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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 2024

Cassazione n. 00355/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 del TRIBUNALE di MARSALAdato av so alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Marsala che ha applicato la pena concordata in ordine ai reati di minaccia aggravata e detenzione e porto abusivo di armi, unificati con il vincolo della continuazione; Considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione all'erronea qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile non configurando, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione che legittima la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc., secondo cui l'impugnazione in sede di legittimità deve essere contenuta nei soli casi espressamente indicati dalla norma citata, con conseguente inammissibiltà della denuncia di errori valutativi che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619).

Considerato che nel caso in esame la stessa struttura del ricorso si risolve, al di là dell'enunciazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, nella denuncia di errori valutativi; Ritenuto che dalle suesposte considerazioni consegue la declaratoria di inammissibilità, pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censure non consentite, nonché la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09 ottobre 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 del TRIBUNALE di MARSALAdato av so alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Marsala che ha applicato la pena concordata in ordine ai reati di minaccia aggravata e detenzione e porto abusivo di armi, unificati con il vincolo della continuazione; Considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione all'erronea qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile non configurando, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione che legittima la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc., secondo cui l'impugnazione in sede di legittimità deve essere contenuta nei soli casi espressamente indicati dalla norma citata, con conseguente inammissibiltà della denuncia di errori valutativi che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619). Considerato che nel caso in esame la stessa struttura del ricorso si risolve, al di là dell'enunciazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, nella denuncia di errori valutativi; Ritenuto che dalle suesposte considerazioni consegue la declaratoria di inammissibilità, pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censure non consentite, nonché la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09 ottobre 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00355/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris