CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 febbraio 2025
Cassazione n. 04424/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno emessa in data 11/02/2025; preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, ha chiesto dichiararsi l'annullamento con rinvio per [OSCURATO:PERSONA] e dichiararsi inammissibile il ricorso per [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore della parte civile, Associazione s.o.s. antiracket antiusura Salerno APS, il quale ha insistito nelle conclusioni scritte, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, e ha depositato nota spesa; uditi i difensori degli imputati, i quali hanno insistito nei rispettivi motivi di ricorso; vista la memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa in data 19/07/2022 dal Tribunale di Salerno, in relazione ai reati di estorsione aggravata in concorso, confermando anche le statuizioni civili (condanna generica al risarcimento del danno e alle spese di costituzione e difesa a favore dell'Associazione S.O.S. [OSCURATO:PERSONA] di Salerno). 2. Avverso la predetta sentenza propongono ricorso in cassazione i difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo per [OSCURATO:PERSONA] a sette motivi e per [OSCURATO:PERSONA] ad un unico motivo. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. violazione di legge per erronea applicazione dell'articolo 629 cod. pen., assumendo il mancato esame, nella motivazione della sentenza, della sussistenza degli elementi costitutivi del reato, ossia la violenza o minaccia ed il profitto. 2.1.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento all'ambito geografico di operatività del clan [OSCURATO:PERSONA] e al ruolo dell'imputato. Secondo il ricorrente, la sentenza ometterebbe di motivare sul ruolo dell'imputato all'interno dell'organizzazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA], osservando che: l'Isp. Giannatiempo, escusso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non menziona mai l'imputato quale soggetto introdotto all'interno del sodalizio; la sentenza non si sofferma sulla c.d. competenza territoriale della consorteria facente capo a [OSCURATO:PERSONA], operante nella Piana del Sele, e sulle modalità che avrebbero consentito alla stessa di sconfinare in territorio estraneo, quale quello dell'[OSCURATO:PERSONA], chiedendo il "pizzo" in territorio di pertinenza di altre organizzazioni criminali. 2.1.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art 192 cod. proc. pen. per non avere la sentenza motivato circa il momento affiliativo dell'imputato alla consorteria di [OSCURATO:PERSONA] e circa le ragioni per le quali l'imputato era inviso agli altri soggetti intranei alla consorteria; secondo il ricorrente, la sentenza non chiarisce il concreto contributo causale dell'imputato al sodalizio, né quando e come abbia ricevuto il mandato ad intervenire ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e quando abbia, invece, deciso di agire in proprio, trattenendo per sé il provento del reato in contestazione. 2.1.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc., pen. vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art 192 cod. proc. pen. con riferimento alla condotta contestata all'imputato, osservando che, secondo le emergenze processuali, l'imputato non sarebbe autore dell'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; lo stesso [OSCURATO:PERSONA], come riferito in sede di deposizione testimoniale, avrebbe colto l'intento estorsivo soltanto a seguito dell'incontro con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] qualche mese dopo l'incontro con l'imputato [OSCURATO:PERSONA]; l'isp. Gainnatiempo, escusso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva indicato [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto deputato a minacciare ed intimorire le persone vittime di usura ed estorsione, mentre nella sentenza impugnata si individua l'imputato, spalleggiato da [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto autore della richiesta estorsiva. 2.1.5. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese ex art. 493 comma 3 cod. proc. pen. ed acquisite al fascicolo dibattimentale: si tratta delle s.i.t. rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], dalle quali emergerebbe che l'imputato non avrebbe rivestito alcun ruolo, né conseguito alcun profitto dai lavori oggetto del portato estorsivo; in particolare, secondo quanto da lui dichiarato, il [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato autonomamente a [OSCURATO:PERSONA] un preventivo per lavori edilizi, poi subappaltati e comunque pagati; [OSCURATO:PERSONA] rendeva dichiarazioni analoghe sulla natura e modalità dei lavori svolti e sull'estraneità dell'imputato alla commissione di tali lavori ed alla partecipazione ai profitti; si lamenta pure che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare sull'attendibilità di tali dichiarazioni. 2.1.6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91: la difesa sostiene l'assenza di rapporti tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] e afferma che la Corte territoriale avrebbe fatto "mal governo" delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], il quale "non ha mai riferito di condotte dell'imputato che avessero determinato una condizione di assoggettamento forzoso", rivolgendosi ad artigiani del posto non già perché costretto, ma per sua abitudine ed utilità. 2.1.7. Con il settimo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera d), cod. proc. pen. la violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale a fronte delle dichiarazioni rese dall'imputato, secondo le quali egli aveva conosciuto [OSCURATO:PERSONA] quando lavorava presso un rivenditore di materiale per l'edilizia ed aveva interesse ad acquisire un nuovo cliente, quale poteva essere [OSCURATO:PERSONA]; ciò troverebbe riscontro nelle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] e in quelle di [OSCURATO:PERSONA] stesso, laddove riferiva che, per la fornitura di materiali, era solito rivolgersi a fornitori prossimi ai cantieri per ottimizzare le spese. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e all'applicazione della aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen.. 2.2.1. Premesso che la sentenza impugnata ha confermato il ruolo di mandante di [OSCURATO:PERSONA] - ritenuto responsabile di avere incaricato [OSCURATO:PERSONA] e i suoi sodali (condannati rispettivamente come promotore ed esecutori materiali con sentenza definitiva) dell'indebita riscossione della somma di 80.000,00 euro da [OSCURATO:PERSONA], vittima dell'estorsione - la difesa censura l'omessa valutazione, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, del decreto ingiuntivo n. 939/12 emesso a favore di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] quale, a sua volta, vittima di usura del clan [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che tali elementi avrebbero imposto, quantomeno, la derubricazione del reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e che, in ogni caso, non appare sufficientemente provato e motivato il concorso del ricorrente alla condotta estorsiva contestata. Nel dettaglio, sotto il primo aspetto, la difesa, rileva che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], insieme al padre, era vittima del gruppo [OSCURATO:PERSONA] dal quale subiva pressioni per la restituzione di un prestito usuraio e che, anche per tale motivo, si era determinato a vendere il supermercato di famiglia ad [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo il versamento di una caparra, non aveva adempiuto agli obblighi contrattuali e non aveva emesso nuovi assegni sostitutivi di quelli precedentemente consegnati al notaio risultati male compilati e quindi non incassabili; tale episodio fu oggetto di una denuncia per truffa contro [OSCURATO:PERSONA], seppure archiviata, in ragione della natura civilistica della controversia, mentre per il relativo credito, veniva emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA] un decreto ingiuntivo per l'importo di euro 154.658,43; l'omessa considerazione di tale circostanza, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, determinerebbe un vizio della motivazione (p. 15 ricorso). In ordine al concorso nella condotta estorsiva, il ricorrente osserva quanto segue: come riportato anche nella sentenza di primo grado, inizialmente l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] avvenne nell'interesse del nipote [OSCURATO:PERSONA], panettiere creditore della società GiEffe di [OSCURATO:PERSONA], e il padre del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], aveva rappresentato agli usurai del clan [OSCURATO:PERSONA], che non aveva la disponibilità utile al pagamento del debito o nei loro confronti perché, a sua volta, era in attesa di incassare da [OSCURATO:PERSONA] gli assegni per la cessione del supermercato; ciò induceva i [OSCURATO:PERSONA] a rivolgersi direttamente all'[OSCURATO:PERSONA] sia per fare valere la posizione creditoria di [OSCURATO:PERSONA] sia a vantaggio della loro pretesa usuraria; la somma di 80.000,00 euro, oggetto della contestata estorsione, in ogni caso, è inferiore rispetto a quella del credito riconosciuto con il decreto ingiuntivo e, pertanto, il reato avrebbe dovuto essere riqualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e minaccia eseguita da terzo, in quanto la riscossione del credito veniva eseguita da [OSCURATO:PERSONA] con modalità autonome, mancando la prova di uno specifico mandato alla riscossione da parte del [OSCURATO:PERSONA], tantomeno con modalità violente; la mancata derubricazione del reato estorsivo nella meno grave fattispecie di cui all'art 393 cod. pen., si fonda, secondo la difesa, su un'illogica e incoerente lettura degli atti processuali e sul travisamento delle dichiarazioni rese in dibattimento dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], attribuendogli erroneamente la volontà di coinvolgere soggetti terzi nella riscossione del credito verso [OSCURATO:PERSONA], tenuto anche conto che non era nemmeno stato il ricorrente, bensì il padre [OSCURATO:PERSONA], ad interloquire con [OSCURATO:PERSONA], senza affidargli alcun incarico di riscossione, avendolo anzi rassicurato sul pagamento del debito usurario non appena avesse incassato da [OSCURATO:PERSONA] le somme spettanti (p.17 ricorso); lo stesso [OSCURATO:PERSONA], in sede di deposizione testimoniale, aveva riferito che era stato contattato direttamente da [OSCURATO:PERSONA] per sollecitargli il pagamento del debito verso il nipote [OSCURATO:PERSONA], dopo circa un anno, per il pagamento, questa volta, del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA]; dopo avere subito l'incendio di due autovetture, a luglio e a novembre del 2013, dopo quasi due anni dall'atto di compravendita, [OSCURATO:PERSONA] corrispondeva, a suo dire, la somma di 80.000,00 euro, ma le sentenza di merito non chiariscono né a chi né come siano stati pagati; anzi, secondo la sentenza impugnata, detta somma veniva "con ogni probabilità trattenuta dai [OSCURATO:PERSONA]", in una dinamica che la sentenza avrebbe illogicamente ritenuto riguardare un post factum irrilevante nella ricostruzione del reato di usura (p.22 ricorso); non appare decisivo, per confermare l'ipotesi estorsiva, l'intervento dei terzi nella riscossione del credito e che questi possano avere intimidito e minacciato [OSCURATO:PERSONA] con l'incendio di due autovetture, in quanto l'azione dei [OSCURATO:PERSONA] è sempre stata orientata alla riscossione del credito di [OSCURATO:PERSONA], dovendo escludere che il loro intervento abbia mutato la qualificazione giuridica dei fatti, atteso che il reato di cui all'art 393 cod. pen. non esclude il concorso di terzi; in ordine al rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA], le sentenze di merito ne riconoscono la natura "ambivalente" per essere [OSCURATO:PERSONA], da un lato, debitore per interessi usurari e, dall'altro, soggetto che "cerca da questi protezione e intercessione nei propri affari economici", richiamando anche la sentenza del G.u.p. n. 114/2026 di condanna dei sodali in separato giudizio, interpretata però in modo contraddittorio, considerando cioè come sinergia criminale quella che invece appare una situazione di sopraffazione da parte del clan [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di soggetti vessati da un rapporto usurario, come [OSCURATO:PERSONA]. La difesa censura anche la valutazione di attendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]: premessa la ricorrenza di un potenziale conflitto di interessi tra la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e quella di [OSCURATO:PERSONA] (denunciato da [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa, archiviato e quindi escusso come teste "puro" ex art. 197 bis cod. proc. pen. anziché quale teste assistito, come richiesto dalla difesa del ricorrente, senza però ribadire nella presente sede la relativa eccezione rigettata dal tribunale con ordinanza in data 12/11/2019), secondo la difesa, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato le ragioni di [OSCURATO:PERSONA] ad orientare strategicamente il proprio racconto, per l'interesse a negare l'esistenza di un debito verso [OSCURATO:PERSONA], pur avendo ammesso di essere stato contattato dal legale di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], e di avere svolto incontri nello studio di questi con la controparte, a dimostrazione che [OSCURATO:PERSONA] aveva incardinato in un percorso legale il recupero del credito, mentre gli addebiti di intimidazioni hanno riguardato esclusivamente il gruppo [OSCURATO:PERSONA], descrivendone le condotte come violente, intrusive e attribuendogli l'incendio delle due vetture, formalmente ad opera di ignoti; in ogni caso, rileva la difesa, non risultano riscontrate né la dazione effettiva della somma di 80.000,00 euro, fondata solo sulle dichiarazioni della persona offesa, né la presenza di [OSCURATO:PERSONA] agli incontri con [OSCURATO:PERSONA], laddove [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato, almeno telefonicamente, all'organizzazione degli incontri con [OSCURATO:PERSONA], esprimendo incertezza sulla sua presenza agli incontri ("se non ricordo male eravamo sempre da soli.., a volte c'era il figlio del [OSCURATO:PERSONA] pure.."), che comunque, anche ove dimostrata per taluni incontri, non varrebbe a comprovare il conferimento di un incarico di riscossione ai [OSCURATO:PERSONA]. In ordine, infine, all'aggravante della agevolazione mafiosa, viene censurata l'assenza di motivazione, mancando elementi utili a comprovare il conferimento di un incarico di riscossione da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] ed essendo stata omessa la valutazione di elementi decisivi ai fini della qualificazione giuridica del fatto: il decreto ingiuntivo n. 939/12; la posizione del ricorrente, quale vittima di usura da parte del clan [OSCURATO:PERSONA], emergente dalle intercettazioni telefoniche e dalla citata sentenza del G.u.p., che qualifica i [OSCURATO:PERSONA] come soggetti che agivano per proprio conto nel proprio interesse nella riscossione violenta dei crediti propri e altrui. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi vanno rigettati essendo i motivi infondati e/o non consentiti in sede di legittimità. 1.1. Con riguardo alle diffuse censure in tema di motivazione, con particolare riguardo ai denunciati travisamento, va rimarcato che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che, ai fini della deducibilità del vizio di "travisamento della prova", che si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione di una prova agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica ( tra molte, Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117-01; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Pg, Rv. 276567 - 01). La giurisprudenza ha, in particolare, reiteratamente segnalato che il travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 258774 - 01). Devesi, inoltre, rammentare che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la c.d. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). Questa Corte ha in proposito ritenuto che è legittima la sentenza d'appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado nel caso in cui il complessivo quadro argomentativo fornisca una giustificazione propria del provvedimento e si confronti con le deduzioni e con le allegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Rv. 286406 - 02; Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Rv. 277161 - 01; in senso conforme con riguardo alla motivazione del giudice di appello composta dalla riproduzione letterale di stralci della sentenza appellata inframmezzati da inserti contenenti l'esposizione delle censure formulate nell'atto di impugnazione e un'autonoma ed originale risposta alle stesse, Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248 - 01). Ha, altresì, rimarcato che il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723 - 01) e che l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-01; Sez. 1, n. 46566 del 21/2/2017, Rv. 271227-01). 1.2. Ciò premesso, rileva il Collegio che la sentenza impugnata risulta motivata su tutti i profili dedotti dai ricorrenti, in modo congruo, non apparente, non illogico e tantomeno contraddittorio. Per contro, i ricorrenti, riproponendo questioni non consentite perché non devolute in sede di appello o già sottoposte ai Giudici di merito e dagli stessi debitamente decise, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tentano in realtà di sottoporre un nuovo giudizio di merito, precluso alla Corte di legittimità, che è giudice della motivazione. I richiamati principi ermeneutici costituiscono la necessaria, seppur non esclusiva, cornice di riferimento nell'esame delle censure proposte dai ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]. 2. Seguendo l'ordine delle censure, il primo motivo di ricorso, sulla violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 629 cod. pen. è generico, sostenendo l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato, ed in particolare del profitto, senza confrontarsi con l'impugnata sentenza che, conformemente a quella di primo grado (pp. 31-35 sentenza del Tribunale di Salerno), ha ricostruito, sulla base delle fonti dichiarative e captative, ed illustrato diffusamente (pp. 17-21 sentenza impugnata) un quadro di vera e propria costrizione attuata ai danni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], concretizzatasi nel ricorrere a modalità minacciose ([OSCURATO:PERSONA] si presentava subito a [OSCURATO:PERSONA] come soggetto appena uscito dal carcere, con esigenze lavorative e che agiva con l'intento di consentire a lui come agli altri imprenditori della zona di lavorare "in modo tranquillo"; p. 22 sentenza impugnata) al fine di ottenere, in alternativa al pagamento in denaro, che alcuni lavori (in particolare quelli in ferro) fossero assegnati ad una ditta di suo gradimento - come poi avvenuto -, conseguendo così un ingiusto profitto, tanto che "evidentemente pago dell'esito della richiesta, non è più tornato presso il cantiere", dove invece si recava in seguito il complice [OSCURATO:PERSONA], unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA] (giudicati separatamente e componenti di un "condominio" costituito anche da [OSCURATO:PERSONA] e da Macario) per reclamare, a loro volta, la quota che [OSCURATO:PERSONA] non gli aveva corrisposto per l'estorsione realizzata; ciò si evince non solo dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in merito al motivo della visita dei due (a fronte delle rimostranze di [OSCURATO:PERSONA], che rappresentava di avere già soddisfatto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rispondeva "io me ne frego di [OSCURATO:PERSONA], adesso dai conto a me..", p. 20 sentenza impugnata), ma anche dalle conversazioni intercettate in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] biasimano il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] per non avere condiviso il profitto dell'estorsione, pur perpetrata in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e in nome del "condominio" evocato da [OSCURATO:PERSONA] stesso che avrebbe agito per permettere agli imprenditori della zona di lavorare "in modo tranquillo" ("...prima è venuto a mangiare con noi..", p. 19 sentenza impugnata). 2.1. Affetti da analoga genericità sono anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, trattati congiuntamente per essere strettamente connessi, con i quali si lamenta la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione per travisamento della prova circa il ruolo dell'imputato all'interno del clan [OSCURATO:PERSONA] e circa la competenza territoriale della consorteria. Si tratta di censura che la Corte di merito ha adeguatamente disatteso, anche richiamando la sentenza di primo grado, dove viene ampiamente ed esaustivamente spiegato, riportando contenuti delle fonti dichiarative e captative, non solo il collegamento di [OSCURATO:PERSONA] con la criminalità nocerina (tanto che [OSCURATO:PERSONA], prima di consumare l'estorsione in danno del [OSCURATO:PERSONA], aveva chiamato il "responsabile di [OSCURATO:PERSONA]", che gli aveva raccomandato proprio [OSCURATO:PERSONA], p. 40 sentenza di primo grado), ma anche l'esistenza di un "condominio", cui apparteneva [OSCURATO:PERSONA] a capo dell'omonimo clan (e già condannato per associazione di stampo mafioso), riconosciuto anche al di fuori dello stesso territorio campano. La Corte ha condiviso quanto già ampiamente argomentato sul punto dal primo giudice (pp. 42-43), laddove ha sottolineato che "[OSCURATO:PERSONA] - presentato all'[OSCURATO:PERSONA] (che era un affiliato stabile del clan [OSCURATO:PERSONA]) dal "responsabile di [OSCURATO:PERSONA]" quale persona di fiducia e "seria" - agiva nella piena consapevolezza e volontà di agevolare il clan [OSCURATO:PERSONA], a nulla rilevando i contrasti sopravvenuti con i concorrenti ed il fatto che gli equilibri interni con [OSCURATO:PERSONA] fossero successivamente saltati, "non avendo [OSCURATO:PERSONA] onorato l'impegno di spartirsi la tangente", tanto che "l'[OSCURATO:PERSONA] si ripresentava da [OSCURATO:PERSONA] in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere un autonomo contributo" (p. 43 cit.). E' poi appena il caso di ricordare, vista la censura sulla mancanza di prova circa l'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan [OSCURATO:PERSONA], che ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. - così parzialmente anticipando il tema posto con il sesto motivo di ricorso - non occorre che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti, sicché, una volta accertato l'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante, avente natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Rv. 285018-02; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Rv. 273025- 01). 2.2. Il quarto e quinto motivo di ricorso, che lamentano il vizio di motivazione in relazione all'attendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e alla valutazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], acquisite ai sensi dell'art. 493 comma 3 cod. proc. pen. sono strutturati in fatto e tendono ad una non consentita rivalutazione delle fonti dichiarative, correttamente scrutinate dai giudici del merito circa il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella condotta estorsiva posta in essere con [OSCURATO:PERSONA] ed il profitto perseguito in termini di assegnazione di lavori all'impresa da lui indicata. Alcuna delle circostanze rappresentate dalla difesa, peraltro in modo reiterativo e generico, ha efficacia scardinante dell'apparato motivazionale della sentenza impugnata, ove si consideri che già il primo giudice (p. 13) aveva affermato che le dichiarazioni testimoniali del [OSCURATO:PERSONA], ampiamente e positivamente scrutinate, "appaiono chiare, lineari e concordanti, nonché riscontrate da molteplici elementi probatori", come ribadito nella sentenza impugnata (p.19), consentendo una ricostruzione dei fatti ritenuta, pertanto, intrinsecamente attendibile oltre che munita di plurimi e specifici riscontri. A tale riguardo la Corte territoriale (pag. 20) ha reputato che anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo la difesa in contrasto con l'apparato accusatorio, confermano l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] nell'assegnazione dei lavori in ferro, da eseguirsi nel cantiere di [OSCURATO:PERSONA], ad un'impresa a lui vicina. 2.2.1. Come già segnalato nella premessa introduttiva, il vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457-01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018 - 01), facendo carico alla difesa la specifica individuazione delle carenze od omissioni argomentative ovvero delle illogicità della motivazione suscettibili di incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 - 01). Non sono, dunque, deducibili in questa sede quali vizi della motivazione riconducibili al catalogo dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. doglianze che non investano aspetti essenziali della regiudicanda, potenzialmente idonei ad imporre una diversa conclusione del processo, ovvero denunzino la scarsa persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 2.3 II sesto motivo di ricorso, che censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, è infondato. La Corte territoriale ha condiviso (p. 23-24) la valutazione ampiamente argomentata dal primo giudice (p. 35 e segg.), il quale ha sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] aveva speso, nei contatti con la vittima, la sua caratura criminale, derivante dall'essere un pregiudicato appena uscito dal carcere; aveva preteso "un contributo in denaro o in lavori" soltanto per il fatto che [OSCURATO:PERSONA] stesse lavorando nel "suo paese" e affinché potesse lavorare "in modo tranquillo", e quindi con una richiesta di "pizzo" in relazione ad un'attività economica, giustificata con la finalità di protezione, propria di chi rivendichi il controllo del territorio, conferendo così maggiore peso intimidatorio alle minacce estorsive formulate sia pure in maniera larvata (p. 33 sentenza primo grado); inoltre, si era presentato presso il cantiere del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] (facente parte dell'associazione mafiosa capeggiata da [OSCURATO:PERSONA]), il quale, dopo averne anticipato l'arrivo in precedenti visite, si atteggiava nei suoi confronti come "guardaspalle", e al contempo, pur comportandosi da "delinquente" (come espressamente qualificato nella deposizione riportata per stralci dai giudici del merito), sembrava dipendere da lui come un "cagnolino" (pp. 33 e 40 sentenza primo grado); viene inoltre evidenziato che la pretesa era stata subito percepita da [OSCURATO:PERSONA] come prospettata in "un clima non sereno" e foriera, in caso di sua opposizione, di conseguenze negative sotto il profilo sia personale sia economico: tutti elementi che i giudici del merito valorizzano e che convergono nell'attestare la sussistenza della circostanza aggravante e rispetto alle quali l'assunto difensivo circa l'inesistenza di condotte dalle quali desumere il metus appare logicamente insostenibile. 2.4. Del tutto reiterativo e aspecifico è il settimo motivo, con il quale il ricorrente si duole dell'omessa rinnovazione dibattimentale, rigettata dalla Corte territoriale, con motivazione scevra da manifesta illogicità e da errori di diritto, quindi non censurabile in questa sede, con la quale ha chiarito che la documentazione richiesta (ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]) e l'escussione dei testi dei carabinieri (perché riferiscano sulle dichiarazioni spontanee rese all'imputato) non sono prove significative né tantomeno indispensabili ai fini della decisione, in quanto le circostanze dedotte sono contraddette da un coacervo di prove contrarie e comunque il quadro probatorio risulta chiaro e completo (p. 25 sentenza impugnata). Questa Corte ha in più occasioni chiarito, sulla scia dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite (n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820- 01; n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974 - 01), che nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., (con riguardo, quindi, alla riassunzione di prove già acquisite o di nuove prove) è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria, precisando che tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230-01; n. 8936 del 13/01/2015, Rv. 262620 - 01). Si è, per altro verso, evidenziato che in sede di ricorso per cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577-01; Sez. 6, n. 2972 del 4/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 - 01) e si è affermato che la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337-01; Sez. 1 n. 3972 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 259136- 01; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, Rv. 240995-01). [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il ricorso deve essere rigettato in ragione della sua complessiva infondatezza. 3.1. La censura circa l'omessa derubricazione del reato di estorsione in quello di ragion fattasi, è in parte inammissibile e in parte destituita di fondamento. Va detto subito che la Corte territoriale non ha valutato il predetto decreto ingiuntivo n. 939/12 emesso a favore di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di valenza centrale nell'economia del ricorso, perché non era stato devoluto al giudice dell'appello (pur essendo molto risalente nel tempo) - il quale per tale motivo non si è espresso sul punto - e il motivo che lo riguarda, sottoposto per la prima volta all'attenzione di questa Corte, è pertanto inammissibile. Per il resto, la censura in punto di qualificazione giuridica della condotta ha carattere reiterativo dei rilievi adeguatamente scrutinati e motivatamente disattesi da entrambi i giudici di merito (pp. 45 e ss. sentenza di primo grado e p.14 sentenza impugnata), che correttamente hanno escluso la possibilità di ricondurre i fatti nel paradigma dell'art. 393 cod. pen. in ragione del versamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una somma diversa ed ulteriore rispetto a quella oggetto di pattuizione per la cessione dell'attività commerciale e della messa in atto di condotte gravemente intimidatorie ai danni della persona offesa (l'incendio di due vetture dell'[OSCURATO:PERSONA]), tanto da indurla non solo a cambiare città, ma anche a manifestare forte timore in sede di deposizione testimoniale (rendendo necessario il suo accompagnamento coattivo). Si è dunque al di fuori dello schema legale dell'esercizio arbitrario, mancando la necessaria direzione finalistica che la condotta violenta o minacciosa deve assumere. Se, infatti, per come affermato dalle S.U. Filardo (n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 02), l'elemento distintivo tra l'estorsione e l'esercizio arbitrario va ricercato in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo gli ordinari criteri, occorre pur sempre che la violenza o minaccia siano funzionali alla soddisfazione di un diritto tutelabile innanzi all'autorità giudiziaria. Nella specie, i giudici d'appello (pp. 14-15), con motivazione logica e giuridicamente corretta, richiamando anche la sentenza di primo grado, hanno disatteso la richiesta difensiva sull'assunto che [OSCURATO:PERSONA], servendosi dell'intervento del [OSCURATO:PERSONA], ha avanzato una richiesta di denaro che non corrispondeva all'oggetto della tutela approntata dall'ordinamento giuridico in quanto la somma di 80.000 euro, corrisposta dall'[OSCURATO:PERSONA], non si identifica con quella pattuita per l'acquisto dell'attività commerciale o per il pagamento dei fornitori del [OSCURATO:PERSONA] e quindi si tratta di una somma che non gli era dovuta, frutto unicamente dell'imposizione del [OSCURATO:PERSONA], identificabile con il profitto dell'estorsione; la circostanza poi che la somma versata potesse essere stata riscossa dal [OSCURATO:PERSONA] a saldo di un credito usurario, a sua volta vantato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, attiene al post factum della vicenda, non costituisce un elemento che possa condurre a diversa valutazione dell'intero fatto ed attiene a deduzioni difensive che si risolvono nel sollecitare una rivalutazione del merito. 