CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2025
Cassazione n. 21708/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 2 luglio 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone in data 2 luglio 2024, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. C), e comma 2-bis, cod. strada, previa concessione della sospensione condizionale della pena; posto che con i due motivi di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla dedotta inosservanza dell'art. 114 disp. att. cod. • proc. pen.; considerato che la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcoolimetro della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, spettando al giudice valutare la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell'avviso e la tempestività dell'avvertimento (Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, Rv. 281169 - 01; Sez. 4, n. 3725 del 10/9/2019, Rv, 278027 - 01; Sez. 4, n. 7677 del 6/2/2019, Rv. 275148 - 01); l'avviso, infatti, non deve necessariamente essere dato in forma scritta, non essendo ciò richiesto da nessuna norma del codice di rito (Sez. 4, n. 14621 del 04/02/2021, Rv. 280833 - 01). ritenuto, pertanto, che lungi dal profilarsi una vera e propria impossibilità giuridica, l'unico profilo suscettibile di valutazione giudiziale rimane quello relativo all'attendibilità di tale testimonianza, anche in ordine alle ragioni della mancata verbalizzazione (Sez. 4, Rv. 281169 - 01, cit.), che nella specie non è oggetto di specifica censura, a fronte della motivazione presente già nella sentenza del Tribunale (pp. 3 e 4, in cui si precisa che l'avviso fu dato verbalmente poiché il ricorrente si trovava ferito sull'ambulanza e non poteva firmare); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2• P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e co P.Q.MiN CAN2026U . FihittI e Satilií —