CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 15451/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORTE di APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l’ordinanza della Corte diappello di Torino indicata in epigrafe, che ha respinto le istanze di riconoscimento del vincolodella continuazione in sede esecutiva fra i reati giudicati mediante due distinte sentenze;rilevato che tale provvedimento, datato 13/11/2025, è stato notificato il 14/11/2025e che, pertanto, il termine utile per proporre impugnazione scadeva il 29/11/2025;rilevato che il ricorso è stato depositato il giorno 01/12/2025, ossia senzal’osservanza del termine di cui all’art. 585 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. e che, quindi,esso deve essere dichiarato inammissibile a norma dell’art. 591comma 1 lett. c) cod. proc.pen;rilevato che la difesa ha presentato motivi nuovi, ribadendo la sussistenza di unvizio della motivazione e insistendo per l’accoglimento del ricorso;ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi diesonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremilaeuro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]