CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 1965
Cassazione n. 40387/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/11/1965 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,159)ORG 16833 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; QL esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso shinammissibile perché fondato su un unico motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto generico in ordine alla pronuncia di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.tatteso l'univoco contenuto delle prove assunte anche alla luce dell'atto di appello in cui la questione non era stata posta, ammettendosi la condotta contestata, ma chiedendosi la sola riduzione della pena; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024 La Consigliera estens