anche in una forma impropria, che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti a esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione (Sez. 5, n. 1913 del 16/10/2017, dep. 2018, Andriulo, Rv. 272322; Sez. 5, n. 4284 del 29/9/2015, G., Rv. 266020; Sez. 5, n. 3403 del 17/12/2003, dep. 2004, Agati, Rv. 228063; Sez. 5, n. 1195 del 27/2/1998, Piccinin, Rv. 211230), senza che sia necessaria ury neanche minaccia verbale o esplicita, ma essendo sufficiente un qualsiasi comportamento o atteggiamento, sia verso il soggetto passivo, sia verso altri, idoneo a incutere timore e a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, finalizzato a ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa (Sez. 5, n. 29261 del 24/2/2017, S., Rv. 270869). Nella specie, la corte territoriale ha evidenziato, con motivazione logica e sufficiente, il compendio probatorio posto a base della decisione, rappresentato non solo dalla documentazione fotografica, ma anche dalle convergenti dichiarazioni rese dalle parti offese, corroborate dattei quelle di quanti, in più occasioni, avevano assistito alle condotte scorrette, nonché agli atteggiamenti irridenti assunti dagli imputati nei confronti delle parti offese, tutti volti a rendere estremamente difficoltosa l'uscita di uno dei veicoli in uso ai coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] dalla zona adibita a parcheggio, imponendo agli stessi manovre coartanti la libertà di autodeterminazione individuale che il reato di cui all'art. 610 cod. pen. mira a sanzionare (Sez. 5, n. 43563 del 21/06/2019, Fioretto, Rv. 277126). 2. Il terzo motivo, che investe l'omessa motivazione in relazione al concorso di tutti gli imputati nel reato loro ascritto, non è consentito ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto la difesa non ha articolato nell'atto d'appello alcuna censura sul punto e quindi in merito alla partecipazione al reato di tutti gli imputatiSi tratta, dunque, di una questione inedita, non specificamente devoluta in sede di gravame d'appello e, per di più, non riconducibile a profili rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Sul punto, va ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengano introdotte per la prima volta questioni non dedotte nei precedenti gradi di impugnazione, poiché esse restano estranee al perimetro cognitivo del giudice di legittimità quando, proprio in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, non potevano essere esaminate dal giudice del gravame. In tale prospettiva, l'accesso al sindacato di legittimità presuppone che la censura sia stata tempestivamente e specificamente formulata nel giudizio di impugnazione di merito, non potendo la parte riservare al ricorso per cassazione questioni che avrebbe dovuto sottoporre, nei tempi e nelle forme previste, al giudice competente. Ne consegue che le censure formulate per la prima volta con il ricorso per cassazione hanno a oggetto punti della decisione sottratti al sindacato giurisdizionale, avendo acquisito stabilità in forza del principio del tantum devolutum, quantum appellatum (Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026, Iacobini, Rv. 289470). 3. Infondato è il quarto motivo che involge il rigetto della richiesta ex art. 131-bis cod. pen. La Corte ha fornito corretta risposta in ordine alla richiesta di applicazione della causa di estinzione per particolare tenuità del fatto, evidenziando l'apprezzata non occasionalità delle condotte e, al contrario, sottolineando la sistematicità delle stesse, così correttamente argomentando in ordine alla non scarsa offensività delle stesse e al mancato riconoscimento del beneficio a fronte di un comportamento abituale ostruzionistico, irridente, deliberato e protratto nel tempo. 4. Privo di pregio è, infine, il quinto motivo proposto in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti. La risposta della corte d'appello sulle circostanze generiche è specifica. Invero nella stessa si dà atto dell'assenza di elementi di segno positivo idonei a giustificare una mitigazione della pena e, al contrario, si sottolinea la natura prepotente e irridente delle condotte assunte dagli imputati, espressione di una pervicace volontà di violare il precetto penale. Del resto, la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Inoltre, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità configurare come giudizio di fatto quello che il giudice del merito esprime in relazione alle circostanze attenuanti generiche, con conseguente insindacabilità della motivazione relativa in sede di legittimità,tranne che nel caso di sua contraddittorietà, purchè si richiamino anche sinteticamente gli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., ritenuti preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione di dette attenuanti generiche. 5. Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, nei termini indicati in dispositivo. P.Q.M
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