CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1999
Cassazione n. 41708/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1999 avverso l'ordinanza del 16/05/2021 del GIP TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il G.i.p. del Tribunale di Genova, ai sensi dell'art. 13 d.l. n. 14 del 2017, convalidava il provvedimento emesso dal Questore di Genova a carico di [OSCURATO:PERSONA] in data 4 gennaio 221 e notificato all'interessato il 13 maggio 2021, impositivo del divieto di accesso ai luoghi ivi indicati del Comune di Genova con obbligo di presentazione presso gli uffici della Questura per la durata di un anno. 2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, con cui deduce l'erronea applicazione dell'art. 13, comma 1, d.l. n. 14 del 2017 e relativo vizio di motivazione in quanto, per un verso, il G.i.p. si è limitato a dar conto della sentenza di condanna, irrevocabile 1'11 settembre 2019, senza motivare in ordine all'attualità del giudizio di pericolosità e senza dar atto che il fatto è stato commesso in uno dei luoghi indicati dalla norma; per altro verso, il G.i.p. non ha motivato in ordine alla congruità e all'adeguatezza della durata della misura. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Invero, come emerge sia dalla richiesta di convalida da parte del pubblico ministero, sia dalla richiesta dal Questore, provvedimenti a cui fa rinvio il decreto impugnato, con sentenza emessa il 13 giugno 2019 dal Tribunale di Genova, irrevocabile 1'11 settembre 2019, il Mendy è stato condannato per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, fatto commesso nella immediate vicinanze del [OSCURATO:PERSONA]Oro, sito in Genova in via Prè, il che integra il presupposto per l'applicazione della misura in atto, la quale, ai sensi dell'art. 13 d.l. n. 14 del 2017, può essere disposta "nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunzie o siano state condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di (...) locali pubblici o aperti al pubblico", come accertato nel caso di specie. 5. Quanto poi alla congruità e alla durata della misura, si osserva che essa è stata disposta nella misura minima prevista dalla legge, pari a un anno. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 08/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rbetta