CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 30490/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29129/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore del Consiglio di amministrazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, piazza della Balduina n. 59; - ricorrente - 2e90, contro A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 29129/2019 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) e [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona dei rispettivi procuratori, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giuste procure speciali in calce al controricorso, elettivamente domiciliate presso lo studio del predetto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 19; - controricorrente - nonché REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore _ intimata - avverso la sentenza n. 3365/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], notificata in data 24/6/2019 a mezzo pec. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2010, l'ENEL [OSCURATO:PERSONA] - S.p.a. aveva adito il Tribunale di Napoli chiedendo la condanna del Consorzio idrico Terra di Lavoro al pagamento a titolo contrattuale o, in subordine, a titolo di indennizzo per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. per le somme dovute per l'energia elettrica somministrata per il funzionamento degli impianti e delle pompe di sollevamento dell'acqua potabile relative al periodo marzo - luglio 2008. Costituitosi il Consorzio, aveva chiesto e ottenuto la chiamata in causa della Regione Campania, che si costituiva in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione e, nel merito, richiamando l'impegno assunto dal Consorzio di gestione degli impianti. Il Tribunale di Napoli con sentenza del 2011 ha condannato il Consorzio al pagamento in favore dell'ENEL [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., a titolo d'indennizzo per arricchimento senza causa, di C 1.634.531,79 (oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di lite) e rigettato la domanda di manleva proposta dal consorzio nei confronti della regione A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 29129/2019 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, ha ritenuto: 1) il subingresso dell'[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; 2) l'utilizzazione, da parte del consorzio, dell'energia elettrica erogata nel periodo in considerazione, nella gestione dell'impianto idrico, con il conseguente obbligo d'indennizzare la parte attrice per l'ingiustificata locupletazione ottenuta ai suo danni, non risultando che tra l'[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e il consorzio fosse stato stipulato alcun contratto di fornitura; 3) la conseguente infondatezza dell'azione di manleva proposta contro la regione Campania; 4) la coincidenza sia del pregiudizio patrimoniale subito dall'Enel sia del vantaggio conseguito dal consorzio con l'importo risultante dall'estratto conto prodotto dal primo; 5) la natura di debito di valore dell'obbligazione indennitaria, soggetta, pertanto, all'automatica rivalutazione monetaria. La Corte di appello di Napoli ha accolto parzialmente il gravame proposto dal [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, riducendo il quantum dovuto dal Consorzio a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. «per la mancata detrazione dell'utile d'impresa che non rientra nella diminuzione patrimoniale da indennizzare a norma degli artt. 2041 e 2042 c.c.» da Euro 1.634.531,79 a Euro 1.471.078,61, confermando, nel resto, la sentenza impugnata e rigettando sia l'appello principale che quello incidentale, con condanna alle spese del soccombente Consorzio. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione illustrato da quattro motivi. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) e [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; sebbene intimata, la Regione Campania non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di cassazione. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte ricorrente ha depositato memoria.A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 29129/2019 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, il Consorzio idrico Terra di Lavoro denunzia "Violazione art. 360 n.3 c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c.. In relazione agli artt. 2041 e 2729 c.c. Errata interpretazione" in quanto la controparte non avrebbe dato prova del depauperamento patrimoniale subìto e la Corte di appello avrebbe erroneamente fatto applicazione del disposto dell'art.2729 c.c. in tema di presunzioni. Riporta testualmente il punto motivazionale di cui si duole, nel quale, in particolare, la Corte di appello ha basato la prova dell'entità delle somministrazioni sull'estratto conto e sulla fatturazione dei consumi, elementi che non possono valere a dimostrare il quantum del depauperamento; contesta altresì che nel ragionamento presuntivo siano stati presi come riferimento i decreti ingiuntivi passati in giudicato e le dichiarazioni testimoniali riferiti ad altri periodi di consumo, elementi meramente ipotetici. 2. Con il secondo motivo di ricorso, deduce l' "Ulteriore violazione dell'art. 360 n.3 c.p.c. In relazione all'art. 2041 in quanto il debito che nasce in capo all'arricchito è un debito di valore e non di valuta" e gli interessi sono dovuti dal deposito della sentenza di primo grado nel momento in cui il debito di valore diviene debito di valuta e la sentenza impugnata avrebbe errato nel dispositivo nel confermare la sentenza di prime cure quanto alla "statuizione relativa alla rivalutazione agli interessi". 3. Con il terzo motivo, il Consorzio ricorrente si duole della "Violazione ex art. 360 n. 4 c.p.c. e art. 183 comma IV c.p.c. error in procedendo, in quanto la Corte non ha preso in considerazione la richiesta di nomina di CTU per quantificare il presunto debito della ricorrente". 4. Con il quarto motivo, contesta la "Violazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti" ed in particolare, sostiene di dolersi delle stesse censure già formulate nel primo e secondo motivo di ricorso "sotto un diverso angolo visuale" tenuto conto che l'applicazione della presunzione è smentita dalla stessa sentenza nel momento in cui, da un lato, non ammette A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 29129/2019 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi la CTU e dall'altro, è costretta a ricorrere a prove raccolte in altri giudizi relativi a periodi di consumo diversi. 5. Il primo motivo, così come prospettato e sopra sinteticamente riassunto, è infondato. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che non è stata dalla controparte fornita la prova del quantum del depauperamento per il periodo oggetto del presente giudizio; la censura è smentita con evidenza dall'espresso richiamo contenuto nella sentenza impugnata per la liquidazione dell'indennizzo all'estratto conto con l'indicazione delle fatture emesse da Enel nel periodo de quo (marzo - luglio 2008), mostrando così il giudice di appello di essersi posto in linea con l'orientamento specifico, già espresso da questa Corte a riguardo (Cass. Sez. 1, 10/05/2007, n. 10703). Va pure osservato che tale emergenza documentale non è stata considerata in sé ma posta in relazione con una serie di ulteriori elementi presuntivi costituiti: - dagli accertamenti giudiziali relativi ai periodi pregressi (dal giugno 2004 a marzo 2008), avendo la società anzidetta ottenuto, in danno del consorzio diversi decreti ingiuntivi riferiti al periodo considerato (pag. 8 sentenza impugnata; v. elenco analitico pag. 4 del controricorso), decreti monitori divenuti esecutivi per mancata opposizione; - dalle deposizioni testimoniali acquisite in altro giudizio, relativo al periodo da giugno del 2004 a marzo del 2008, sulla scorta delle quali è stato possibile affermare come la rilevazione dei consumi energetici sia avvenuta tramite "telettura", con successiva elaborazione informatica, sì da potersi presumere attendibile; va sottolineato, inoltre, sul punto, che la Corte di merito ha ritenuto ammissibili e ritualmente prodotti in grado di appello, i relativi verbali di prova acquisita in altri giudizi in quanto utilizzabili per trarne utili e concorrenti elementi di giudizio e dai quali - rispetto ai consumi riferiti ai pregressi - oggetto di definitivo accertamento giudiziale - non emergevano anomalie di sorta da cui desumere ragioni per le quali i consumi elettrici potessero ritenersi diminuiti (pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata).A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 29129/2019 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 6. Il secondo motivo di ricorso con cui si afferma che sarebbe erronea la conferma da parte della Corte territoriale della statuizione del giudice di prime cure secondo cui gli interessi legali sono dovuti "dalle singole scadenze mensili sui predetti importi di anno in anno rivalutati e oltre i soli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo" non è fondato. Lungi dall'aver violato l'orientamento di legittimità richiamato dalla stessa parte ricorrente (tra le altre, viene richiamata Cass. Cass. Sez. 2, 11/02/2002 n. 1884), la Corte territoriale si è uniformata ad esso, condividendo la statuizione del giudice di prime cure che aveva correttamente ritenuto la natura di debito di valore dell'obbligazione indennitaria de qua, "soggetta ad automatica rivalutazione" (pag. 3 della sentenza impugnata) e aveva statuito che sulla somma così liquidata sono dovuti gli interessi al tasso legale, diretti a coprire e compensare l'ulteriore pregiudizio costituito dal mancato godimento dei frutti di un bene, con decorrenza dalla data della perdita del godimento del bene e del correlativo verificarsi dell'arricchimento, e, quindi, se questo si ricolleghi ad esborsi o erogazioni, come avvenuto nella specie, dalle date di questi e cioè «dalla singole scadenze mensili sui predetti importi di anno in anno rivalutati e oltre i soli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo» (cfr. Cass. Sez. 2 2/03/1993, n. 11296; Sez. 3, 06/02/1998 n. 1287; Cass. Sez. 2, 11/02/2002 n. 1884). 7. Il terzo motivo, sopra sinteticamente riassunto, è inammissibile. Nella fattispecie in esame, la Corte di appello ha ritenuto che la dedotta violazione dell'art. 183 c.p.c. per mancata concessione dei termini non fosse stata proposta secondo i criteri di specificità dettati da questa Corte di legittimità che pretendono, a pena di inammissibilità della doglianza, che si specifichi quali prove si sarebbero dedotte ove fosse stata consentita la chiesta appendice scritta (Cass. n. 2626 del 2018), aggiungendo al riguardo che «le originarie posizioni difensive del consorzio sono rimaste nella sostanza immutate (e, in particolare, la parte si è opposta alle richieste istruttorie della società attrice senza proporne di sue), per cui A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 29129/2019 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi la denunciata violazione è irrilevante» (pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata). In proposito parte ricorrente mostra di non confrontarsi con tale deduzione della Corte territoriale, limitandosi a reiterare la doglianza già ritenuta inammissibile. 8. Con il quarto motivo parte ricorrente deduce di riproporre le doglianze già dedotte con il primo e il secondo motivo, contestando l'omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nonostante avesse contestato il quantum e chiesto disporsi CTU per la rilevazione dei consumi e la loro quantificazione. 8.1. In proposito, va osservato che secondo i principi elaborati dalle Sezioni Unite dalla Suprema Corte l'art. 360 n. 5 c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54 d.l. n. 83 del 2012) introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054). Pertanto, costituisce un "fatto" agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 29129/2019 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883). Non costituiscono, viceversa, "fatto", secondo quanto disposto dalla citata disposizione: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439) istruttorie, di documenti, di eccezioni di nullità della sentenza non definitiva e degli atti conseguenti, di critiche rivolte agli elaborati peritali (ovvero di semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico), o per lamentarsi di una "motivazione non corretta". Questa Corte ha poi ripetutamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U n. 34476 del 27/12/2019; in senso conforme: Sez. 1 n. 5987 del 04/03/2021). 8.2. Giova richiamare nel caso in esame, ancora, il principio secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (tra le altre, Cass. Sez. 6 - 1, 13/01/2020 n. 326). 8.3. Infine, in tema di giudizio di cassazione, si è già affermato che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 29129/2019 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo ( da ultimo, Cass. Sez. 6 - 1, 26/02/2020 n. 5279). 8.4. Alla luce del complesso dei principi richiamati, come già evidenziato in relazione al primo e al secondo motivo di ricorso, pertanto, alcuna illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio è emersa; difatti, la Corte territoriale con motivazione chiara e esaustiva ha ritenuto di procedere all'accertamento del quantum dovuto sulla base delle risultanze documentali acquisite agli atti, corroborate da una serie di elementi indiziari al fine della quantificazione dei consumi. 9. In conclusione, il ricorso è rigettato. 10. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 20.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei pres