CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43246/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Le deduzioni prospettate con il ricorso, rinnovate con successiva memoria difensiva, appaiono generiche e costituite da mere doglianze in punto di fatto. Giova in diritto evidenziare che, ai sensi dell'art. art. 47, comma 11, Ord. pen., la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova è revocata qualora il comportamento del soggettp, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. Va, infatti, ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale implica la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli, Rv. 207214). In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma, non essendo necessario attendere il giudicato, la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova. Nel caso di specie, il ricorso non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza, revocando ex tunc la misura alternativa alla detenzione concessa, ha evidenziato che il condannato, a pochi giorni dalla concessione della misura, aveva violato l'obbligo di permanenza in casa dalle 16:00 alle 7:00 del giorno dopo, nonché quello di permanere in casa l'intera giornata della domenica. Il giudice di merito ha quindi ritenuto che tale violazione fosse sintomatica del fatto che il condannato non avesse mai realmente compreso la finalità rieducativa della misura concessa, sicché ha giustificato in modo ineccepibile la decisione di revocare . 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non 'sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C