CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46528/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi e chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 20 aprile 2021, la corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Oristano del 25 marzo 2019, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli al capo D), dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti del medesimo in ordine ai reati di cui ai capi A) ed F) ed a parte delle condotte ascritte al capo B), rideterminando la pena allo stesso inflitta in ordine alle rimanenti ipotesi di usura ed estorsione allo stesso contestate ad anni 6, mesi 8, giorni 10 di reclusione ed C 13830,00 di multa. 1.2 Avvero detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentando con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, inosservanza od erronea applicazione della legge penale o di altre norme, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sull'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale di Oristano; al proposito si contestava la valutazione di inammissibilità del motivo di appello effettuata dal giudice di secondo grado esponendo di avere precisamente impugnato la statuizione del tribunale di primo grado senza che fosse necessario indicare specificamente l'ordinanza dibattimentale che aveva respinto l'eccezione; e si sottolineava come il luogo di consumazione dovesse individuarsi in quello in cui Calamita riceveva la restituzione del capitale e degli interessi pattuiti e cioè a dire Milano ove era fissata la sede legale di Itaservizi ed ove erano aperti i conti correnti poi sottoposti a sequestro sui quali operava il ricorrente; - inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, inosservanza od erronea applicazione della legge penale o di altre norme, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, mancata assunzione di prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale, in ordine al recupero dei riti alternativi del patteggiamento e dell'abbreviato condizionato; inosservanza od erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione della messa alla prova per il delitto di cui al capo A) della rubrica mancando ogni motivazione sul punto; - inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, inosservanza od erronea applicazione della legge penale o di altre norme, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, mancata assunzione di prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale quanto ai delitti di esercizio abusivo di attività finanziaria ed usura di cui ai capi A) e B) posto che la corte di appello aveva rigettato i motivi sulla base di una lettura sommaria e superficiale degli stessi; si era sottolineato, già nell'appello, come Calamita, regolarmente iscritto alla camera di commercio ed autorizzato a svolgere attività di intermediazione finanziaria, non era consapevole dell'illiceità dell'attività svolta "diventando egli stesso una vittima di raggiri" come dimostrato da una pronuncia del tribunale civile di Milano avente ad oggetto parte delle somme contestate a titolo di attività illecita che veniva citata; al proposito si deduceva che il ricorrente non effettuava prestiti di somme di denaro, né si ingeriva nella valutazione di concessione del credito ma si limitava a proporre i clienti alle banche effettuando negli anni operazioni di sconto bancario riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1858 cod.civ.; inoltre la difesa aveva contestato l'operato peritale del dott. [OSCURATO:PERSONA] che aveva ricompreso nel calcolo del tasso soglia anche alcune voci di spesa per l'apertura del contratto che dovevano invece essere escluse con la conseguente riduzione della misura degli interessi ed il venir meno dell'illiceità dell'operazione; - inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quanto ai delitti di estorsione e tentata estorsione di cui ai capi E), F) e G) dell'imputazione posto che il ricorrente aveva agito per un fine lecito e non al fine di ottenere un ingiusto profitto ed aveva delegato al recupero delle somme concesse in prestito uno studio legale; - inosservanza od erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità o.decadenza, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, sulla prescrizione e sul calcolo dei periodi di sospensione; - inosservanza od erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità o decadenza; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, non corrispondendo al vero che il tribunale non aveva disposto il sequestro sugli immobili di Calamita sia a Siamanna che a Milano benchè fosse stata prodotta ampia documentazione che dimostrava la legittima acquisizione dell'appartamento in via Carpi a Milano perché proveniente da eredità nonché con riferimento alle somme sui conti correnti; sequestro effettuato in violazione dell'art. 240 bis cod.pen. e comunque in assenza di incrementi patrimoniali dovuti all'attività illecita; - inosservanza od erronea applicazione della legge penale e di altre norme; inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità o decadenza; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in ordine alle statuizioni civili ed alle provvisionali liquidate stante l'assenza di documentazione idonea a dimostrare i danni patiti e comunque la natura lecita delle attività svolte; circostanze di cui si doveva tenere conto anche nella determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Innanzi tutto deve essere ricordato come questa Corte di cassazione abbia ripetutamente censurato la tecnica espositiva dei motivi di ricorso quando si risolva nella proposizione di una sommatoria di doglianze in via alternativa prive di analitica esposizione; in particolare si è affermato che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, Rv. 259063). Il suddetto orientamento ha trovato ulteriori conferma in quella pronuncia secondo cui è inammissibile, per genericità dei motivi, il ricorso per cassazione che renda le ragioni dell'impugnazione incomprensibili a causa della tecnica espositiva, caratterizzata da una pluralità di questioni eccentriche, tali da rendere l'illustrazione dei motivi ridonante e caotica; in particolare in motivazione, la Corte ha precisato che, al fine della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di ricorso, va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606 cod. proc. pen. il "Protocollo d'intesa tra Corte di cassazione e [OSCURATO:PERSONA] sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015 (Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, Rv. 274471 - 01). Ancora sul punto può essere ricordata quella pronuncia secondo cui è inammissibile per difetto di specificità, il ricorso per vizi di motivazione i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa (Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, Rv. 251528). Orbene, l'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame, comporta rilevare proprio l'inammissibilità generica dell'intero ricorso posto che nel caso in esame i 25 motivi di doglianza esposti in pagine non numerate, affastellano tutti i vizi deducibili ex art. 606 cod.proc.pen.(inosservanza od erronea applicazione, della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità o decadenza, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione etc.) in maniera cumulativa proponendo una serie di doglianze tutte in via alternativa che impediscono una corretta e specifica analisi delle questioni. 2.2 In ogni caso, il ricorso è proposto per motivi reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte e deve, comunque, essere dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo, corretta appare la decisione della corte di appello circa l'inammissibilità del motivo di gravame avverso la decisione di rigetto della eccezione di incompetenza per territorio in assenza della specifica impugnazione dell'ordinanza del tribunale di primo grado che tale eccezione respingeva e dell'assenza di qualsiasi adeguata specificazione rispetto alle motivazioni del primo giudice. Peraltro, va segnalato come, in violazione della specifica disciplina dettata dall'art. 491 cod.proc.pen., l'eccezione di incompetenza per territorio viene avanzata in ragione delle risultanze dibattimentali mentre la stessa va dedotta esclusivamente con riguardo alle circostanze emergenti dalla sola imputazione; difatti al proposito si è affermato che ai fini della determinazione della competenza funzionale, deve aversi riguardo esclusivamente alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a nulla rilevando eventuali valutazioni in via prognostica, anticipatorie del merito della decisione (Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, Rv. 264539 - 01). In ogni caso i motivi avanzati su tale punto non si confrontano con la specifica motivazione espressa dalla corte di appello a pagina 75 della pronuncia ove viene sottolineato come la doglianza appare non fondata nella prospettazione della competenza dei tribunali di Milano o Sassari posto che il luogo di pagamento degli interessi usurari nel caso in esame, va individuato in quello di domiciliazione della cambiale dell'emittente, senza che rilevi la presentazione per lo sconto presso le agenzie bancarie lombarde ove il ricorrente intratteneva diversi rapporti di conto corrente. Con tale motivazione il ricorso non si confronta in alcun modo insistendo nella rappresentazione alternativa del luogo di consumazione utilizzando argomenti e ricostruzioni differenti rispetto a quelle proposte al primo giudice peraltro frutto delle emergenze dibattimentali. Al proposito va ancora rilevato che in primo grado la questione era stata sollevata in relazione al reato di estorsione ritenuto più grave erroneamente e senza alcun riferimento specifico alla consumazione dell'usura in danno del Macciocu dalla cui denuncia nacque il procedimento penale; appare pertanto evidente che con l'atto di appello, a fronte dei rilievi del tribunale, gli argomenti posti a fondamento della eccezione siano stati radicalmente mutati senza però che ciò sia consentito. Invero secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione l'eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente prospettata nel termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen. e respinta dal giudice, può essere riproposta con i motivi di impugnazione senza, però, poter introdurre argomentazioni ulteriori rispetto a quelle originarie, anche se queste ultime potrebbero giustificare uno spostamento della competenza (Sez. 2, n. 1415 del 13/12/2013, Rv. 258149 - 01); il principio risulta ribadito da altro intervento conforme di questa Sezione secondo cui l'eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente prospettata dalle parti nel termine di cui all'art.491 cod.proc.pen. e respinta dal giudice, può essere riproposta con i motivi di impugnazione senza però introdurre argomentazioni ulteriori e diverse da quelle originarie; ne consegue che, in sede di legittimità, sono insindacabili gli aspetti relativi alla competenza territoriale non ritualmente sottoposti dalla parte entro i termini dell'art. 491 cod.proc.pen., neanche se questi siano collegati a sopravvenienze istruttorie e potrebbero giustificare, in astratto, uno spostamento della competenza (Sez. 2, n. 4876 del 30/11/2016, Rv. 269212 - 01). Ne deriva la declaratoria di irritualità e manifesta infondatezza dei motivi avanzati in tema di eccezione di incompetenza per territorio del tribunale di Oristano. 2.3 Anche le doglianze avanzate in relazione ai riti alternativi appaiono manifestamente infondate oltre che puramente riproduttive di questioni avanzate con l'atto di appello; quanto alla richiesta di patteggiamento ex art. 444 cod.proc.pen., nulla dice il ricorso sulla pena minima stabilita dall'istante in misura inferiore al minimo assoluto edittale previsto per il reato di estorsione cui la corte di appello fa espresso e specifico riferimento a pagina 76 della motivazione quale ragione del tutto impeditiva dell'analisi della stessa istanza. Quanto alla richiesta di abbreviato condizionato, la doglianza appare del tutto generica ed inammissibile ex art. 591 quarto comma cod.proc.pen.; invero dalla lettura dell'atto di appello non si evince alcun riferimento alla richiesta di perizia ovvero alla richiesta di audizione delle persone offese in relazione a specifici aspetti che le rispettive deposizioni avrebbero dovuto chiarire; nè si comprende quale aspetto dovesse avere la richiesta di perizia psichica pure formulata inizialmente ed a cui fa riferimento il giudice di appello senza che il ricorso nulla contesti sul punto, proponendo, per l'ennesima volta, un mutamento delle circostanze dedotte al giudice del grado successivo che impedisce il corretto vaglio di legittimità. Inammissibile per evidente difetto di qualsiasi interesse appare poi la richiesta, pure formulata con il ricorso, di messa alla prova per il reato di cui al capo A) che risulta essere stato dichiarato prescritto. 2.4 Quanto a tutti i motivi in punto affermazione di responsabilità per le numerose fattispecie di usura, il motivo è del tutto generico e, comunque, fondato su una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito ed è inammissibile in questa sede, essendo stato comunque l'obbligo di motivazione esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilita'. Le doglianze riproducono infatti pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera ne' specificatamente censura. Il giudice di appello, per affermare l'infondatezza della tesi difensiva, ha infatti, con argomentazioni ineccepibili sia logicamente che. giuridicamente, evidenziato che la ripetuta attività usuraria del ricorrente ha trovato riscontro nella convergenza delle dichiarazioni di diverse persone offese escusse nel corso del dibattimento di primo grado, nelle conclusioni della perizia contabile, che ha proprio dato atto per ciascuna posizione debitoria dello sforamento del tasso soglia, oltre che nel rinvenimento di numerosa e specifica documentazione riscontrante le ricostruzioni dei fatti esposte dalle vittime. Quanto poi alla doglianza con la quale si contesta la valutazione della voce spese nella determinazione del tasso usurario da parte della perizia contabile, correttamente le pronunce di primo e secondo grado hanno incluso tale voce nella valutazione della illiceità dell'operazione sulla base della perizia Macciocca essendo stato affermato da questa Corte, con principio che va ribadito, come ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito. (Sez. 2, n. 46669 del 23/11/2011, Rv. 252195 - 01). Pertanto l'esborso sostenuto dalle vittime a titolo di spese per l'istruzione della pratica nel caso cui segua la corresponsione del prestito deve essere conteggiato ai fini della valutazione dell'eventuale superamento del tasso soglia. Ancora, va sottolineato, che la sentenza del tribunale civile di Milano, ripetutamente citata nel ricorso a sostegno della legittimità delle attività, non può in alcun modo provare la liceità delle attività indagate nel presente procedimento penale con riferimento ad un numero assai più elevato di persone offese e mediante l'escussione delle stesse e l'acquisizione di prove differenti; il ricorso sul punto avrebbe dovuto provare che quella pronuncia, avente ad oggetto un procedimento intentato dal Calamita nei confronti di un debitore, aveva avuto ad oggetto le medesime contestazioni oggetto del presente procedimento circostanza invece del tutto mancante. Peraltro, tale decisione, non assume natura comunque vincolante stante la libera determinazione del giudice penale e l'assenza di pregiudizialità della pronuncia emessa all'esito del separato giudizio civile. 2.5 Quanto alla contestazione del dolo delle fattispecie di estorsione sotto il profilo dell'assenza dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 629 cod.pen., va richiamato il principio stabilito da questa Corte di cassazione e secondo cui è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nei confronti del creditore che, a fronte di un'iniziale pattuizione usuraria, contraddistinta da prestiti successivi gravati da interessi parimenti illeciti, si rivolga al debitore con violenza o minaccia per ottenerne la restituzione, a meno che risulti inequivocabilmente accertato l'intervento, prima dell'esercizio della violenza o della minaccia, di una totale novazione del rapporto tra le parti, con sostituzione, rispetto al credito originario, della pretesa della sola somma capitale ovvero di altra somma gravata da interessi legittimi (Sez. 2, n. 26235 del 12/05/2017, Rv. 269968 - 01), circostanza quest'ultima certamente non emersa nel caso in esame né specificamente dedotta. Né rileva, quale elemento decisivo, l'avvenuto ricorso all'assistenza di studi legali per il recupero delle somme posto che, secondo l'insegnamento di questa Corte di cassazione che va anch'esso ribadito, integra il delitto di \i‘ estorsione, in relazione all'ingiusto profitto derivante da una pretesa penalmente e civilisticamente illecita, la minaccia posta in essere per ottenere il pagamento di un credito di natura usuraria, quand'anche consistente nel prospettato ricorso a mezzi astrattamente consentiti dalla legge (Sez. 2, n. 41481 del 29/09/2009, Rv. 244941 - 01.). Ne risulta, pertanto, che corrette appaiono le conformi conclusioni dei giudici di merito quanto ai capi E), F) e G) della rubrica e manifestamente infondati i rispettivi motivi di ricorso. 2.6 Manifestamente infondate sono anche le doglianze avanzate in tema di maturazione della prescrizione; al proposito secondo l'indirizzo di questa Corte di cassazione la disciplina della prescrizione più favorevole in riferimento ai reati di usura commessi prima dell'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, la quale ha contestualmente modificato i termini di prescrizione dei reati in generale ed ha aumentato la pena detentiva edittale massima per il reato di usura portandola da sei a dieci anni, è quella contenuta nell'indicata novella; e la Corte ha escluso in motivazione che l'applicazione del nuovo più breve termine prescrizionale parametrato alla pregressa più lieve pena si risolva nella indebita creazione di una "tertia lex" (Sez. 2, n. 26312 del 22/06/2010, Rv. 247743 - 01; Sez. 2, n. 26312 del 22/06/2010, Rv. 247743 - 01). Pertanto il calcolo corretto va effettuato operando sul massimo della pena prevista per il reato aggravato (anni 15) il quarto per la interruzione sino a giungere a complessivi anni 18 e mesi 9 oltre le sospensioni disposte nel corso del procedimento per complessivi anni 2, mesi 2 e giorni 22 che il ricorso neppure prende in considerazione; ne deriva l'evidente manifesta infondatezza dei motivi sul punto poiché tutti i fatti sono stati commessi a partire dal 2004. 2.7 Inammissibili per manifesta infondatezza appaiono ancora le doglianze avanzate in tema di confisca che peraltro vengono formulate senza alcuna impugnazione specifica del punto della decisione e con argomenti reiterativi dell'inammissibile motivo di appello; la corte di secondo grado ha specificato che parte degli immobili non sono stati oggetto di confisca da parte del giudice di primo grado ma che la mancata restituzione deriva dalla conversione del sequestro preventivo in conservativo a tutela delle parti civili e con tale affermazione il ricorso non si confronta reiterando il motivo di appello. Inoltre, è appena il caso di rilevare come la motivazione posta a sostegno della decisione da parte della corte di appello fa riferimento, oltre che alla confisca diretta, a quella allargata ex art. 240 bis cod.pen. che è fattispecie del tutto differente dalla confisca per equivalente citata nel motivo di ricorso che evidentemente appare, anche sul punto, inammissibile perché aspecifico. Le osservazioni svolte dal giudice di appello alle pagine 97-98 della sentenza impugnata danno atto sia dell'assenza di adeguati riscontri alla tesi dei redditi leciti sia del comprovato forte squilibrio fra i redditi esigui dichiarati dall'imputato e dalla moglie ed il patrimonio accumulato, circostanza che il ricorso contesta senza riferimento ad alcun elemento di prova che sarebbe stato pretermesso in misura decisiva. 2.8 Infine in ordine alle ultime doglianze va ricordato che:- nor. è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773 — 02); - solo genericamente come già rilevato dalla corte di appello a pagina 99 della motivazione si contesta la liquidazione del risarcimento dei danni; - ampia e corretta è la motivazione in punto determinazione della pena sia in relazione alla fissazione della sanzione base (p.92) che con riguardo ai singoli aumenti per continuazione per le 37 fattispecie di usura (p.94); al proposito va rammentato come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e