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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 agosto 1970

Cassazione n. 26799/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] N. IL 28/08/1970 avverso l'ordinanza n. 2815/2020 TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINO, del 29/09/2020 sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA].

M4-gebt C9cor»-) e eeo d-e- aitole .0,401/9 ee..to Ccr>1 Jc.0 dloutfeelìrm &OSO Uditi difensor Avv.; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino confermava la decisione del Magistrato di sorveglianza di Novara, che aveva accolto il reclamo giurisdizionale proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora in avanti anche Ord. pen.).

Il detenuto aveva lamentato di non essere stato autorizzato ad acquistare e detenere, all'interno della camera di pernottamento, compact disk (CD) musicali e relativo lettore digitale.

Secondo il Tribunale, il divieto di utilizzare i CD, incidendo sulla possibilità del detenuto di ascoltare musica, attività rientrante nel trattamento rieducativo, poteva pregiudicare il diritto del detenuto al trattamento stesso, tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare, anche sotto il profilo della scelta di generi e brani eventualmente non trasmessi dai normali canali radiofonici o televisivi, quei «piccoli gesti di normalità quotidiana», che la Corte costituzionale individua come gli ultimi residui in cui può espandersi la libertà della persona, ristretta in un istituto di pena.

Né, secondo il Tribunale, il divieto in esame sarebbe giustificato da ineludibili esigenze di sicurezza, imposte dal regime speciale di detenzione, essendo i CD acquistabili tramite la cd. impresa di mantenimento, con le cautele (presenza del contrassegno SIAE) finalizzate a scongiurare la presenza di contenuti impropri.

2. Ricorre per cassazione il Ministero della giustizia, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, proponendo due articolati motivi che si riassumono ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari alla motivazione.

2.1. Con il primo motivo, l'Amministrazione ricorrente denuncia l'esercizio, da parte della giurisdizione, di potestà riservate agli organi amministrativi dello Stato e deduce la violazione degli artt. 35-bis, 41-bis e 69 Ord. pen., nonché vizio di motivazione.

Il Tribunale di sorveglianza avrebbe compiuto, in tema di possesso e utilizzo di CD musicali, e dei relativi supporti, una valutazione di merito, in assenza dei presupposti legittimanti l'intervento giudiziale, posto che non si verserebbe al cospetto dell'inosservanza delle disposizioni di ordinamento penitenziario, da cui era derivato un grave pregiudizio ai diritti del detenuto.

L'impiego, in cella, di apparecchi tecnologici sarebbe oggetto di una regolamentazione puntuale, in grado di orientare i limitati spazi di discrezionalità amministrativa, discrezionalità a fronte della quale non sarebbero configurabili situazioni giustiziabili.

L'art. 40 reg. es .

Ord. pen., norma di portata generale, limiterebbe l'uso dei lettori CD alle sole ragioni di lavoro e di studio, previa autorizzazione concessa dal direttore d'istituto.

Per i reparti ex art. 41-bis Ord. pen., la materia sarebbe ulteriormente disciplinata dalla Circolare dipartimentale, per essi appositamente emanata, nel senso di ammettere la sola fruizione dei televisori e degli apparecchi radiofonici forniti dall'Amministrazione, di vietare quella di personal computer e di consentire, per le sole esigenze di consultazione di materiale giudiziario, o di studio, particolarmente voluminoso, e per il 'tempo strettamente necessario, l'utilizzo di lettori digitali.

Lo statuto così delineato sarebbe ingiustificatamente contraddetto dall'ordinanza impugnata, che non avrebbe tenuto conto della pressante necessità, per i detenuti assoggettati a regime detentivo differenziato, di 'mantenere elevati standard di sicurezza, idonei ad escludere la manomissione fraudolenta dei lettori CD, il loro uso illegittimo e la possibilità che entrino in istituto oggetti vietati o pericolosi.

2.2. Con il secondo motivo, l'Amministrazione ricorrente deduce la violazione degli artt. 41-bis Ord. pen., 14 e 40 reg. es .

Ord. pen., nonché vizio di motivazione.

Il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente presupposto una discriminazione, in tema di ascolto di CD musicali, ai danni dei detenuti in regime penitenziario differenziato, mentre il divieto di detenerli avrebbe portata generale.

Per i detenuti in questione, il divieto sarebbe a maggior ragione coerente con le più elevate esigenze di sicurezza penitenziaria loro riferibili, che giustificherebbero la univoca definizione dei beni consentiti; beni che, in caso contrario, dovrebbero essere oggetto di particolari controlli di sicurezza, e di costanti verifiche periodiche, non sempre esigibili.

La mera apposizione, sul singolo CD, del contrassegno SIAE non sarebbe idonea a scongiurare i rischi paventati.

Ciò perché, pur in presenza del contrassegno anzidetto i supporti potrebbero essere relativi a brani non indicati per il trattamento riservato ai soggetti ristretti in regime differenziato (si indicano gli esempi dei cantanti neomelodici e di brani dal contenuto tipicamente in linea con le scelte operate da costoro). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.

2. La questione centrale è quella dei limiti alla possibilità, per i detenuti, di utilizzare nella camera di pernottamento strumenti tecnologici, come sono, appunto, i compact disk (CD), al fine di integrare l'offerta musicale assicurata dai canali televisivi e radiofonici.

Si tratta di limiti di ordine generale specificamente riferiti alla posizione dei detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen.

Questa Corte, in una recente decisione (Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021, Ferraro), ha già approfondito la problematica.

2.1. L'uso di lettori C.D. è ammesso, secondo le norme di Ordinamento penitenziario, per sole esigenze di lavoro e di studio ovvero per la consultazione di materiale giudiziario.

Ciò non determina una preclusione assoluta a un utilizzo dello strumento per finalità diverse dalla consultazione di testi, giacché la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei CD rientra contesto di quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che, come correttamente evidenzia il giudice a quo, la Corte costituzionale ascrive ai legittimi ambiti di libertà del soggetto detenuto.

Tuttavia, se può ammettersi che l'Amministrazione penitenziaria possa consentire l'acquisto di CD musicali, e l'uso dei relativi supporti, non per questo una tale soluzione deve ritenersi imposta in ogni situazione e contesto, come posizione legittimante a carattere generale e diffuso.

L'interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo trattamentale, deve essere, infatti, bilanciato con le esigenze di controllo dell'Amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertite proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto a regime penitenziario differenziato.

2.2. Viene così in evidenza il secondo aspetto della questione, attinente alle ragioni che possano spingere l'Amministrazione penitenziaria, per questa particolare categoria di detenuti, a non consentire l'acquisto di supporti siffatti e del relativo lettore.

L'art. 41-bis Ord. pen. prevede una serie di limitazioni all'ordinario trattamento intramurario, funzionali a impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l'esterno, mantenendo un legame con l'ambiente delinquenziale di provenienza e continuando, per tale via, a partecipare alle attività illecite proprie del gruppo criminale di riferimento.

In questa prospettiva, l'eventuale autorizzazione all'acquisto del lettore e dei CD musicali, da parte della direzione d'istituto, dovrebbe assicurare la piena salvaguardia di così pregnanti esigenze di sicurezza, ben potendo tali strumenti essere oggetto di manipolazione, a fine di introduzione in istituto di contenuti illeciti; di qui la necessità di assoggettarli a adeguate verifiche, come avviene, del resto, per i CD di tipo ammesso e per i relativi supporti.

La sottoposizione dei detenuti a regole speciali, che ne disciplinano il trattamento penitenziario, impone indiscutibilmente di indirizzare le varie attività interne verso soluzioni operative, iscritte in specifici protocolli organizzativi, che contemperano il diritto al trattamento del ristretto con le esigenze che stanno alla base di quel regime.

3. Né vale il riferimento al contrassegno SIAE, il cui rilascio è funzionale ad assicurare il mero rispetto della normativa sul diritto d'autore e non offre alcuna particolare garanzia riguardante il contenuto dell'opera d'ingegno cui è apposto, sicché la sua esistenza non assume un ruolo vicario dei dovuti controlli, da esercitare sui singoli CD introdotti in istituto e, a monte, sul relativo dispositivo di lettura.

Si intende allora come come il divieto di utilizzo di CD musicali può presentare legittima connessione con i fini della tutela dell'ordine e della sicurezza.

Centrale resta l'obiettivo di inibire flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l'organizzazione criminale di provenienza.

In vista del raggiungimento dell'obiettivo, rileva la possibilità di procedere, sul piano tecnico, alla messa in sicurezza dei predetti dispositivi, al fine di evitare manomissioni, nonché la facilità e prontezza di accesso ai relativi contenuti digitali.

Accanto alla astratta praticabilità di siffatti interventi, va apprezzata la loro diretta incidenza sull'organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative.

Va dunque ribadita la necessità che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare CD ad uso ricreativo, verifichi se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispositivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato.

Essa scelta, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto; il giudice del rinvio con uno sforzo motivazionale aggiuntivo, adeguandosi ai principi sopra indicati, spiegherà in che termini, l'uso di compact disk e di lettori relativi determini un rischio per la sicurezza che mira a garantire il regime differenziato e imponga un impegno aggiuntivo per il controllo di esso materiale da parte del personale della polizia penitenziaria.

L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] N. IL 28/08/1970 avverso l'ordinanza n. 2815/2020 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO, del 29/09/2020 sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]. M4-gebt C9cor»-) e eeo d-e- aitole .0,401/9 ee..to Ccr>1 Jc.0 dloutfeelìrm &OSO Uditi difensor Avv.; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino confermava la decisione del Magistrato di sorveglianza di Novara, che aveva accolto il reclamo giurisdizionale proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora in avanti anche Ord. pen.). Il detenuto aveva lamentato di non essere stato autorizzato ad acquistare e detenere, all'interno della camera di pernottamento, compact disk (CD) musicali e relativo lettore digitale. Secondo il Tribunale, il divieto di utilizzare i CD, incidendo sulla possibilità del detenuto di ascoltare musica, attività rientrante nel trattamento rieducativo, poteva pregiudicare il diritto del detenuto al trattamento stesso, tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare, anche sotto il profilo della scelta di generi e brani eventualmente non trasmessi dai normali canali radiofonici o televisivi, quei «piccoli gesti di normalità quotidiana», che la Corte costituzionale individua come gli ultimi residui in cui può espandersi la libertà della persona, ristretta in un istituto di pena. Né, secondo il Tribunale, il divieto in esame sarebbe giustificato da ineludibili esigenze di sicurezza, imposte dal regime speciale di detenzione, essendo i CD acquistabili tramite la cd. impresa di mantenimento, con le cautele (presenza del contrassegno SIAE) finalizzate a scongiurare la presenza di contenuti impropri. 2. Ricorre per cassazione il Ministero della giustizia, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, proponendo due articolati motivi che si riassumono ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari alla motivazione. 2.1. Con il primo motivo, l'Amministrazione ricorrente denuncia l'esercizio, da parte della giurisdizione, di potestà riservate agli organi amministrativi dello Stato e deduce la violazione degli artt. 35-bis, 41-bis e 69 Ord. pen., nonché vizio di motivazione. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe compiuto, in tema di possesso e utilizzo di CD musicali, e dei relativi supporti, una valutazione di merito, in assenza dei presupposti legittimanti l'intervento giudiziale, posto che non si verserebbe al cospetto dell'inosservanza delle disposizioni di ordinamento penitenziario, da cui era derivato un grave pregiudizio ai diritti del detenuto. L'impiego, in cella, di apparecchi tecnologici sarebbe oggetto di una regolamentazione puntuale, in grado di orientare i limitati spazi di discrezionalità amministrativa, discrezionalità a fronte della quale non sarebbero configurabili situazioni giustiziabili. L'art. 40 reg. es . Ord. pen., norma di portata generale, limiterebbe l'uso dei lettori CD alle sole ragioni di lavoro e di studio, previa autorizzazione concessa dal direttore d'istituto. Per i reparti ex art. 41-bis Ord. pen., la materia sarebbe ulteriormente disciplinata dalla Circolare dipartimentale, per essi appositamente emanata, nel senso di ammettere la sola fruizione dei televisori e degli apparecchi radiofonici forniti dall'Amministrazione, di vietare quella di personal computer e di consentire, per le sole esigenze di consultazione di materiale giudiziario, o di studio, particolarmente voluminoso, e per il 'tempo strettamente necessario, l'utilizzo di lettori digitali. Lo statuto così delineato sarebbe ingiustificatamente contraddetto dall'ordinanza impugnata, che non avrebbe tenuto conto della pressante necessità, per i detenuti assoggettati a regime detentivo differenziato, di 'mantenere elevati standard di sicurezza, idonei ad escludere la manomissione fraudolenta dei lettori CD, il loro uso illegittimo e la possibilità che entrino in istituto oggetti vietati o pericolosi. 2.2. Con il secondo motivo, l'Amministrazione ricorrente deduce la violazione degli artt. 41-bis Ord. pen., 14 e 40 reg. es . Ord. pen., nonché vizio di motivazione. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente presupposto una discriminazione, in tema di ascolto di CD musicali, ai danni dei detenuti in regime penitenziario differenziato, mentre il divieto di detenerli avrebbe portata generale. Per i detenuti in questione, il divieto sarebbe a maggior ragione coerente con le più elevate esigenze di sicurezza penitenziaria loro riferibili, che giustificherebbero la univoca definizione dei beni consentiti; beni che, in caso contrario, dovrebbero essere oggetto di particolari controlli di sicurezza, e di costanti verifiche periodiche, non sempre esigibili. La mera apposizione, sul singolo CD, del contrassegno SIAE non sarebbe idonea a scongiurare i rischi paventati. Ciò perché, pur in presenza del contrassegno anzidetto i supporti potrebbero essere relativi a brani non indicati per il trattamento riservato ai soggetti ristretti in regime differenziato (si indicano gli esempi dei cantanti neomelodici e di brani dal contenuto tipicamente in linea con le scelte operate da costoro). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione. 2. La questione centrale è quella dei limiti alla possibilità, per i detenuti, di utilizzare nella camera di pernottamento strumenti tecnologici, come sono, appunto, i compact disk (CD), al fine di integrare l'offerta musicale assicurata dai canali televisivi e radiofonici. Si tratta di limiti di ordine generale specificamente riferiti alla posizione dei detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Questa Corte, in una recente decisione (Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021, Ferraro), ha già approfondito la problematica. 2.1. L'uso di lettori C.D. è ammesso, secondo le norme di Ordinamento penitenziario, per sole esigenze di lavoro e di studio ovvero per la consultazione di materiale giudiziario. Ciò non determina una preclusione assoluta a un utilizzo dello strumento per finalità diverse dalla consultazione di testi, giacché la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei CD rientra contesto di quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che, come correttamente evidenzia il giudice a quo, la Corte costituzionale ascrive ai legittimi ambiti di libertà del soggetto detenuto. Tuttavia, se può ammettersi che l'Amministrazione penitenziaria possa consentire l'acquisto di CD musicali, e l'uso dei relativi supporti, non per questo una tale soluzione deve ritenersi imposta in ogni situazione e contesto, come posizione legittimante a carattere generale e diffuso. L'interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo trattamentale, deve essere, infatti, bilanciato con le esigenze di controllo dell'Amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertite proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto a regime penitenziario differenziato. 2.2. Viene così in evidenza il secondo aspetto della questione, attinente alle ragioni che possano spingere l'Amministrazione penitenziaria, per questa particolare categoria di detenuti, a non consentire l'acquisto di supporti siffatti e del relativo lettore. L'art. 41-bis Ord. pen. prevede una serie di limitazioni all'ordinario trattamento intramurario, funzionali a impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l'esterno, mantenendo un legame con l'ambiente delinquenziale di provenienza e continuando, per tale via, a partecipare alle attività illecite proprie del gruppo criminale di riferimento. In questa prospettiva, l'eventuale autorizzazione all'acquisto del lettore e dei CD musicali, da parte della direzione d'istituto, dovrebbe assicurare la piena salvaguardia di così pregnanti esigenze di sicurezza, ben potendo tali strumenti essere oggetto di manipolazione, a fine di introduzione in istituto di contenuti illeciti; di qui la necessità di assoggettarli a adeguate verifiche, come avviene, del resto, per i CD di tipo ammesso e per i relativi supporti. La sottoposizione dei detenuti a regole speciali, che ne disciplinano il trattamento penitenziario, impone indiscutibilmente di indirizzare le varie attività interne verso soluzioni operative, iscritte in specifici protocolli organizzativi, che contemperano il diritto al trattamento del ristretto con le esigenze che stanno alla base di quel regime. 3. Né vale il riferimento al contrassegno SIAE, il cui rilascio è funzionale ad assicurare il mero rispetto della normativa sul diritto d'autore e non offre alcuna particolare garanzia riguardante il contenuto dell'opera d'ingegno cui è apposto, sicché la sua esistenza non assume un ruolo vicario dei dovuti controlli, da esercitare sui singoli CD introdotti in istituto e, a monte, sul relativo dispositivo di lettura. Si intende allora come come il divieto di utilizzo di CD musicali può presentare legittima connessione con i fini della tutela dell'ordine e della sicurezza. Centrale resta l'obiettivo di inibire flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l'organizzazione criminale di provenienza. In vista del raggiungimento dell'obiettivo, rileva la possibilità di procedere, sul piano tecnico, alla messa in sicurezza dei predetti dispositivi, al fine di evitare manomissioni, nonché la facilità e prontezza di accesso ai relativi contenuti digitali. Accanto alla astratta praticabilità di siffatti interventi, va apprezzata la loro diretta incidenza sull'organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative. Va dunque ribadita la necessità che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare CD ad uso ricreativo, verifichi se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispositivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato. Essa scelta, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto; il giudice del rinvio con uno sforzo motivazionale aggiuntivo, adeguandosi ai principi sopra indicati, spiegherà in che termini, l'uso di compact disk e di lettori relativi determini un rischio per la sicurezza che mira a garantire il regime differenziato e imponga un impegno aggiuntivo per il controllo di esso materiale da parte del personale della polizia penitenziaria. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio
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