CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43597/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibile l'istanza di semilibertà; ricordato che, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice di sorveglianza deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità del soggetto ristretto in istituto di pena; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione degli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404) e che, per quel che concerne la semilibertà - che attua la decarcerazione solo parziale del condannato, ammesso a svolgere fuori dall'istituto, per parte del giorno, attività lavorativa (o altra attività risocializzante) - l'ammissione al relativo regime presuppone l'avvenuta espiazione di un periodo pari ad almeno metà della pena, in uno ad una prognosi favorevole, proprio in relazione ai progressi compiuti in ambito trattamentale, in ordine alla possibilità di un suo graduale reinserimento nella società (art. 50, quarto comma, Ord. pen.); ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia dato adeguato conto della insussistenza del primo dei due cennati presupposti, chiarendo che - sebbene l'istante avesse espiato interamente la quota di pena per il reato ostativo - non era stata raggiunta la soglia di pena per la misura richiesta, pari a nove anni, sei mesi e tredici giorni, che infatti sarebbe maturata alla data del 13 aprile 2025, salva ulteriore concessione di liberazione anticipata; rilevato che con il ricorso si ripropongono le medesime argomentazioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti in fatto e in diritto da parte del Giudice specializzato, non realmente avversati; ritenuto che, da quanto sin qui rilevato, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell