CassazionedecretoSezione 4Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 07892/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Napoli il 6 luglio 2022. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 luglio 2022/ il Tribunale di Napoli - in funzione di giudice del riesame ex art. 324 cod. proc. pen. - ha respinto l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, dell'autovettura AUDI A2 targata [OSCURATO:TARGA] disposto dal Tribunale di Napoli in composizione monocratica il 6 luglio 2022. Il sequestro - disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. - era stato chiesto dal pubblico ministero a seguito della sentenza di condanna del 7 giugno 2022, con la quale Fernandes era stato ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni ed era stata disposta la confisca del veicolo adoperato per commettere quei reati ai sensi dell'art. 213, comma 4, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto tempestivo ricorso il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge per essere stata applicata la misura cautelare reale prevista dall'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. ai fini dell'esecuzione di una sanzione amministrativa, quale è la confisca prevista dall'art. 213, comma 4, cod. strada. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Napoli il 6 luglio 2022. 4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 5. L'art. 213 cod. strada prevede, al quarto comma, che debba essere «sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice». Il tenore letterale della rubrica - «Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa» - rende evidente che si tratta di una confisca amministrativa. La procedura per l'applicazione di tale sanzione amministrativa accessoria è prevista dall'art. 224-ter cod. strada in base al quale, nelle ipotesi di reato cui consegue tale sanzione, l'agente o l'organo accertatore procede al sequestro ai sensi dell'art. 213. Ne consegue che la confisca del veicolo, malgrado debba essere obbligatoriamente disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna, integra una sanzione amministrativa. La circostanza che, per alcuni dei reati del codice della strada, sia stata espressamente prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa non fornisce indicazioni in senso contrario atteso che il citato art. 213 disciplina, al primo comma, i casi in cui il codice della strada « prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa» e stabilisce, al quarto comma, che la confisca debba essere disposta in tutti i casi in cui un veicolo «sia stato adoperato» per commettere un reato diverso da quelli previsti nel codice stesso. Poiché entrambe le previsioni sono collocate sotto la medesima rubrica, il brocardo cui fa riferimento l'ordinanza impugnata («ubi lex voluit dixit») conduce a conclusioni opposte rispetto a quelle cui è giunto il Tribunale. Il legislatore, infatti, ha espressamente qualificato come sanzioni accessorie amministrative sia la confisca prevista nelle fattispecie incriminatrici contenute nel codice della strada, sia quella prevista, in via generale ed astratta, dall'art. 213, comma 4, per ogni veicolo che sia stato adoperato per commettere reati. 6. Come già sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, la diversa qualificazione della sanzione incide sulla possibilità applicare l'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. Questa disposizione, infatti, è destinata ad operare quale misura cautelare reale solo per garantire l'esecuzione della confisca disposta a fini penali e non può trovare applicazione quando la confisca sia disposta quale sanzione amministrativa accessoria. In questo caso, opera la disciplina speciale prevista dall'art. 224-ter cod. strada (cfr. Sez. 4, n. 47318 del 14/07/2014, Vasilev, Rv. 261062). Come opportunamente sottolineato dalla sentenza appena citata (pag. 2 della motivazione) «fermo restando che la eventuale futura confisca, ancorché disposta dal giudice penale, non muterà la sua natura amministrativa», il sequestro preventivo potrebbe essere disposto, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen, per finalità inibitorie e, quindi, per prevenire la commissione di ulteriori reati. Nel caso di specie, però, il sequestro è stato disposto esclusivamente a fini di confisca e ciò impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e dell'originario decreto di sequestro. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato nonché il decreto di sequestro preventivo emesso il 6 luglio 2022 dal Tribunale di Napoli e dispone la restituzione del veicolo Audi A2 targato [OSCURATO:TARGA]. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. Così deciso il 9 f