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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 46407/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile, [OSCURATO:PERSONA]

1. A seguito di annullamento con rinvio disposto dalla terza Sezione penale della Corte di cassazione, la Corte d'appello di Napoli, in data 15 febbraio 2021, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al residuo delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 comma 1 cod.pen., a lui contestato con la qualità di promotore e organizzatore, in relazione a una pluralità di reati - fine contestati ex art. 171-ter legge 633/1941 (tutti dichiarati prescritti). [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale la Corte di merito ha confermato il riconoscimento della qualità a lui attribuita nell'ambito del sodalizio criminoso, é stata riconosciuta, anche ai fini del calcolo del trattamento sanzionatorio, la recidiva specifica e infraquinquennale a lui contestata.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Ferrara, con due distinti atti, l'uno a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], l'altro a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

In entrambi gli atti viene articolato un unico motivo, per violazione di legge, nel quale si deduce l'intervenuta prescrizione del reato associativo già prima dell'emissione della sentenza di rinvio e addirittura, al più tardi, dal 2007, epoca in cui cessava la condotta permanente contestata al Ferrara.

Nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si evidenzia che, in base alla stessa sentenza di primo grado, l'associazione capeggiata dal Ferrara fu sgominata nel novembre 2007, al momento dell'emissione di ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei componenti e di sequestro preventivo dei veicoli utilizzati per il trasporto e la consegna dei supporti; quanto ai reati fine, essi erano contestati fra il 2005 e il 2006; ed inoltre il Ferrara rimase fuori del territorio italiano fin dal settembre 2006.

Analogamente, nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si fa riferimento al 2005-2006 come periodo di commissione dei reati fine; al settembre 2006 come momento dal quale il Ferrara aveva cessato dalla qualità di vertice del sodalizio; e al novembre 2007 come momento di cessazione della permanenza corrispondente all'applicazione della misura cautelare agli imputati, a nulla rilevando il protrarsi della latitanza del Ferrara fino al 15 ottobre 2014. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, unitariamente qualificabile sebbene articolato in due distinti atti (contenutisticamente sovrapponibili), é inammissibile.

Vertendosi in materia di reato permanente, quale é l'associazione a delinquere, quando la condotta é contestata con l'individuazione della sola data d'inizio, la decorrenza del termine di prescrizione dev'essere collocata temporalmente in corrispondenza della data della sentenza di condanna di primo grado, qualora sia emerso, nel corso del giudizio, che la condotta omissiva si é protratta anche dopo l'esercizio dell'azione penale (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 33220 del 22/07/2015, M., Rv. 264429).

Nella specie, é la stessa sentenza rescindente a precisare testualmente che la prescrizione, dedotta in sede di giudizio di legittimità, «non opera (...) per il reato di cui all'art. 416 cod.pen., la cui condotta può intendersi esaurita solo con riferimento al momento della pronuncia della sentenza di condanna di primo grado (11 gennaio 2012)» (§ 9, pp. 3 - 4, sentenza Sez. 3, n. 44533 del 22/05/2018); e, che la condotta associativa non fosse cessata alla data della sentenza di primo grado, si ricava sia dalla sentenza rescindente (in cui sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi di altri associati in riferimento al medesimo reato associativo), sia dalla sentenza di rinvio, laddove si precisa che, al momento di cessazione della permanenza del reato, il [OSCURATO:PERSONA] era ancora latitante e lo sarebbe rimasto fino al 15 ottobre 2014, con la conseguenza che la condotta tipica del delitto di cui all'art. 416 cod.pen. si protrasse anche dopo la sentenza di primo grado.

Non é quindi consentito, a fronte delle precisazioni fornite sia dalla Corte di legittimità, sia nella sentenza rescissoria, operare una rivalutazione nel merito delle accuse riferita al protrarsi della condotta criminosa contestata a titolo di associazione a delinquere dopo l'esaurimento delle condotte contestate come reati fine (stante l'autonomia di questi ultimi rispetto all'imputazione associativa) e dopo la sottoposizione degli appartenenti alla stessa a misura cautelare, atteso che il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio criminoso di appartenenza, poiché, in determinati contesti delinquenziali, i periodi di detenzione sono accettati dai sodali come prevedibili eventualità le quali, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo e alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non fanno cessare la disponibilità a riassumere un ruolo attivo non appena venga meno il forzato impedimento (Sez. 1, Sentenza n. 12907 del 23/11/2000, dep. 2001, Boscolo, Rv. 218440; Sez. 1, Sentenza n. 46103 del 07/10/2014, Rv. 261272).

Sta di fatto che é alla data dell'Il gennaio 2012, quale momento di decorrenza iniziale, che occorre avere riguardo per il calcolo della prescrizione: al riguardo, poiché il termine minimo coincide nella specie con la pena edittale massima (in quanto superiore a 6 anni di reclusione), esso corrisponde nella specie a sette anni, essendosi riconosciuta a carico del ricorrente la fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 416 cod.pen., pacificamente costituente ipotesi autonoma di reato (cfr.da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 19198 del 28/02/2017, Forti e altri, Rv. 269937).

Al termine predetto va poi applicato l'aumento della pena per la recidiva specifica infraquinquennale (da considerarsi equivalente a un'aggravante a effetto speciale: Sez. 3, Sentenza n. 3391 del 12/11/2014, dep. 2015, Policoro, Rv. 262015) con conseguente determinazione del termine - base in ragione di dieci anni e sei mesi; termine rispetto al quale, secondo la giurisprudenza pressoché unanime, deve essere pure applicato l'aumento per i fatti interruttivi ex art. 161, comma 2, cod.pen., da commisurarsi in ragione della metà di quello base (dunque di ulteriori cinque anni e tre mesi), ancora per la riconosciuta recidiva ex art. 99, comma 2, cod.pen. (cfr. in terminis Sez. 2, Sentenza n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721; Sez. 5, Sentenza n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 4, Sentenza n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda e altro, Rv. 272021; Sez. 3, Sentenza n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802).

Si deve poi aggiungere al termine massimo di prescrizione così determinato il complessivo periodo di sospensione del termine medesimo, calcolato in un anno, un mese e 23 giorni (come indicato a pagina 3 della stessa sentenza rescindente).

Ne consegue, in definitiva, che a tutt'oggi il termine di prescrizione invocato dal ricorrente per il reato associativo non é assolutamente decorso.

2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile, [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito di annullamento con rinvio disposto dalla terza Sezione penale della Corte di cassazione, la Corte d'appello di Napoli, in data 15 febbraio 2021, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al residuo delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 comma 1 cod.pen., a lui contestato con la qualità di promotore e organizzatore, in relazione a una pluralità di reati - fine contestati ex art. 171-ter legge 633/1941 (tutti dichiarati prescritti). [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale la Corte di merito ha confermato il riconoscimento della qualità a lui attribuita nell'ambito del sodalizio criminoso, é stata riconosciuta, anche ai fini del calcolo del trattamento sanzionatorio, la recidiva specifica e infraquinquennale a lui contestata. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Ferrara, con due distinti atti, l'uno a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], l'altro a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. In entrambi gli atti viene articolato un unico motivo, per violazione di legge, nel quale si deduce l'intervenuta prescrizione del reato associativo già prima dell'emissione della sentenza di rinvio e addirittura, al più tardi, dal 2007, epoca in cui cessava la condotta permanente contestata al Ferrara. Nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si evidenzia che, in base alla stessa sentenza di primo grado, l'associazione capeggiata dal Ferrara fu sgominata nel novembre 2007, al momento dell'emissione di ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei componenti e di sequestro preventivo dei veicoli utilizzati per il trasporto e la consegna dei supporti; quanto ai reati fine, essi erano contestati fra il 2005 e il 2006; ed inoltre il Ferrara rimase fuori del territorio italiano fin dal settembre 2006. Analogamente, nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si fa riferimento al 2005-2006 come periodo di commissione dei reati fine; al settembre 2006 come momento dal quale il Ferrara aveva cessato dalla qualità di vertice del sodalizio; e al novembre 2007 come momento di cessazione della permanenza corrispondente all'applicazione della misura cautelare agli imputati, a nulla rilevando il protrarsi della latitanza del Ferrara fino al 15 ottobre 2014. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, unitariamente qualificabile sebbene articolato in due distinti atti (contenutisticamente sovrapponibili), é inammissibile. Vertendosi in materia di reato permanente, quale é l'associazione a delinquere, quando la condotta é contestata con l'individuazione della sola data d'inizio, la decorrenza del termine di prescrizione dev'essere collocata temporalmente in corrispondenza della data della sentenza di condanna di primo grado, qualora sia emerso, nel corso del giudizio, che la condotta omissiva si é protratta anche dopo l'esercizio dell'azione penale (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 33220 del 22/07/2015, M., Rv. 264429). Nella specie, é la stessa sentenza rescindente a precisare testualmente che la prescrizione, dedotta in sede di giudizio di legittimità, «non opera (...) per il reato di cui all'art. 416 cod.pen., la cui condotta può intendersi esaurita solo con riferimento al momento della pronuncia della sentenza di condanna di primo grado (11 gennaio 2012)» (§ 9, pp. 3 - 4, sentenza Sez. 3, n. 44533 del 22/05/2018); e, che la condotta associativa non fosse cessata alla data della sentenza di primo grado, si ricava sia dalla sentenza rescindente (in cui sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi di altri associati in riferimento al medesimo reato associativo), sia dalla sentenza di rinvio, laddove si precisa che, al momento di cessazione della permanenza del reato, il [OSCURATO:PERSONA] era ancora latitante e lo sarebbe rimasto fino al 15 ottobre 2014, con la conseguenza che la condotta tipica del delitto di cui all'art. 416 cod.pen. si protrasse anche dopo la sentenza di primo grado. Non é quindi consentito, a fronte delle precisazioni fornite sia dalla Corte di legittimità, sia nella sentenza rescissoria, operare una rivalutazione nel merito delle accuse riferita al protrarsi della condotta criminosa contestata a titolo di associazione a delinquere dopo l'esaurimento delle condotte contestate come reati fine (stante l'autonomia di questi ultimi rispetto all'imputazione associativa) e dopo la sottoposizione degli appartenenti alla stessa a misura cautelare, atteso che il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio criminoso di appartenenza, poiché, in determinati contesti delinquenziali, i periodi di detenzione sono accettati dai sodali come prevedibili eventualità le quali, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo e alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non fanno cessare la disponibilità a riassumere un ruolo attivo non appena venga meno il forzato impedimento (Sez. 1, Sentenza n. 12907 del 23/11/2000, dep. 2001, Boscolo, Rv. 218440; Sez. 1, Sentenza n. 46103 del 07/10/2014, Rv. 261272). Sta di fatto che é alla data dell'Il gennaio 2012, quale momento di decorrenza iniziale, che occorre avere riguardo per il calcolo della prescrizione: al riguardo, poiché il termine minimo coincide nella specie con la pena edittale massima (in quanto superiore a 6 anni di reclusione), esso corrisponde nella specie a sette anni, essendosi riconosciuta a carico del ricorrente la fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 416 cod.pen., pacificamente costituente ipotesi autonoma di reato (cfr.da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 19198 del 28/02/2017, Forti e altri, Rv. 269937). Al termine predetto va poi applicato l'aumento della pena per la recidiva specifica infraquinquennale (da considerarsi equivalente a un'aggravante a effetto speciale: Sez. 3, Sentenza n. 3391 del 12/11/2014, dep. 2015, Policoro, Rv. 262015) con conseguente determinazione del termine - base in ragione di dieci anni e sei mesi; termine rispetto al quale, secondo la giurisprudenza pressoché unanime, deve essere pure applicato l'aumento per i fatti interruttivi ex art. 161, comma 2, cod.pen., da commisurarsi in ragione della metà di quello base (dunque di ulteriori cinque anni e tre mesi), ancora per la riconosciuta recidiva ex art. 99, comma 2, cod.pen. (cfr. in terminis Sez. 2, Sentenza n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721; Sez. 5, Sentenza n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 4, Sentenza n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda e altro, Rv. 272021; Sez. 3, Sentenza n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802). Si deve poi aggiungere al termine massimo di prescrizione così determinato il complessivo periodo di sospensione del termine medesimo, calcolato in un anno, un mese e 23 giorni (come indicato a pagina 3 della stessa sentenza rescindente). Ne consegue, in definitiva, che a tutt'oggi il termine di prescrizione invocato dal ricorrente per il reato associativo non é assolutamente decorso. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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