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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21268/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; - rilevato che l'ordinanza in parola ha respinto le richieste di affidamento in prova al servizio sociale ordinario e terapeutico proposte nell'interesse di Giudice, fondando il giudizio di inaffidabilità soggettiva dell'istante sui ripetuti fallimenti delle precedenti misure alternative concessegli, nel corso delle quali egli si è finanche reso responsabile della commissione di nuovi reati; ritenuto che il ricorso, con il quale viene dedotto, con unico motivo, vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sia manifestamente infondato, atteso che le relative censure si connotano come essenzialmente rivalutative rispetto alla congrua e logica motivazione offerta dal Tribunale di sorveglianza, di tal che il relativo scrutinio non può ritenersi, comunque, consentito in sede di legittimità; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; - rilevato che l'ordinanza in parola ha respinto le richieste di affidamento in prova al servizio sociale ordinario e terapeutico proposte nell'interesse di Giudice, fondando il giudizio di inaffidabilità soggettiva dell'istante sui ripetuti fallimenti delle precedenti misure alternative concessegli, nel corso delle quali egli si è finanche reso responsabile della commissione di nuovi reati; ritenuto che il ricorso, con il quale viene dedotto, con unico motivo, vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sia manifestamente infondato, atteso che le relative censure si connotano come essenzialmente rivalutative rispetto alla congrua e logica motivazione offerta dal Tribunale di sorveglianza, di tal che il relativo scrutinio non può ritenersi, comunque, consentito in sede di legittimità; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 21268/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris