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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 29567/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11817/2022 R.G. proposto da I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE POTENZA n. 746/2021 pubblicata il 10/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Potenza, all’esito del giudizio ex art.445 bis comma sesto cod. proc. civ., ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] possiede i requisiti sanitari per la corresponsione dell’assegno ordinario d’invalidità e ha condannato I.N.P.S. al pagamento della prestazione; per la cassazione della sentenza ricorre l’I.N.P.S., con ricorso affidato a un unico motivo, Lotito è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA] con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art.445 bis sesto comma cod. proc. civ., dell’art.2697 cod. civ. e dell’art.1 legge n. 222/1984, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.; il ricorrente lamenta che il giudice a quonon si è limitato ad accertare la sussistenza del requisito sanitario, ma lo ha condannato al pagamento della prestazione; secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, «la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisitosanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che èdestinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici» (da ultimo, Cass. 27/08/2025 n.23970); il giudice a quo ha errato nel condannare I .N.P.S. a corrispondere la prestazione richiesta, mentre avrebbe dovuto limitarsi a riconoscere la sussistenza del requisito sanitario, in quanto la declaratoria del diritto alla prestazione è destinata a sopravvenire, solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socioeconomici; la sentenza impugnata ha violato l'art.445 - bis, co mma sesto cod. proc. civ. e va cassata in parte quasenza rinvio, poiché la domanda di accertamento del diritto e condanna all’erogazione della prestazione non era ammissibile, fermo l'accertamento del requisito sanitario effettuatoin sentenza (Cass.n.23970/2025 cit.); le spese del giudizio di legittimità vengono compensate considerato che la giurisprudenza di questa Corte sull'ambito del giudizio di opposizione si è definitivamente consolidata in epoca successivaalla proposizione del giudizio di opposizione ex art.445bis comma sesto cod. proc. civ.; P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nellaparte in cui ha condannato l'Inps al pagamento della prestazione; c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11817/2022 R.G. proposto da I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE POTENZA n. 746/2021 pubblicata il 10/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Potenza, all’esito del giudizio ex art.445 bis comma sesto cod. proc. civ., ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] possiede i requisiti sanitari per la corresponsione dell’assegno ordinario d’invalidità e ha condannato I.N.P.S. al pagamento della prestazione; per la cassazione della sentenza ricorre l’I.N.P.S., con ricorso affidato a un unico motivo, Lotito è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA] con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art.445 bis sesto comma cod. proc. civ., dell’art.2697 cod. civ. e dell’art.1 legge n. 222/1984, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.; il ricorrente lamenta che il giudice a quonon si è limitato ad accertare la sussistenza del requisito sanitario, ma lo ha condannato al pagamento della prestazione; secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, «la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisitosanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che èdestinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici» (da ultimo, Cass. 27/08/2025 n.23970); il giudice a quo ha errato nel condannare I .N.P.S. a corrispondere la prestazione richiesta, mentre avrebbe dovuto limitarsi a riconoscere la sussistenza del requisito sanitario, in quanto la declaratoria del diritto alla prestazione è destinata a sopravvenire, solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socioeconomici; la sentenza impugnata ha violato l'art.445 - bis, co mma sesto cod. proc. civ. e va cassata in parte quasenza rinvio, poiché la domanda di accertamento del diritto e condanna all’erogazione della prestazione non era ammissibile, fermo l'accertamento del requisito sanitario effettuatoin sentenza (Cass.n.23970/2025 cit.); le spese del giudizio di legittimità vengono compensate considerato che la giurisprudenza di questa Corte sull'ambito del giudizio di opposizione si è definitivamente consolidata in epoca successivaalla proposizione del giudizio di opposizione ex art.445bis comma sesto cod. proc. civ.; P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nellaparte in cui ha condannato l'Inps al pagamento della prestazione; c
Sentenza Cassazione n. 29567/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris