CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 gennaio 2022
Cassazione n. 07811/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica di Potenza, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, anche per tardività e comunque il rigetto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Potenza, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, annullava l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, in data 16 luglio 2022, aveva convalidato il sequestro preventivo per equivalente della somma di euro 44.000 disposto dal Pubblico ministero ex art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., in relazione al reato di truffa aggravata contestato a [OSCURATO:PERSONA], quale referente di fatto di una società che aveva venduto un immobile di sua proprietà tacendo agli acquirenti la mancanza dei requisiti urbanistici. Il Tribunale riteneva inutilizzabili le attività di indagine che avevano supportato l'emissione della misura, in quanto effettuate fuori dal termine ordinario di sei mesi previsto dall'art. 405 cod. proc. pen., maturato, anche tenuto conto della sospensione prevista dalla legislazione emergenziale, il 28 luglio 2020. Inoltre, il sequestro era stato disposto anche oltre il termine di sei mesi fissato dal Giudice per le indagini preliminari in data 3 maggio 2021, affinché il Pubblico ministero procedesse a nuove indagini ex art. 409, comma 4, cod. proc. pen., termine scaduto il 3 novembre 2021. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, deducendo: 1) violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto inutilizzabili tutti gli atti di indagine a supporto della misura, in quanto compiuti oltre la scadenza dei termini. Tanto non avrebbe potuto essere affermato con riguardo ad alcuni di essi. Infatti: - le denunce-querele delle persone offese erano state presentate il 21 novembre 2019, prima della scadenza del termine ordinario di sei mesi ed erano corredate da importanti documenti ai fini di provare la sussistenza del fumus commissi delicti; - la consulenza tecnica del Pubblico ministero era stata depositata il 24 luglio 2021, prima della scadenza del termine fissato dal Giudice per le indagini preliminari ex art. 409, comma 4, cod. proc. pen.; - gli atti di polizia giudiziaria trasmessi il 31 luglio 2021 erano stati richiesti il 7 gennaio 2020, in pendenza dei termine ordinario di indagine. Inoltre, la circostanza che l'informativa finale fosse stata depositata il 15 gennaio 2022, non avrebbe rilievo in quanto l'attività istruttoria in essa contenuta era stata effettuata nella pendenza dei termini fissati dal Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 409, comma 4, cod. proc. pen..Ancora, gli accertamenti compiuti successivamente allo spirare del suddetto termine ma volti a rinvenire le somme profitto del reato, non sarebbero soggetti al regime della inutilizzabilità, come pure tutti gli atti di natura documentale; 2) violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti. Il Tribunale non avrebbe adottato alcuna statuizione in proposito, pur in presenza di atti di indagine pienamente utilizzabili, circostanza che avrebbe imposto di selezionarne la rilevanza al fine di interesse rispetto agli atti non utilizzabili. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.Deve, in primo luogo rilevarsi, in relazione alla eccezione formulata all'odierna udienza dal difensore dell'indagato, che il ricorso non è tardivo. Risulta dagli atti che l'ordinanza impugnata è stata depositata il 29 luglio 2022, sicché il termine di quindici giorni per l'impugnazione (trattandosi di misura cautelare reale) deve calcolarsi tenendo conto dei due giorni del mese di luglio 2022 e della sospensione feriale per tutto il mese di agosto, con la conseguenza che il ricorrente poteva impugnare entro il 13 settembre 2022. Il ricorso è stato depositato il 9 settembre 2022. 2.La declaratoria di inutilizzabilità di «tutti» gli atti di indagine su cui si era basata la ordinanza di convalida del sequestro d'urgenza operato dal Pubblico ministero ex art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen. non tiene conto della esistenza di atti investigativi pienamente utilizzabili in quanto compiuti nel rispetto dei termini di scadenza, siccome prospettato in ricorso tanto con riferimento alla denunce- querele delle persone offese del 21 novembre 2019 e di tutti gli atti ad esse allegati, quanto con riferimento alla consulenza tecnica del Pubblico ministero depositata il 24 luglio 2021 ed al contenuto della informativa conclusiva del 15 gennaio 2022 riferentesi, tuttavia, ad attività di indagine espletate prima della scadenza del termine fissato dal Giudice per le indagini preliminari ex art. 409, comma 4, cod. proc. pen.. In questo senso, è corretto il richiamo del ricorrente al principio di diritto secondo il quale, al fine della verifica della inutilizzabilità prevista per gli atti compiuti dopo la scadenza del termine di durata per le indagini preliminari, deve farsi riferimento alla data in cui i singoli atti di indagine sono compiuti e non a quella del deposito della informativa che li riassume (Sez. 6, n. 12104 del 05/03/2020, Sautto, Rv. 278726; Sez. 5, n. 19553 del 25/03/2014, Naso, Rv. 260404). Inoltre, la delega di indagine del 21 giugno 2022 aveva riguardato gli accertamenti patrimoniali finalizzati alla individuazione dei beni da sequestrare, posto che il profitto del reato non era stato rinvenuto nelle casse della società della quale l'indagato era il referente di fatto secondo l'accusa. Come tale, tale attività investigativa non ricadeva nelle maglie della inutilizzabilità sebbene svolta successivamente allo spirare del termine fissato dal Giudice per le indagini preliminari ex art. 409, comma 4, cod. proc. pen.. Vale, infatti, il principio di diritto secondo il quale, al fine dell'adozione di un provvedimento di sequestro preventivo sono utilizzabili gli accertamenti patrimoniali finalizzati ad individuare i beni da sottoporre al vincolo d'indisponibilità, anche se espletati in epoca successiva alla scadenza dei termini delle indagini preliminari (Sez. 4, n. 10208 del 29/01/2020, Barbanti, Rv. 278646; Sez. 6, n. 35376 del 28/05/2008, D'Emanuele, Rv. 240931). Ne consegue che, pur in presenza di alcuni atti di indagine effettivamente inutilizzabili perché effettuati dopo la scadenza dei termini, come riconosce lo stesso ricorrente, la statuizione del Tribunale deve essere annullata perché emessa in violazione di legge quanto alla declaratoria di inutilizzabilità di alcuni atti prima indicati, che avrebbe dovuto imporre la valutazione della sussistenza del fumus commissi delicti in ragione di essi. Tanto assorbe ogni altro rilievo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12 1.2023. Il C