CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 luglio 2024
Cassazione n. 24059/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 3761/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e FEDERICOLUCARELLI; -controricorrente - avverso la sentenza resa dalla CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 7512/2021,pubblicata il 12/11/2021;2 Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 3761/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/07/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 12/11/2021, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni causati all’attore per essersi il Tassone reso responsabile di talune dichiarazioni diffamatorie contenute nell’esposto dallo stesso trasmesso al Consiglio superiore dellamagistratura in relazione a un procedimento penale condotto dal Sirgiovanniin qualità di pubblico ministero; afondamento della decisione assunta la corte territoriale ha rilevato il carattere certamente diffamatorio di talune indirette allusioni contenute nell’esposto trasmesso dal Tassone al Consiglio superiore dellamagistratura, volte a prospettare un supposto coinvolgimento del Sirgiovanni in ambienti massonici o comunque nel compimento di attivitàpenalmente illecite, con la conseguente provocazione di ingiusti danninon patrimoniali a carico dell’offeso; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), ovvero, in subordine, per violazione dell’art.2909c.c., nonché degli artt. 324 e 100 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn.4 o 3 c.p.c.) ovvero, in ulteriore subordine, per violazione dell’art.342 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 3761/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri territoriale omesso di pronunciarsi sull’eccezione di giudicato ed inammissibilitàdell’appello sollevate dal Tassone in sede di gravame, nonavendo il Sirgiovanni provveduto a impugnare la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato la relativa domanda volta all’accertamento del carattere diffamatorio dell’esposto presentatodal Tassone e del conseguente danno morale subito; in subordine, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per avere corte territoriale violato il giudicato interno formatosisulle parti della sentenza di primo grado non impugnate dalla controparte,astenendosi illegittimamente dal dichiarare inammissibile l’appelloo comunque dall’accertamento della relativa proposizione in carenzadi interesse dell’appellante; daultimo, il Tassone si duole del mancata riconoscimento, da parte della corte territoriale, dell’inammissibilità dell'appello per difetto di specificità,in violazione dell'art. 342 c.p.c.; ilmotivo è nel suo complesso inammissibile ; osserva preliminarmente il Collegio l’inammissibilità della proposizionedella censura relativa alla pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c. in presenza di una decisione implicitamente resa nel senso dell’infondatezza delle eccezioni di giudicato e di inammissibilità dell’appello; al riguardo, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa Corte, deve ritenersi inconfigurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva)o di un ’ eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio),quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano stateesaminate e decise - sia pure con una pronuncia implicita della loroirrilevanza o di infondatezza - in quanto superate e travolte, anche se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 3761/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri questione,il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logico - giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza (cfr. Sez.2, Sentenza n. 13649 del 24/06/2005, Rv. 582099 – 01; Sez. 1, Sentenzan. 11844 del 19/05/2006, Rv. 589393 – 01; Sez. 1, Sentenza n.7406 del 28/03/2014, Rv. 630315 – 01) ; quantoalle restanti censure, le stesse devono ritenersi inammissibili perviolazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. ; osserva al riguardo il Collegio come, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366n. 6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizionenormativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazionedi norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006,Rv. 588498); siffattoonere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che unadata circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimoè tenuto a d allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate , non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzionedi singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o dellacontroparte; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte(cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali,dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 3761/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum , attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamentodella sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagliatti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documentiposti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriorment e chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento,pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documento sia statoprodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l'onere dellasua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione didetto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011,Rv. 619317) ; rimane in ogni caso pur sempre fermo che i l principio di autosufficienzadel ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1,n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anchealla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non sia interpretato in modo eccessivamenteformalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendo tradursi in un ineluttabile onere di Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 3761/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso,insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (v. Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 (Rv. 664409 - 01); con particolare riguardo all’ipotesi della deduzione di errores in procedendo (tali da legittimare l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità,del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito ), varrà considerare come la stessa presuppon ga pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve esseremodulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticitàe chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti edei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilatticadella Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziarioin misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022 , Rv. 663837 – 01 ; Sez. 1, Ordinanzan. 24048 del 06/09/2021 , Rv. 662388 - 01) ; nellaviolazione di tali principi dev e ritenersi incors o i l ricorrent e conil motiv o d’impugnazione in esame, atteso che lo stess o , nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente omesso di rilevare la violazionedel giudicato interno formatosi sulle parti della sentenza di primo grado non impugnate dalla controparte, astenendosi illegittimamente dal dichiarare inammissibile l’appello o comunque Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 3761/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dall’accertamento della relativa proposizione in carenza di interesse dell’appellante, ovvero nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente omesso il riconoscimento dell’inammissibilità dell'appelloper difetto di specificità, in violazione dell'art. 342 c.p.c. , hatuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione (né alcuna adeguata localizzazione negli atti nel processo) circa gli atti processualie i documenti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di dett i error i ( con particolare riguardo a ll’ atto d’appello proposto dal Sirgiovanni , dal cui esame sarebbe stato possibile verificare funditus l’eventuale inidoneità delle espressioni critiche ivi contenutea censurare in modo effettivo l’ iter logico - giuridico seguito dal giudice di primo grado ai fini del rigetto dell’originaria domanda risarcitoriadell’attore, non essendo a tal fine sufficienti le poche righe dell’appello riproposte nel corpo dell’odierno ricorso ) , con ciò precludendoa questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazioneproposto; con il secondo motivo, proposto in via subordinata rispetto al primo,il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 595 c.p., 2043 e 2059 c.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 o 4 c.p.c.), nonché degli artt. 153 e 345 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che i brani in contestazione contenuti nell’esposto trasmesso dal Tassone fossero direttamente rivolti nei confrontidel Siorgiovanni laddove, al contrario, gli stessi erano rivolti alConsiglio superiore della magistratura, con la conseguente assenza di alcuna forma di lesione dell’onore e della reputazione del Sirgiovanni, di cui la corte territoriale avrebbe dovuto affermare la Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 3761/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri carenzadi legittimazione attiva per la mancanza del diritto fatto valere odel potere di agire in giudizio; sottoaltro profilo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per avere la corte territoriale illegittimamente negato al ricorrentela possibilità di depositare l’esposto presentato al Consiglio superiore della magistratura a carico della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], dal cui esame sarebbe emersa l’evidente erroneità di quanto affermato nella sentenzaimpugnata circa la pretesa assimilazione della posizione dei duegiudici (del Sirgiovanni e della [OSCURATO:PERSONA]) in ordine alla commissione di gravi reati, o circa il tentativo del Tassone di accreditarsi quale denunciantee affidabile; ilmotivo è nel suo complesso inammissibile ; secondo la prospettazione avanzata dall’odierno ricorrente, la lettura complessiva dell’esposto dallo stesso dedotto varrebbe ad escludereche l’intenzione del Tassone fosse quella di ledere il prestigio e l’onorabilità del Sirgiovanni, essendosi l’esponente limitato a lla formulazione di generiche considerazioni rivolte all’istituzione (il Consigliosuperiore della m agistratura) , più che al singolo ; in contrasto con tale prospettazione, il giudice d’appello ha viceversainterpretato l’esposto in esame ( recte , taluni suoi passaggi) come indirettamente e allusivamente diretto a porre in cattive luce il Sirgiovanni;e tanto , sulla base di una lettura di tale esposto che non risulta priva di una coerente logicità , nella specie esposta in termini pienamentecongrui nell’articolazione della motivazione ; da tale premessa segue che la censura in esame in altro non si risolvese non nella prospettazione di una rilettura nel merito dei fatti dicausa e delle prove, secondo un’impostazione critica non consentita insede di legittimità ;Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 3761/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri è peraltro appena il caso di rilevare come la contestazione concernente la mancata acquisizione dell’esposto avanzato nei confronti della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] risult i del tutto priva di un’adeguata illustrazioneargomentativa idonea a renderne evidente la decisività ai fini della decisione; ossia, di un’illustrazione dalla quale sarebbe risultato che l’eventuale esame di tale esposto, da parte dei giudici d’appello, avrebbe determinato, con certezza , una diversa decisione dellacausa; con il terzo motivo, anch’esso proposto in via subordinata, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 833, 1175, 1366, 1375, 2043 e 2909 c.c., 88 c.p.c. e 111 Cost., nonché del dovere di comportarsi secondo correttezza e buona fede e/o del divieto di abuso del diritto e/o del processo, con connessa violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per essersi la corte territoriale illegittimamente sottratta al dovere di dichiarare inefficace, inammissibile o improponibile l’appello della controparte, avendo il Sirgiovanni artificialmente e illegittimamente frazionato il credito risarcitoriovantato per i reati di calunnia e di diffamazione ascritti al Tassone,costituendosi parte civile solo rispetto ai danni lamentati in relazione alla calunnia, ed agito separatamente in sede civile per il risarcimentodei danni da diffamazione; ilmotivo è infondato ; dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità della contestazioneriguardante la pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., per l’evidente carattere implicito della decisione di infondatezza dell’eccezione relativa al carattere abusivo della pretesa creditoria avanzata dall’attore in ragione del preteso suo frazionamento (v. supra,in corrispondenza al la decisione relativa al primo motivo) ;Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 3761/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri nel merito della doglianza , varrà considerare come la circostanza che il Sirgiovanni si sia costituito parte civile nel processo relativo al reato di calunnia ascritto al Tassone, ed abbia, sotto altro profilo, separatamente agito in sede civile per il risarcimento dei danni da diffamazione, non costituisc a affatto espressione di un illegittimo frazionamento del medesimo credito, trattandosi piuttosto di crediti relativia fatti costitutivi del tutto diversi (benché riferibili al medesimo contesto documentale), destinati ad accertamenti di fatto e di diritto deltutto diversi e, conseguentemente, legittimamente azionati in sedi giudiziarie diverse, siccome fondati su fatti costitutivi da ritenersi del tuttodifferenti; con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c.(in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamenteritenuto sussistente il danno morale rivendicato dalla controparte, in assenza di alcuna prova in ordine al ricorso di conseguenzedannose effettivamente subite dal Sirgiovanni; ilmotivo è infondato ; osserva il Collegio come la corte territoriale, nel liquidare il danno in favore del Sir g iovanni , abbia espressamente rimarcato anche gli indici fattuali idonei a determinarne la concreta sussistenza, evidenziando “ i l danno reputazionale subito dall’appellante, un magistrato accostato gratuitamente ad ambienti massonici ed a vicendedi rilevanza penale alle quali è del tutto estraneo. La non estesa diffusivitàdel danno per la limitata conoscibilità dell’esposto consente di contenerne in quella misura il ristoro ” (pag. 8 della sentenza impugnata); sitratta di elementi fattuali (l’accostamento ad ambienti massonici ea vicende di rilevanza penale) che, avuto riguardo alle caratteristiche Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 3761/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri professionalidell’offeso ( ‘ un magistrato), devono ritenersi tali, nel loro complesso, da fornire un compendio presuntivo suscettibile di dar conto della dimostrazione delle conseguenze dannose ( ‘ il danno reputazione’)concretamente rilevate ; alriguardo, appena è il caso di rilevare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, i n tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa , identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelatodall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché lasussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto diallegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal finerilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (cfr., da ultimo,Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8861 del 31/03/202, Rv. 660992 – 01; Sez.3, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017, Rv. 646634 - 04) ; la censura in esame, pertanto, nella misura in cui muove dal presupposto secondo cui la corte territoriale avrebbe riconosciuto la naturalesiva della diffamazione in esame senza che fosse stata fornita alcuna effettiva dimostrazione di conseguenze dannose sofferte da partedel Sirgiovanni , deve ritenersi priva di fondamento ; conil quinto moti v o, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessoesame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente omesso di considerareil fatto decisivo consistente nell’archiviazione dell’esposto trasmesso dal Tassone al Consiglio superiore della m agistratura in relazioneal Sirgiovanni , con la conseguente prova, tanto dell’assenza dialcuna diffusione di tale esposto (poiché verosimilmente esaminato Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 3761/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dal solo relatore), quanto del danno morale del Sirgiovanni, per l’evidentemancato credito concesso alle affermazioni del Tassone; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come la contestazione concernente l’omesso esame,da parte del giudice a quo , dell’archiviazione dell’esposto e del mancatocredito concesso alle affermazioni del Tassone risult i del tutto priva di un’adeguata illustrazione argomentativa idonea a renderne evidentela decisività ai fini della decisione; si tratta, in particolare, del radicale difetto di un’illustrazione dalla quale sarebbe risultato che l’eventuale esame di tali circostanze, da parte dei giudici d’appello, avrebbedeterminato, con certezza , una diversa decisione della causa ; èappena il caso di rilevare, peraltro, come la stessa corte territoriale abbia tenuto conto dell’opportunità di contenere la misura della liquidazione del danno, in considerazione della sua “non estesa diffusività”, avuto riguardo alla “limitata conoscibilità dell’esposto” (pag.8 della sentenza impugnata) ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese