CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026
Cassazione n. 13585/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;-intimato-per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 3339/2018,depositata il 22 maggio 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 36609/2018Numero sezionale 2666/2026Numero di raccolta generale 13585/2026Data pubblicazione 10/05/20261. – Con n. 6 avvisi di accertamento (n. TKFQ11400632/2014per l'anno 2006; n. TKF011400721/2014 per l’anno 2007; n.TKF0U400758/2014 per l'anno 2008; n. TKF011400771/2014 perl'anno 2009; n. TKF011400789/2014 per l'anno 2010; n.TKF011400795/2014 per l'anno 2011), l’Agenzia delle entrateaccertava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] maggiori ricavi e costi nondichiarati, per gli anni d'imposta dal 2006 al 2011, a seguito dicontrollo della sua posizione fiscale, sulla base del processo verbaledi constatazione, redatto dalla Guardia di finanza.Avverso tali avvisi di accertamento il contribuente proponevadistinti ricorsi.Si costituiva l'Ufficio chiedendo il rigetto delle impugnazioni.Con sentenza n. 935/01/16, depositata il 15 giugno 2016, laCommissione tributaria provinciale di Latina, previa riunione perconnessione dei procedimenti, accoglieva i ricorsi riuniti,compensando le spese.2. – Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponevaappello.Si costituiva il ricorrente chiedendo il rigetto dell’appello.Con sentenza n. 3339/2018, depositata il 22 maggio 2018, laCommissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata diLatina, accoglieva l’appello.3. – Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidatoa sette motivi.L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il contribuente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 36609/2018Numero sezionale 2666/2026Numero di raccolta generale 13585/2026Data pubblicazione 10/05/20261. Preliminarmente va disattesa la richiesta di riconoscimentodell’efficacia nel presente giudizio, ai sensi dell’art. 21-bis del d.lgs.n. 74 del 2000, del giudicato penale formatosi con riferimento allasentenza n. 1170/2024 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dallaCorte di Appello di Roma – prima sezione penale in data25.01.2024, depositata in data 12.04.2024 e divenuta irrevocabilein data 14.06.2024, invocato dalla ricorrente con la memoria,stato assolto, perché il fatto non sussiste, dal reato di cui all’art. 4del d.lgs. n. 74 del 2000 solo per l’anno 2012, non riguardante gliavvisi di accertamento impugnati nel presente giudizio tributario.Per i reati fiscali commessi negli anni 2010 e 2011, invece, la Cortedi Appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti delTrotta, essendosi gli stessi estinti per prescrizione, confermandoanaloga pronuncia emessa dal giudice di primo grado per imedesimi reati commessi dal 2006 al 2009.Per i fatti di evasione contestati negli avvisi di accertamentooggetto dell’odierno giudizio tributario, quindi, l’invocatadisposizione è inapplicabile, in quanto la stessa attribuisce efficaciadi giudicato nel giudizio tributario alle sole sentenze penaliirrevocabili di assoluzione, pronunciate in seguito a dibattimento,con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo hacommesso”, restando, quindi, chiaramente escluse dall’ambito diapplicazione dell’art. 21-bis le sentenze di condanna, le sentenze diassoluzione e proscioglimento con una diversa formula (come ilfatto non costituisce reato, il fatto non è più previsto come reato ole formule di improcedibilità), i provvedimenti di archiviazione, lesentenze di applicazione della pena concordata (444 cod. proc.pen.) e tutte le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato.Per i reati commessi negli anni dal 2006 al 2011 vi è stata laNumero registro generale 36609/2018Numero sezionale 2666/2026Numero di raccolta generale 13585/2026Data pubblicazione 10/05/2026dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione e lapronuncia di assoluzione ha riguardato unicamente il reato fiscalecontestato nell’anno 2012, che, come detto, non è oggetto delpresente giudizio.1.1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce motivazioneapparente, violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546del 1992 (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.). Si evidenzia che lasentenza impugnata della Commissione tributaria regionale, afronte dei ricorsi, delle argomentazioni contenute negli attiprocessuali del contribuente, e soprattutto con riguardo allestatuizioni della sentenza di accoglimento della Commissionetributaria provinciale, si sarebbe limitata ad affermazioniapodittiche ed erronee, prive di spiegazioni circa l’iter logico-giuridico seguito, con la conseguenza che la decisione sarebbeaffetta da nullità per motivazione apparente. In particolare, lecritiche si appuntano sulla questione della nullità della notifica persua inesistenza, nonché per la mancanza di delega per lasottoscrizione degli avvisi di accertamento, l’errore nellaricostruzione degli importi pretesi e il difetto dimotivazione/duplicazione dei componenti dei ricavi e mancanza dicontraddittorio con illegittimità delle sanzioni.1.2. – Il motivo è infondato.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020), che vieneNumero registro generale 36609/2018Numero sezionale 2666/2026Numero di raccolta generale 13585/2026Data pubblicazione 10/05/2026violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie non vi è alcuna lesione del «minimocostituzionale». La motivazione esprime l’iter logico-giuridico postoa base della decisione di accogliere l'appello dell'Agenzia delleentrate, ritenendo legittima la procedura seguita per la notificadell'avviso di accertamento e fondata la pretesa tributaria alla lucedegli elementi acquisiti.2. – Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazionee falsa applicazione delle regole di ermeneutica contrattualerelativamente agli artt. 1366, 1370 e 3871 c.c., in quantoapplicabili all’atto amministrativo della delega alla sottoscrizionedell’avviso di accertamento, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. In via subordinata e gradata si rileva altresì come ilcollegio di seconde cure, nello stabilire «lapidariamente» che nonv'è stata la carenza di delega nella sottoscrizione degli attiimpositivi da parte del funzionario (e ciò nonostante l'Agenzia delleentrate si sia soltanto limitata a esibire successivamente, al ricorsointerposto dal contribuente, una sola generica disposizione diservizio), avrebbe violato i criteri ermeneutici di natura oggettiva.La pronuncia avrebbe leso l’affidamento del contribuente verso ildovere dell'Agenzia delle entrate di formazione unilaterale dell'attoimpositivo secondo il generale comportamento della buona fede(art. 1366 c.c., buona fede oggettiva), interpretando l'ordine diservizio in favore della pubblica amministrazione ed equiparandoarbitrariamente quest'ultimo al rango di delega.Numero registro generale 36609/2018Numero sezionale 2666/2026Numero di raccolta generale 13585/2026Data pubblicazione 10/05/2026Con il quarto motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973 edell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Sempre in via subordinata e gradata ed a prescindere dalla dedottanullità della sentenza e dalle violazioni surriferite, si osserva comeil ragionamento «tautologico» dei giudici di seconde cure sia al difuori della disciplina anche in tema di delega degli atti. Tuttavia,non v'è dubbio che, nel caso di specie, manchi, negli avvisi diaccertamento impugnati, ogni indicazione in ordine agli estremidella delega che si assume rilasciata dal Direttore provinciale alfunzionario che ha sottoscritto gli atti, nonché in ordine allaqualifica funzionale rivestita da quest'ultimo in senoall'Amministrazione finanziaria e ai motivi di impedimento delpredetto Direttore dell'Ufficio. Agli atti di accertamento inquestione, inoltre, non risulta allegata la copia del provvedimentodi delega; e l'Agenzia delle entrate ha prodotto in giudizio un«ordine di servizio», peraltro non nominativo, che non può essereritenuto sufficiente a provare l'esistenza e la validità della delegaalla firma degli avvisi di accertamento in questione. La delega dipoteri (o di funzioni) si differenzia dal c.d. ordine di servizio, poichémentre quest'ultimo contiene unicamente norme interne con cui iltitolare dell'Ufficio ripartisce tra i propri dipendenti le mansioni checiascuno di essi deve svolgere, la «delega» ha la funzione di farconoscere all'esterno le deroghe alla competenza disposte dal capodell'Ufficio: il primo ha rilevanza meramente interna, mentre laseconda ha rilevanza esterna (Cass. n. 14942/2013), deve rivestirela forma scritta e deve presentare tassativamente alcuni requisiti(nominativo del delegato, termine di efficacia, indicazione specificadei motivi che la giustificano, e cioè delle specifiche esigenze cheNumero registro generale 36609/2018Numero sezionale 2666/2026Numero di raccolta generale 13585/2026Data pubblicazione 10/05/2026indussero il capo dell'ufficio a ricorrere alla delega, quali carenza dipersonale, assenza, vacanza, malattia ecc.).2.1. – Il secondo e il quarto motivo, entrambi relativi alladelega degli atti, da trattarsi congiuntamente, sono in parteinfondati e in parte inammissibili.La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad unfunzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art.42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e nondi funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocraticosenza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegatoimputabile all'organo delegante, con la conseguenza che,nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione didetta delega di firma può avvenire anche mediante ordini diservizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendosufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegatodelegato, la quale consente la successiva verifica dellacorrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa(Cass. n. 11013/2019).L'indicazione del nominativo del soggetto delegato e deltermine di validità possono quindi essere individuati anchemediante ordini di servizio, idonei a consentire ex post la verificadel potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscrittol'atto (Cass. n. 21972/2024; Cass. n. 8814/2019).Risulta pertanto superata la difforme e precedentegiurisprudenza – cui si rifà il ricorrente nelle sue deduzioni –secondo cui la delega di firma o di funzioni di cui all'art. 42 deld.P.R. n. 600 del 1973 deve necessariamente indicare il nominativodel delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quelladell'atto impositivo, sicché non può consistere in un ordine diservizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualificaNumero registro generale 36609/2018Numero sezionale 2666/2026Numero di raccolta generale 13585/2026Data pubblicazione 10/05/2026professionale del delegato senza consentire al contribuente diverificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo alsottoscrittore (Cass. n. 22803/2015)Nel caso di specie, alla luce della documentazione versata indocumento prodotto fosse una delega di firma e non di funzione.Parte ricorrente, invero, non contesta l’assenza della qualificarivestita dall'impiegato delegato che ha sottoscritto gli attiimpositivi impugnati, ma si appunta sulla genericità dell'atto(carenza dei requisiti ritenuti necessari: nominativo del delegato,termine dì efficacia, indicazione specifica dei motivi che lagiustificano, e cioè delle specifiche esigenze che indussero il capodell’ufficio a ricorrere alla delega, quali carenza di personale,assenza, vacanza, malattia ecc.) e sulla sua interpretazione,richiamando astrattamente i criteri di interpretazione del contratto,senza alcuna specificazione in concreto dei profili che sarebberostati violati.Se ai fini della validità dell'avviso di accertamento non èrichiesta l'indicazione della ragione della sostituzione, né il terminedi validità, né il nominativo del delegato (sulla base dellagiurisprudenza richiamata), l'interpretazione degli attiamministrativi a contenuto non normativo soggiace alle regoledettate per i contratti, in quanto compatibili, risolvendosi in unaccertamento in fatto della volontà negoziale della p.a. riservata algiudice di merito (cfr. Cass. 5286/2025). Per la relativa censura insede di legittimità non è sufficiente un astratto richiamo agli artt.1362 e ss. c.c., ma è necessaria la specificazione dei canoniermeneutici che in concreto si assumono violati e la precisaindicazione dei punti della motivazione che se ne discostano, neilimiti di quanto previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per ilNumero registro generale 36609/2018Numero sezionale 2666/2026Numero di raccolta generale 13585/2026Data pubblicazione 10/05/2026caso di violazione di legge, o per omesso esame di un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti ai sensi del novellato art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 15367/2024).3. – Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione efalsa applicazione degli artt. 137, 140, 148 e 149 c.p.c., nonchédegli artt. 14 e 3 della l. n. 890 del 1982 e dell’art. 2697 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si contesta, infatti, chela sentenza abbia ritenuto regolare la notifica degli avvisi diaccertamento, senza un’effettiva verifica delle modalità con cui talenotifica sarebbe avvenuta nei confronti del ricorrente. Nellospecifico, il ricorrente sottolinea che la notifica degli avvisi è statatentata tramite servizio postale, ai sensi dell’art. 14 della l. n. 890del 1982, ma non presso la propria residenza anagrafica di Roma(via [OSCURATO:PERSONA] 1/B), bensì in Latina (viale [OSCURATO:PERSONA] n.102). Tale tentativo non ha avuto esito positivo e solo a seguito diuna formale istanza di accesso agli atti il ricorrente ha potutoprendere conoscenza degli avvisi, procedendo quindiall’impugnazione mediante deposito presso l’Agenzia delle entratedi Latina. Successivamente, come desumibile dalla documentazioneprodotta dall’Ufficio, quest’ultimo ha reiterato il tentativo di notificapresso la residenza di Roma, circa dieci giorni dopo il deposito delricorso, ma anche questo secondo tentativo non è andato a buonfine.3.1. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.In caso di nullità (provocata da qualunque vizio) della notificadegli avvisi di accertamento trovano applicazione, in virtù dell'art.60 del d.P.R. n. 600 del 1973, le norme sulle notificazioni nelprocesso civile ed il relativo regime delle nullità e delle sanatorie,con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuenteproduce l'effetto di sanare, con effetto ex tunc, la nullità dellaNumero registro generale 36609/2018Numero sezionale 2666/2026Numero di raccolta generale 13585/2026Data pubblicazione 10/05/2026notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento delloscopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c. (Cass. n. 16163/2025; Cass. n.15554/2009)La censura appare infondata lì dove la notifica degli avvisi diaccertamento ai sensi dell'articolo 156 c.p.c. ha raggiunto il suoscopo, consentendo la difesa in giudizio e l'impugnazionetempestiva degli atti. A ciò si aggiunga che il motivo difetta dispecificità con riferimento al procedimento notificatorio in concretodeterminatosi, posto che in sentenza si fa menzione del fatto che,come prospettato dall'Ufficio, gli avvisi sono stati notificati alcontribuente nel Comune di Latina poiché lì si trovava il suodomicilio, essendo stato raggiunto da misure cautelari e sottopostoa prevenzione in quel luogo, circostanze in alcun modo dedotteall'interno del motivo.4. – Con il quinto motivo di ricorso si prospetta la violazione efalsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., atteso che la sentenzaimpugnata presenta un vizio di ultrapetizione, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c. In via subordinata, si evidenzia che lasentenza d’appello presenterebbe un vizio di «ultrapetizione»,avendo ritenuto legittima la sottoscrizione degli atti in base a una«delega» mai prodotta in giudizio, anziché all’«ordine di servizio»effettivamente depositato. L’Agenzia delle entrate non ha maicontestato l’assenza della delega, confermando invece l’esistenzadell’ordine di servizio. I giudici avrebbero quindi deciso su fatti nondedotti, violando il principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato, che vieta di sostituire la domanda con una diversa nondiscussa in giudizio.4.1. – Il motivo è infondato.Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esattadisciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto dellaNumero registro generale 36609/2018Numero sezionale 2666/2026Numero di raccolta generale 13585/2026Data pubblicazione 10/05/2026contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e dellacausa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovielementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra oextra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando glielementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta unprovvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato),oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quelloconteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti dellepretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. n.34063/2025; Cass. n. 18868/2015).Nel caso di specie, la censura non concerne una domandanuova e diversa da quella ab origine proposta dalla parte o, exparte rei, una eccezione in senso proprio (Cass. n. 3191/1999), mal'interpretazione di un documento prodotto che, con accertamentodi fatto, non sindacabile in questa sede, la Commissione tributariaregionale ha ritenuto che fosse una delega di firma, in conformitàalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui delega allasottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diversoda quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni.5. – Con il sesto motivo di ricorso si prospetta l’omesso esamedi fatto discusso e decisivo ex art. 360, 1 comma, n. 5 c.p.c.quanto alla differenza fra la natura tributaria dei redditi daprovvigione rispetto ai redditi la plusvalenze finanziarie derivantidall’acquisto pro soluto dei crediti da risarcimento assicurativo. Lacensura sollevata riguarda la qualificazione fiscale delle plusvalenzefinanziarie derivanti dall’acquisto "pro soluto" di crediti assicurativida parte del contribuente. Si contesta che tali plusvalenze sianostate assimilate ai redditi d’impresa e assoggettate a IVA, inveceche considerate "redditi diversi" soggetti a imposta sostitutiva,Numero registro generale 36609/2018Numero sezionale 2666/2026Numero di raccolta generale 13585/2026Data pubblicazione 10/05/2026evidenziando una differenza sostanziale tra plusvalenze esopravvenienze. Si critica la pronuncia dei giudici d’appello per averomesso di considerare questo aspetto, che sarebbe stato decisivo.L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, secondo ilricorrente, avrebbero commesso un errore concettualesovrapponendo i due tipi di reddito e scindendo arbitrariamente iricavi in plusvalenze e compensi da mandato, ignorando la naturafinanziaria e aleatoria delle operazioni di acquisto dei crediti. Sisottolinea che il rischio assunto dal contribuente è di tipofinanziario, non imprenditoriale, e che le plusvalenze dovrebberoessere ricondotte ai redditi di capitale secondo la normativavigente, non trattate come ricavi d’impresa.Con il settimo motivo di ricorso si prospetta l’omesso esame difatto discusso e decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quantoalla non considerazione di costi deducibili per lo svolgimentodell’attività in violazione del principio della capacità contributiva. Invia ulteriormente subordinata e gradata, si contesta la pronunciaper la non considerazione in capo al contribuente di costi deducibiliper lo svolgimento dell'attività di infortunistica stradale inviolazione del principio della capacità contributiva. Anche per taleipotesi, infatti, la pronuncia del Collegio di seconda istanzarisulterebbe radicalmente viziata dall'omessa indicazione delpredetto fatto che sarebbe stato decisivo per l’esito del giudizio,vista la deducibilità di tali costi dal reddito di impresa e, perconseguenza, il ridimensionamento della pretesa tributaria. Anchetale questione, pur essendo stata prospettata con il contraddittorioin sede di appello alla Commissione tributaria regionale da partedell’Agenzia delle entrate, sarebbe stata completamente omessadalla Commissione tributaria regionale.Numero registro generale 36609/2018Numero sezionale 2666/2026Numero di raccolta generale 13585/2026Data pubblicazione 10/05/20265.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sonoinammissibili.L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 deld.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012,introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principaleo secondario, ossia ad un preciso accadimento o una precisacircostanza in senso storico - naturalistico, la cui esistenza risultidalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggettodi discussione tra le parti avente carattere decisivo (Cass. n.13024/2022).Sotto tale profilo, l'omesso esame di un fatto controverso edecisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni oargomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che,irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimoprofilo (Cass. n. 22397/2019; Cass. n. 26305/2018).Nel caso di specie, non si contesta l'omesso esame di un fattoma l’omessa ed erronea valutazione di deduzioni difensive(qualificazione fiscale delle plusvalenze finanziarie derivantidall’acquisto pro soluto di crediti assicurativi da parte delcontribuente; omessa considerazione in capo al contribuente dicosti deducibili per lo svolgimento dell'attività di infortunisticastradale in violazione del principio della capacità contributiva), chenon sono riconducibili al paradigma del vizio denunciabile percassazione con l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n.22397/2019). Sotto il profilo dell'omessa pronuncia, altresìprospettata, entrambe le censure difettano di specificità in meritoal momento in cui le questioni sarebbero state sollevate, avendo, inNumero registro generale 36609/2018Numero sezionale 2666/2026Numero di raccolta generale 13585/2026Data pubblicazione 10/05/2026ogni caso, la motivazione preso in esame le contestazionicontenute nel processo verbale di constatazione e le deduzioni delleparti sulla ricostruzione dei ricavi e dei costi.6. – Il ricorso va dunque rigettato.Non si deve provvedere alle spese, stante la mancatacostituzione della parte intimata. P.Q.Mrigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13,comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 24 marzo 2026.La PresidenteTania Hmeljak