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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 05640/2023

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A DECRETO INGIUNTIVO. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA]-CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N.12419/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12419-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla via CICERONE n. 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:SOCIETA] n. 12419 sez.

M3 -ad. 13-12-2022 nonché contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenza n. 2709/2021 della CORTE d'APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/10/2021; [OSCURATO:SOCIETA] n. 12419 sez.

M3 -ad. 13-12-2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue.

L’[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. propose opposizione al decreto monitorio col quale le era stato ingiunto il pagamento di euro 5.206,00 in favore della [OSCURATO:SOCIETA], per una fattura relativa a lavori eseguiti nell’albergo.

Nel proporre opposizione, l’[OSCURATO:PERSONA] propose anche una domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di e uro 4.580,00 , asseritamente dovuti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per danni provocati all’hotel da un’autista della detta società che aveva danneggiato una tettoia. [OSCURATO:PERSONA] 5 S.r.l. si costituì in giudizio e chiese il rigetto sia dell’opposizione che della domanda riconvenzionale, chiamando in manleva la propria compagnia assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA]., che si associò alle conclusioni della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], nel contraddittorio delle parti, rigettò l’opposizione e la domanda riconvenzionale dell’[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e la condannò al pagamento delle spese in favore della convenuta opposta e della terza chiamata [OSCURATO:SOCIETA].

Su appello dell’[OSCURATO:PERSONA] S.a.s.,la Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 2709 del 26710/2021, accolse parzialmente l’impugnazione e dichiarò che la società appellante aveva ragione circa la sussistenza di errori della [OSCURATO:SOCIETA]. che avrebbero giustificato il mancato pagamento della fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ma che quella somma risultava dovuta ad altro titolo (per interventi extra come da accordo intercorso); accolse la domanda riconvenzionale, riconoscendo che effettivamente la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva causato il danno lamentato dall’appellante, e condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare all’[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. la somma di euro 5.500,00, con obbligo di manleva a carico della [OSCURATO:SOCIETA].; compensò integralmente le spese tra l’[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e la [OSCURATO:SOCIETA] n. 12419 sez.

M3 -ad. 13-12-2022 [OSCURATO:SOCIETA]. per soccombenza reciproca, condannò [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere alla [OSCURATO:SOCIETA]. le spese dei due gradi (posto che la manleva era stata accolta) e confermò nel resto l’impugnata sentenza.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre l’[OSCURATO:PERSONA] con due motivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 5 S.r.l. è rimasta intimata.

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 280bis cod. proc. civ.

La proposta del Consigliere relatore di manifesta inammissibilità e comunque di infondatezza del ricorso è stata ritualmente comunicata.

La ricorrente ha depositato memoria, nella quale ha insistito nella propria prospettazione.

Il primo motivo del ricorso, proposto per violazione e (o) falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.,degli artt.91, 106 e 112 cod. proc. civ., contesta che la sentenza d’appello non abbia corretto la decisione di primo grado, in ordine alla condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. alle spese nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].

Il primo mezzo è fondato, in quanto la parte della decisione del Tribunale di Vicenza, relativa alle spese tra la odierna ricorrente e la compagnia assicuratrice, non è stata riformata in appello ed è da ritenere errata, perché la ricorrente era (ed è) vincitrice rispetto alla [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione alla domanda per la quale era stata disposta la manleva.

Il secondo motivo del ricorso contesta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.,in relazione agli artt. 24 Costituzione e 91 e 112 cod. proc. civ., analogo errore in appello; o, più specificamente, l’omessa pronuncia, perché la Corte d’Appello di Venezia non ha statuito alcunché sulle spese del giudizio di appello tra l’[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] n. 12419 sez.

M3 -ad. 13-12-2022 Il detto mezzo è, al pari del primo, fondato, in quanto la Corte territoriale ha omesso la pronuncia sul punto e, come avvenuto per il primo grado, la [OSCURATO:SOCIETA]. è da ritenere soccombente rispetto alla S.a.s. [OSCURATO:PERSONA], sempre in relazione alla domanda di manleva della [OSCURATO:SOCIETA].

Il ricorso è, pertanto, accolto e la sentenza impugnata è cassata in relazione.

Non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito.

La sentenza della Corte territoriale deve, pertanto, essere parzialmente riformata, con la seguente regolazione: le spese di primo e secondo grado vanno poste a carico della società HDI quanto al rapporto processuale tra la stessa e l’odierna ricorrente, nella stessa misura stabilita dalle sentenze del Tribunale di Vicenza e della Corte d’Appello di Venezia; le spese di questa fase di legittimità seguono la soccombenza della [OSCURATO:SOCIETA]. (rispetto alla ricorrente) e sono liquidate come da dispositivo.

Nulla per le spese nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e , decidendo nel merito,condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese di primo e di secondo grado in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., liquidatequanto al giudizio di primo grado in complessivi euro 2.430, oltre rimborso forfetario al 15%, nonché C .P.

A . e IVA come per legge , e quanto al giudizio di secondo grado in complessivi euro 1.830, oltre rimborso forfetario al 15%, nonchéC.P.A. e IVA come per legge ; condanna altresì la [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. le spese di questa fase, che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre C.P.A.e IVA per legge.

Così deciso inRoma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A DECRETO INGIUNTIVO. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA]-CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N.12419/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12419-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla via CICERONE n. 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:SOCIETA] n. 12419 sez. M3 -ad. 13-12-2022 nonché contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenza n. 2709/2021 della CORTE d'APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/10/2021; [OSCURATO:SOCIETA] n. 12419 sez. M3 -ad. 13-12-2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. L’[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. propose opposizione al decreto monitorio col quale le era stato ingiunto il pagamento di euro 5.206,00 in favore della [OSCURATO:SOCIETA], per una fattura relativa a lavori eseguiti nell’albergo. Nel proporre opposizione, l’[OSCURATO:PERSONA] propose anche una domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di e uro 4.580,00 , asseritamente dovuti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per danni provocati all’hotel da un’autista della detta società che aveva danneggiato una tettoia. [OSCURATO:PERSONA] 5 S.r.l. si costituì in giudizio e chiese il rigetto sia dell’opposizione che della domanda riconvenzionale, chiamando in manleva la propria compagnia assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA]., che si associò alle conclusioni della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], nel contraddittorio delle parti, rigettò l’opposizione e la domanda riconvenzionale dell’[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e la condannò al pagamento delle spese in favore della convenuta opposta e della terza chiamata [OSCURATO:SOCIETA]. Su appello dell’[OSCURATO:PERSONA] S.a.s.,la Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 2709 del 26710/2021, accolse parzialmente l’impugnazione e dichiarò che la società appellante aveva ragione circa la sussistenza di errori della [OSCURATO:SOCIETA]. che avrebbero giustificato il mancato pagamento della fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ma che quella somma risultava dovuta ad altro titolo (per interventi extra come da accordo intercorso); accolse la domanda riconvenzionale, riconoscendo che effettivamente la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva causato il danno lamentato dall’appellante, e condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare all’[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. la somma di euro 5.500,00, con obbligo di manleva a carico della [OSCURATO:SOCIETA].; compensò integralmente le spese tra l’[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e la [OSCURATO:SOCIETA] n. 12419 sez. M3 -ad. 13-12-2022 [OSCURATO:SOCIETA]. per soccombenza reciproca, condannò [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere alla [OSCURATO:SOCIETA]. le spese dei due gradi (posto che la manleva era stata accolta) e confermò nel resto l’impugnata sentenza. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre l’[OSCURATO:PERSONA] con due motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 5 S.r.l. è rimasta intimata. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 280bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore di manifesta inammissibilità e comunque di infondatezza del ricorso è stata ritualmente comunicata. La ricorrente ha depositato memoria, nella quale ha insistito nella propria prospettazione. Il primo motivo del ricorso, proposto per violazione e (o) falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.,degli artt.91, 106 e 112 cod. proc. civ., contesta che la sentenza d’appello non abbia corretto la decisione di primo grado, in ordine alla condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. alle spese nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. Il primo mezzo è fondato, in quanto la parte della decisione del Tribunale di Vicenza, relativa alle spese tra la odierna ricorrente e la compagnia assicuratrice, non è stata riformata in appello ed è da ritenere errata, perché la ricorrente era (ed è) vincitrice rispetto alla [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione alla domanda per la quale era stata disposta la manleva. Il secondo motivo del ricorso contesta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.,in relazione agli artt. 24 Costituzione e 91 e 112 cod. proc. civ., analogo errore in appello; o, più specificamente, l’omessa pronuncia, perché la Corte d’Appello di Venezia non ha statuito alcunché sulle spese del giudizio di appello tra l’[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] n. 12419 sez. M3 -ad. 13-12-2022 Il detto mezzo è, al pari del primo, fondato, in quanto la Corte territoriale ha omesso la pronuncia sul punto e, come avvenuto per il primo grado, la [OSCURATO:SOCIETA]. è da ritenere soccombente rispetto alla S.a.s. [OSCURATO:PERSONA], sempre in relazione alla domanda di manleva della [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorso è, pertanto, accolto e la sentenza impugnata è cassata in relazione. Non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito. La sentenza della Corte territoriale deve, pertanto, essere parzialmente riformata, con la seguente regolazione: le spese di primo e secondo grado vanno poste a carico della società HDI quanto al rapporto processuale tra la stessa e l’odierna ricorrente, nella stessa misura stabilita dalle sentenze del Tribunale di Vicenza e della Corte d’Appello di Venezia; le spese di questa fase di legittimità seguono la soccombenza della [OSCURATO:SOCIETA]. (rispetto alla ricorrente) e sono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., rimasta intimata. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e , decidendo nel merito,condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese di primo e di secondo grado in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., liquidatequanto al giudizio di primo grado in complessivi euro 2.430, oltre rimborso forfetario al 15%, nonché C .P. A . e IVA come per legge , e quanto al giudizio di secondo grado in complessivi euro 1.830, oltre rimborso forfetario al 15%, nonchéC.P.A. e IVA come per legge ; condanna altresì la [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. le spese di questa fase, che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre C.P.A.e IVA per legge. Così deciso inRoma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassa
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