CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 maggio 2025
Cassazione n. 36890/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con ordinanza del 9 maggio 2025 il Tribunale di Firenze ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90. ír/ 2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto la violazione dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. Premesso che al secondo difensore, nominato prima dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale, non era stato notificato tale decreto, il ricorrente ha sostenuto che il Collegio del riesame aveva disposto correttamente la rinnovazione della notifica, ma, nella fissazione dell'udienza di rinvio, non aveva rispettato il termine a comparire di tre giorni liberi, previsto dall'art. 309 cit. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato. 2. Risulta dagli atti che — come dedotto dal ricorrente — la nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale secondo difensore, è avvenuta il 26 aprile 2025, contestualmente alla proposizione dell'istanza di riesame da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del riesame, all'udienza del 6 maggio 2025, ritenuta fondata l'eccezione relativa alla mancata notifica all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del decreto di fissazione dell'udienza, ha rinviato al 9 maggio successivo e ha disposto la notifica del rinvio a quest'ultimo difensore. All'udienza del 9 maggio 2025 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito il mancato rispetto del termine di tre giorni liberi previsto dall'art. 309, comma 8, cod. proc. pen., avendo l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricevuto la notifica dell'avviso il 6 maggio 2025. Il Tribunale ha rigettato l'eccezione, avendo ritenuto che non si imponeva il rispetto del termine indicato dall'art. 309, comma 8, cod. proc. pen., stante la necessità di evitare il superamento del termine caducatorio di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. Alla luce di quanto precede/va ricordato che questa Corte ha già avuto modo di affermare che, nel procedimento di riesame, la nullità della notificazione dell'avviso di udienza ne impone la rinnovazione con la concessione di un nuovo termine di tre giorni liberi consecutivi, che devono intercorrere tra la data della nuova notificazione e quella dell'udienza, da fissarsi in data compatibile con la celerità della particolare procedura e, in ogni caso, tale da non determinare la caducazione della misura cautelare per la decorrenza del termine perentorio di dieci giorni previsto per il deposito della decisione (Sez. 2, n. 16833 del 08/02/2019, Francischiello, Rv. 276418 - 01; Sez. 1, n. 443 del 03/02/1993, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 193393 - 01). Nel caso in esame, il Tribunale ha fatto buon governo di tale principio, avendo ritenuto che, nel fissare l'udienza di rinvio, vi fosse la necessità di evitare il superamento del termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione degli atti per la decisione, che avrebbe comportato l'inefficacia della misura cautelare applicata. Nessuna violazione di legge si è, dunque, verificata. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4. [OSCURATO:PERSONA] è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. attuaz. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. at