3.2. La Corte ha, inoltre, efficacemente confutato (p. 13) il tentativo difensivo di inficiare l'attendibilità della parte offesa, sul presupposto della compilazione da parte sua di assegni non onorati. In particolare, la valutazione di credibilità del narrato alla quale sono giunti, con doppia conforme, i giudici di merito è censurata sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri di valutazione della prova testimoniale, nonché del vizio di motivazione, in quanto la sentenza impugnata risentirebbe di una argomentazione manifestamente illogica, contraddittoria e financo travisata rispetto ad una corretta valutazione del materiale probatorio, che avrebbe dovuto condurre ad un risultato differente, ossia ritenere che le denunce sporte da [OSCURATO:PERSONA] fossero sostanzialmente mirate a sottrarsi all'adempimento degli accordi commerciali con [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha richiamato a riscontro al narrato della persona offesa, comunque "preciso e coerente" (p.11 sentenza impugnata) e quindi munito di credibilità intrinseca, oltre alla sentenza di condanna irrevocabile riportata dai concorrenti ed esecutori materiali delle condotte intimidatorie, anche le allegazioni documentali, dalle quali non emerge alcun titolo giustificativo del pagamento della somma in questione, nonché la parziale ammissione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] che non ha negato l'intervento dei [OSCURATO:PERSONA] ed il rapporto con [OSCURATO:PERSONA], comprovato anche dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali acquisite. Va aggiunto che [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito parte civile, non ha manifestato intenti calunniatori, dimostrandosi, anzi, prudente nel racconto dei fatti accaduti laddove talvolta, nell'incertezza del ricordo, ha ridimensionato alcune vicende, pur dimostrate con maggiore gravità, tanto è vero che, coerentemente con tale atteggiamento, è stato necessario ricorrere alla forza pubblica per assicurarne la presenza ai fini della deposizione (p. 11 sentenza impugnata). 3.3. Anche la censura sulla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso è infondata. Occorre ricordare che la citata aggravante è configurabile quando si ponga in essere un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto e ad esercitare sulle vittime del reato una particolare coartazione psicologica (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222; Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190). Nel caso esaminato, la Corte territoriale ha condiviso (p. 15) la valutazione argomentata dal primo giudice (op. 70-71), il quale ha sottolineato che la persona offesa ha chiaramente percepito la forza intimidatrice evocata dal clan [OSCURATO:PERSONA] e che a tale forza volontariamente ricorreva [OSCURATO:PERSONA] per fare valere i suoi interessi economici nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a nulla rilevando che quest'ultimo decise di reagire, agendo per le vie legali ed evitando ulteriori incontri con [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva speso, nei contatti con la persona offesa, la sua caratura criminosa, derivante dalle pregresse condanne e dall'appartenenza a clan mafioso, conferendo così maggiore peso intimidatorio alle minacce estorsive formulate e anche messe in atto con l'incendio delle vetture di [OSCURATO:PERSONA], tanto da indurlo, come detto, ad allontanarsi dal paese. Giustificata è anche la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, sottolineando come [OSCURATO:PERSONA] avesse consapevolmente fatto proprie le finalità e l'attività dell'associazione criminale facente capo a [OSCURATO:PERSONA], di cui chiedeva l'intercessione e la protezione, con la consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio (p. 15 sentenza impugnata). 4. In conclusione i ricorsi vanno rigettati; consegue ex lege ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 5. Tutti i ricorrenti, in solido tra di loro, debbono inoltre essere condannati a rimborsare alla parte civile costituita, Associazione antiracket antiusura Salerno APS, le spese sostenute nel grado, liquidate in complessivi euro 4.200,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ri