Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 18111/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 28037/2022 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliata in Cava de’ Tirreni al C.so P. Amedeo 17, presso lo Studio dell’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])che la rappresenta e difende giusta procura in atti, -.ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della CE.DI [OSCURATO:PERSONA] spa. intimato avverso il decreto nr. 4485/2022 depositato in data 20/10/2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2024 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La soc. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chiese che fosse ammesso al passivo del [OSCURATO:PERSONA] CE.DI [OSCURATO:PERSONA] spa (di seguito, CE.DI) il credito per premi, contributi o ristorni maturati negli anni 2014, 2015 e 2016 per un totale di € 254.543,64. 2 Il G.D. escluse il credito; sull’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il ricorso; i giudici napoletani, ricostruita la disciplina dei rapporti tra il Consorzio e le società consociate, alla luce dello Statuto e del Regolamento di CE.DI, osservava che : i) lo schema consortile e mutualistico prevedeva la possibilità del Consorzio di distribuire in favore dei consociati utilità sotto forma di « ristorni» e «premi» ma, come ben specificato dal regolamento, solo a condizione del verificarsi dell’ eccedenza dei ricavi rispetto ai costi e, dunque, in presenza di un attivo di gestione dovendo, invece, i soci stessi contribuire al ripianamento di disavanzi di gestione; ii) la curatela aveva provato come nel periodo temporale considerato (2015- 2016) non vi fossero i presupposti per la ripartizione dell’utile di gestione nelle forme di ristorni a causa delle ingenti perdite subite dal Consorzio (al 21/12/2015 sussistevano perdite di esercizio per oltre 24 milioni di Euro; il patrimonio netto era negativo di oltre 7 milioni di Euro e il conto economico era negativo al 21/12/2015) che, quindi versava in situazione grave e irreversibile insolvenza; iii) con riferimento ai premi asseritamente maturati nel 2014, le prove documentali prodotte dalla società opponente erano inidonee a dimostrare il preteso diritto, in quanto fondato esclusivamente su fatture e altra documentazione contabile interna alla stessa società, non opponibile alla curatela ex art.2710 c.c. 4 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi; il Fallimentonon ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] I mezzidi impugnazione possono così sintetizzarsi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2615 ter c.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, c.p.c. n. 3 , per avere il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ritenuto irrilevante il tipo di società di capitali scelto per il raggiungimento degli scopi consortili ritenendo i soci illimitatamente responsabili per ogni debito assunto dalla società consortile;in particolare, secondo la ricorrente, stante la scelta del modello societario a responsabilità limitata, sarebbero nulle le clausole regolamentari e statutarie che prevedono in una società consortile un obbligo generale dei consorziati di ripianare qualsivoglia perdita sotto forma di contributi sociali in quanto contrastanti con i tratti tipologici essenziali della società, tra questi rientrandovi a pieno titolo quello del regime di responsabilità limitata dei soci rispetto alle obbligazioni sociali; 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1363, 1366, 1369, 1370 e 1371 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c., per aver accomunato agli utili, che per la loro aleatorietà erano riconosciuti solo in presenza di una gestione economica della società consortile che avesse maturato un’eccedenza rispetto ai costi, anche i ristorni, direttamente riconosciuti dalle industrie fornitrici a SISA e da questa al CE.DI, o direttamente al CE.DI, intendendosi gli stessi riferiti ai soci titolari di [OSCURATO:PERSONA] di cui il CE.DI era intermediario ed in tal modo fornendo una interpretazione della clausola nr. 10.3 del Regolamento SISA non conforma ai criteri ermeneutici fondati secondo buona fede e comunque tesi alla conservazione dei suoi effetti; 3)violazione degli artt. 1363, 1366, 1369, 1710, 1712 e 1713 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1°, c.p.c. n. 3; per non aver correttamente interpretato il rapporto contrattuale sorto tra la società consortile ed i soci in relazione alla gestione dei cd. altri ristorni indicati nell’art. 10.3 del Regolamento SISA; si sostiene che, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, ma in violazione dei criteri ermeneutici, il rapporto tra Consorzio e soci andava ricondotto, non nel modello sociale ma, come emergeva inequivocabilmente dalla lettura dell’art 10.3 del Regolamento, nello schema contrattuale del mandato senza rappresentanza; 4) omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 comma 1 c.p.c. n. 5 – violazione del “minimo costituzionale” ai sensi dell’art. 111 C ost. – violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. n. 4.; si argomenta che il Tribunale abbia solo evocato il rapporto di mandato salvo concludere che dallo stesso non discendeva alcun obbligo per la mandataria così rendendo una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile proprio per il contrasto con il dettato letterale e specifico dell’art. 10.3 del Regolamento; 2 Il primo motivo è inammissibile in quanto non si confronta con il decisum. 2.1 Il Tribunale di Napoli nell’escludere dal passivo il credito azionato da [OSCURATO:SOCIETA] non ha affatto voluto affermare una responsabilità illimitata della società socia del predetto Consorzio cosìviolando i principi fondamentali della limitata responsabilità dei soci in una società di capitali, ma si è limitato a ritenere insussistenti i fatti costitutivi della pretesa creditoria per aver accomunato, sulla scorta della interpretazione della norme regolamentari e statutarie e del carattere mutualistico del Consorzio, i ristorni e i premi agli utili che per la loro aleatorietà andavano riconosciuti solo in presenza di una gestione economica della società consortile che avesse maturato un’eccedenza rispetto ai costi. 3 Il secondo,terzo e quarto motivo, da scrutinarsi congiuntamente stante la intima connessione, sono anch’essi inammissibili. 3.1 Secondo il consolidato orientamento di legittimità, l'interpretazione dei contratti e degli atti negoziali in genere, in quanto accertamento della comune volontà delle parti in essi espressasi, costituisce attività di fatto propria ed esclusiva del giudice di merito, (cfr. Cass. 3590/2021, 9461/2021, 15603/2021, 32876/2022),dovendo il sindacato in proposito, riservato al giudice di legittimità, limitarsi alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (nonché, secondo la giurisprudenza anteriore alla modifica dell'art. 360 c.p.c., n. 5, al controllo della coerenza e logicità della motivazione, censura nella specie neanche proposta, avendo la società ricorrente, come sopra rilevato, denunciato soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale). 3.2 Deve, pertanto, escludersi che il ricorrente in cassazione possa di fatto, sotto le spoglie di una denuncia per violazione di legge (artt. 1362 c.c. e s.), contrapporre una diversa e più favorevole soluzione ermeneutica e chiedere al giudice di legittimità di procedere ad una nuova interpretazione dell'atto negoziale (cfr. Cass.S.U. nr. 1914/2016).

Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati e ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. n. 10554 del 2010 e n. 25728 del 2013). 3.3 Si è infine precisato che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto quella poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (sentenze 20 novembre 2009, n. 24539, 18 novembre 2013, n. 25861, e 4 marzo 2014, n. 5016). 3.4 Nella specie , il tribunale ha fornito una specifica e plausibile interpretazione dell’art. 10.3 del Regolamento e delle disposizioni statutarie che risulta semplicemente diversa da quella prospettata dal ricorrente. 3.5 In particolare, con riferimento al rapporto tra la società consortile e le consorziate, il Tribunale ha affermato che « è foriero di equivoci il riferimento contenuto nell’art. 10.3 del regolamento al contratto di mandato ed alla riscossione dei premi “per conto” delle consociate.

Si deve infatti ritenere che il rapporto di mandato sia stato evocato allo scopo di descrivere efficacemente i compiti di riscossione del consorzio, da condurre nell’interesse esclusivo dei consorziati, secondo la tipica struttura “chiusa” del consorzio di acquisto; questo però non inficia la natura sociale e non negoziale del rapporto principale intercorrente tra il consorzio e il singolo consorziato, improntato allo spirito mutualistico, da cui dipende il conseguimento dei correlativi vantaggi economici» (cfr. pagg.9-10 del decreto). 3.6 Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente nel quarto motivo i giudici napoletani hanno compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo mentr e le doglianze della ricorrente inammissibilmente richiedono un nuovo apprezzamento della prova documentale e sollecitano una diversa qualificazione giuridica del rapporto esistente tra le parti (cfr. sul punto Cass. nr. 5258/2024 in una vicenda sovrapponibile a quella in esame).

In conclusione il ricorso èinammissibile. 4 Nulla è da statuire sulle spese di giudizio in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 28037/2022 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliata in Cava de’ Tirreni al C.so P. Amedeo 17, presso lo Studio dell’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])che la rappresenta e difende giusta procura in atti, -.ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della CE.DI [OSCURATO:PERSONA] spa. intimato avverso il decreto nr. 4485/2022 depositato in data 20/10/2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2024 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La soc. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chiese che fosse ammesso al passivo del [OSCURATO:PERSONA] CE.DI [OSCURATO:PERSONA] spa (di seguito, CE.DI) il credito per premi, contributi o ristorni maturati negli anni 2014, 2015 e 2016 per un totale di € 254.543,64. 2 Il G.D. escluse il credito; sull’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il ricorso; i giudici napoletani, ricostruita la disciplina dei rapporti tra il Consorzio e le società consociate, alla luce dello Statuto e del Regolamento di CE.DI, osservava che : i) lo schema consortile e mutualistico prevedeva la possibilità del Consorzio di distribuire in favore dei consociati utilità sotto forma di « ristorni» e «premi» ma, come ben specificato dal regolamento, solo a condizione del verificarsi dell’ eccedenza dei ricavi rispetto ai costi e, dunque, in presenza di un attivo di gestione dovendo, invece, i soci stessi contribuire al ripianamento di disavanzi di gestione; ii) la curatela aveva provato come nel periodo temporale considerato (2015- 2016) non vi fossero i presupposti per la ripartizione dell’utile di gestione nelle forme di ristorni a causa delle ingenti perdite subite dal Consorzio (al 21/12/2015 sussistevano perdite di esercizio per oltre 24 milioni di Euro; il patrimonio netto era negativo di oltre 7 milioni di Euro e il conto economico era negativo al 21/12/2015) che, quindi versava in situazione grave e irreversibile insolvenza; iii) con riferimento ai premi asseritamente maturati nel 2014, le prove documentali prodotte dalla società opponente erano inidonee a dimostrare il preteso diritto, in quanto fondato esclusivamente su fatture e altra documentazione contabile interna alla stessa società, non opponibile alla curatela ex art.2710 c.c. 4 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi; il Fallimentonon ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] I mezzidi impugnazione possono così sintetizzarsi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2615 ter c.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, c.p.c. n. 3 , per avere il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ritenuto irrilevante il tipo di società di capitali scelto per il raggiungimento degli scopi consortili ritenendo i soci illimitatamente responsabili per ogni debito assunto dalla società consortile;in particolare, secondo la ricorrente, stante la scelta del modello societario a responsabilità limitata, sarebbero nulle le clausole regolamentari e statutarie che prevedono in una società consortile un obbligo generale dei consorziati di ripianare qualsivoglia perdita sotto forma di contributi sociali in quanto contrastanti con i tratti tipologici essenziali della società, tra questi rientrandovi a pieno titolo quello del regime di responsabilità limitata dei soci rispetto alle obbligazioni sociali; 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1363, 1366, 1369, 1370 e 1371 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c., per aver accomunato agli utili, che per la loro aleatorietà erano riconosciuti solo in presenza di una gestione economica della società consortile che avesse maturato un’eccedenza rispetto ai costi, anche i ristorni, direttamente riconosciuti dalle industrie fornitrici a SISA e da questa al CE.DI, o direttamente al CE.DI, intendendosi gli stessi riferiti ai soci titolari di [OSCURATO:PERSONA] di cui il CE.DI era intermediario ed in tal modo fornendo una interpretazione della clausola nr. 10.3 del Regolamento SISA non conforma ai criteri ermeneutici fondati secondo buona fede e comunque tesi alla conservazione dei suoi effetti; 3)violazione degli artt. 1363, 1366, 1369, 1710, 1712 e 1713 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1°, c.p.c. n. 3; per non aver correttamente interpretato il rapporto contrattuale sorto tra la società consortile ed i soci in relazione alla gestione dei cd. altri ristorni indicati nell’art. 10.3 del Regolamento SISA; si sostiene che, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, ma in violazione dei criteri ermeneutici, il rapporto tra Consorzio e soci andava ricondotto, non nel modello sociale ma, come emergeva inequivocabilmente dalla lettura dell’art 10.3 del Regolamento, nello schema contrattuale del mandato senza rappresentanza; 4) omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 comma 1 c.p.c. n. 5 – violazione del “minimo costituzionale” ai sensi dell’art. 111 C ost. – violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. n. 4.; si argomenta che il Tribunale abbia solo evocato il rapporto di mandato salvo concludere che dallo stesso non discendeva alcun obbligo per la mandataria così rendendo una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile proprio per il contrasto con il dettato letterale e specifico dell’art. 10.3 del Regolamento; 2 Il primo motivo è inammissibile in quanto non si confronta con il decisum. 2.1 Il Tribunale di Napoli nell’escludere dal passivo il credito azionato da [OSCURATO:SOCIETA] non ha affatto voluto affermare una responsabilità illimitata della società socia del predetto Consorzio cosìviolando i principi fondamentali della limitata responsabilità dei soci in una società di capitali, ma si è limitato a ritenere insussistenti i fatti costitutivi della pretesa creditoria per aver accomunato, sulla scorta della interpretazione della norme regolamentari e statutarie e del carattere mutualistico del Consorzio, i ristorni e i premi agli utili che per la loro aleatorietà andavano riconosciuti solo in presenza di una gestione economica della società consortile che avesse maturato un’eccedenza rispetto ai costi. 3 Il secondo,terzo e quarto motivo, da scrutinarsi congiuntamente stante la intima connessione, sono anch’essi inammissibili. 3.1 Secondo il consolidato orientamento di legittimità, l'interpretazione dei contratti e degli atti negoziali in genere, in quanto accertamento della comune volontà delle parti in essi espressasi, costituisce attività di fatto propria ed esclusiva del giudice di merito, (cfr. Cass. 3590/2021, 9461/2021, 15603/2021, 32876/2022),dovendo il sindacato in proposito, riservato al giudice di legittimità, limitarsi alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (nonché, secondo la giurisprudenza anteriore alla modifica dell'art. 360 c.p.c., n. 5, al controllo della coerenza e logicità della motivazione, censura nella specie neanche proposta, avendo la società ricorrente, come sopra rilevato, denunciato soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale). 3.2 Deve, pertanto, escludersi che il ricorrente in cassazione possa di fatto, sotto le spoglie di una denuncia per violazione di legge (artt. 1362 c.c. e s.), contrapporre una diversa e più favorevole soluzione ermeneutica e chiedere al giudice di legittimità di procedere ad una nuova interpretazione dell'atto negoziale (cfr. Cass.S.U. nr. 1914/2016). Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati e ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. n. 10554 del 2010 e n. 25728 del 2013). 3.3 Si è infine precisato che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto quella poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (sentenze 20 novembre 2009, n. 24539, 18 novembre 2013, n. 25861, e 4 marzo 2014, n. 5016). 3.4 Nella specie , il tribunale ha fornito una specifica e plausibile interpretazione dell’art. 10.3 del Regolamento e delle disposizioni statutarie che risulta semplicemente diversa da quella prospettata dal ricorrente. 3.5 In particolare, con riferimento al rapporto tra la società consortile e le consorziate, il Tribunale ha affermato che « è foriero di equivoci il riferimento contenuto nell’art. 10.3 del regolamento al contratto di mandato ed alla riscossione dei premi “per conto” delle consociate. Si deve infatti ritenere che il rapporto di mandato sia stato evocato allo scopo di descrivere efficacemente i compiti di riscossione del consorzio, da condurre nell’interesse esclusivo dei consorziati, secondo la tipica struttura “chiusa” del consorzio di acquisto; questo però non inficia la natura sociale e non negoziale del rapporto principale intercorrente tra il consorzio e il singolo consorziato, improntato allo spirito mutualistico, da cui dipende il conseguimento dei correlativi vantaggi economici» (cfr. pagg.9-10 del decreto). 3.6 Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente nel quarto motivo i giudici napoletani hanno compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo mentr e le doglianze della ricorrente inammissibilmente richiedono un nuovo apprezzamento della prova documentale e sollecitano una diversa qualificazione giuridica del rapporto esistente tra le parti (cfr. sul punto Cass. nr. 5258/2024 in una vicenda sovrapponibile a quella in esame). In conclusione il ricorso èinammissibile. 4 Nulla è da statuire sulle spese di giudizio in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
Decreto Cassazione n. 18111/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris