CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 19326/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dottoressa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Brescia di convalida del provvedimento emesso dal Questore con il quale veniva disposto il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni sportive e l'obbligo di presentazione all'autorità di [OSCURATO:PERSONA] di Verolanuova in occasione delle partite della squadra del Brescia, ai sensi dell'art. 6 della L. 401 del 1989. 2.1. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione del diritto al contraddittorio e vizio della motivazione, non avendo il giudice di merito sostanzialmente preso in considerazione le argomentazioni difensive formulate con la memoria depositata entro 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore. In particolare, il ricorrente si duole del fatto che il giudice, pur avendo fatto un generico e formale richiamo alla memoria difensiva, non ha preso in considerazione nel merito le dettagliate deduzioni difensive illustrate nella memoria, in ordine al ruolo passivo e defilato del ricorrente, all'assenza di mezzi di coercizione e al mancato uso di violenza, sicchè il richiamo agli argomenti difensivi contenuti nella memoria appare solo formale. 2.11 Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il termine concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a quello di 48 ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedimento (ex multis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223 - 01). Pertanto, qualora il diffidato si avvalga della facoltà di produrre memorie o deduzioni difensive nel termine predetto di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore, in tal caso, è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento non solo formale, ma anche sostanziale, alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata ritualmente (Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli e altri, Rv. 247174; Sez.3, n. 3740 del 10/12/2021, Rv. 281321). La giurisprudenza di legittimità ha quindi stabilito che, se l'interessato entro il termine si avvale di tale diritto al contraddittorio cartolare, il giudice è obbligato a prendere in considerazione le deduzioni difensive.In ordine alla sequenza procedimentale, si osserva innanzitutto che, nel caso in disamina, emerge dal provvedimento impugnato che il provvedimento del Questore di Brescia è stato notificato al ricorrente in data 20 luglio 2022 alle ore 12,15 e che egli ha depositato la propria memoria difensiva entro le 48 ore decorrenti tale notifica, in data 22 luglio. Il PM ha richiesto la convalida entro 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore, in data 21 luglio alle ore 12,27 e il giudice ha correttamente provveduto alla convalida entro 48 ore dalla notifica, in data 22 luglio alle ore 14,50. Orbene, tanto precisato, in merito alla doglianza con la quale il ricorrente lamenta una sostanziale omessa valutazione delle argomentazioni difensive, si osserva che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il giudice non solo ha fatto espresso riferimento alla memoria, dichiarando di averne letto il contenuto, ma anche concretamente ed effettivamente valutato le censure illustrate nella suddetta memoria difensiva, atteso che il Giudice, in alcuni passi della motivazione, ha fatto richiamo sostanziale al contenuto delle argomentazioni difensive, ritenendo che "contrariamente a quanto sostenuto nella memoria difensiva depositata", gli accertamenti della [OSCURATO:PERSONA], in particolare le immagini tratte dal sistema di videosorveglianza, e la annotazione della Digos di Brescia, costituissero elementi idonei ad ascrivere al diffidato una partecipazione attiva ai disordini avvenuti in occasione dell'incontro sportivo svoltosi a Brescia in data 14/05/2022 e alla commissione di reati di danneggiamento di alcune autovetture, di cui all'art. 635, comma 2 e 3, cod. pen. Pertanto il giudice, disattendendo sostanzialmente il contenuto della memoria, non ha condiviso affatto, anzi, ha replicato alla tesi difensiva secondo cui il prevenuto si è limitato a guardare incuriosito cosa stesse accadendo, affermando al contrario che dalle immagini di videosorveglianza si evince che il ricorrente si univa al gruppo di tifosi nella ricerca di autovetture condotte dai tifosi della squadra avversaria per danneggiarle e occupava intenzionalmente la strada cercando di scorgere gli occupanti dei veicoli in transito, alla ricerca di veicoli da colpire. Tuttavia, il giudice a quo, tenendo comunque conto del fatto che il ricorrente non ha materialmente posto in essere nessuna condotta di danneggiamento delle autovetture, e in ragione di tale modesto ruolo svolto nella vicenda, ha rideterminato la durata dell'obbligo di presentazione in anni cinque, dando così piena evidenza di una attenta analisi del materiale probatorio e di una approfondita valutazione delle censure mosse dal ricorrente in ordine alla durata della suddetta misura. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.5 PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente tempo delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbrai