CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 agosto 1990
Cassazione n. 25680/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/08/1990 avverso l'ordinanza del 13/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della misura alternativa di cui all'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e della misura della semilibertà ex artt. 48 e 50 Ord. pen. - oltre a non essere consentite, risolvendosi in doglianze di fatto, sono manifestamente infondate e aspecifiche. Invero, il Tribunale di sorveglianza nel rigettare la richiesta di affidamento, fa riferimento all'allarmante e stretta correlazione (per come accertato nelle sentenze di condanna) tra l'attività illecita - consistente nel trasporto di un ingente carico di sostanza stupefacente (340 panetti di cocaina) occultata nel pane, in concorso con altri soggetti vicini alla cosca Alvaro di Sinopoli - e l'attività lavorativa e al fatto che si tratti della stessa attività lavorativa indicata a sostegno delle istanze. Osserva che ciò, unitamente ai plurimi e gravi precedenti penali da cui risultano gravati i datori di lavoro (padre e fratello del detenuto) induce a valutare il contesto lavorativo tutt'altro che rassic:urante e perciò di ostacolo a una prognosi di possibile risocializzazione ai fini dell'affidamento. Nel rigettare, poi, la richiesta di semilibertà, rileva che le predette criticità relative al contesto lavorativo, unitamente ai profili di pericolosità sociale evidenziati e in assenza, allo stato di alcuna preventiva verifica di affidabilità senza le limitazioni inframurarie e nell'ambito familiare di riferimento, impediscono, allo stato, la concessione della semilibertà; e che, pur rilevandosi la positività del percorso inframurario, le circostanze sopra riepilogate depongono, almeno per il momento, in senso sfavorevole a una prognosi di affidabilità e, quindi, di idoneità delle misure invocate a consentire l'effettivo recupero e reinserimento sociale del condannato e consigliano, invece, una preventiva sperimentazione esterna attraverso la fruizione di permessi premio e in un'ottica di graduale progressività nell'esecuzione della pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 maggi