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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 1996

Cassazione n. 33226/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/12/1996 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di VENE2:IA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, con tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 7 luglio 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 4 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di ricostruzione del fatto, non è consentito in questa sede, poiché, pur a fronte di un doppio, conforme, accertamento di merito, pretende di ribaltarne gli esiti mediante la diretta esibizione di elementi di prova, che, tuttavia, già per come prospettati, non appaiono né decisivi, né ictu ocu/i capaci di scardinare l'impianto argomentativo sotteso al giudizio di responsabilità (cfr., pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, che eccepisce il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui «Nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza e ciò tanto nell'ipotesi di riqualificazione del furto in ricettazione, quanto in quella opposta di riqualificazione della ricettazione come furto>> (Sez. 2, n. 18729 del 14/04/2016, Rv. 266758), come nel caso che occupa, in cui l'originaria e più grave contestazione di ricettazione è stata riqualificata in quella di furto mono-aggravato; - che il terzo motivo, che censura l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, atteso che per la giurisprudenza di legittimità « In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste sia quando la condotta "destra" investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico>> (Sez. 5, Sentenza n. 23549 del 15/07/2020, Rv. 279361), come nel caso che occupa, in cui l'azione furtiva era stata compiuta dal ricorrente approfittando della frazione di secondo, in cui la parte offesa aveva posato in terra la borsa per togliersi un indumento (vedasi pag. 3, secondo capoverso della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 luglio 2023 Il consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/12/1996 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di VENE2:IA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, con tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 7 luglio 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 4 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di ricostruzione del fatto, non è consentito in questa sede, poiché, pur a fronte di un doppio, conforme, accertamento di merito, pretende di ribaltarne gli esiti mediante la diretta esibizione di elementi di prova, che, tuttavia, già per come prospettati, non appaiono né decisivi, né ictu ocu/i capaci di scardinare l'impianto argomentativo sotteso al giudizio di responsabilità (cfr., pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, che eccepisce il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui «Nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza e ciò tanto nell'ipotesi di riqualificazione del furto in ricettazione, quanto in quella opposta di riqualificazione della ricettazione come furto>> (Sez. 2, n. 18729 del 14/04/2016, Rv. 266758), come nel caso che occupa, in cui l'originaria e più grave contestazione di ricettazione è stata riqualificata in quella di furto mono-aggravato; - che il terzo motivo, che censura l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, atteso che per la giurisprudenza di legittimità « In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste sia quando la condotta "destra" investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico>> (Sez. 5, Sentenza n. 23549 del 15/07/2020, Rv. 279361), come nel caso che occupa, in cui l'azione furtiva era stata compiuta dal ricorrente approfittando della frazione di secondo, in cui la parte offesa aveva posato in terra la borsa per togliersi un indumento (vedasi pag. 3, secondo capoverso della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 33226/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris