CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2021
Cassazione n. 36129/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 38660-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 579/2019 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 38660 sez. ML - ud. 13-07-2021 -2- RILEVATO che con sentenza del 12 giugno 2019, la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la decisione del Tribunale di Locri e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito vantato dall'Istituto a titolo di contributi dovuti per l'anno 2010 alla gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, I. n. 335/1995; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto insussistente il credito dell'Istituto risultando nella specie incontestata la circostanza per cui il reddito prodotto a seguito dell'esercizio dell'attività professionale di avvocato per l'anno 20101 da parte della Parisi era inferiore al limite di euro 5.000,00 che, in base al disposto dell'art. 44 co. 2, del d.l. n. 269/2003, qualifica il lavoratore autonomo occasionale; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Parisi; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; che l'Istituto ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, co. 26, I. n. 335/1995, 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011 conv. in I. n. 111/2011, 21, comma 8, I. n. 247/2010, 44, co. 2, d.l. 269/2003, conv. in I. n. 326/2003, lamenta la non conformità a diritto dell'orientamento accolto dalla Corte territoriale per cui alla produzione di un reddito inferiore al limite di cui al richiamato art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 corrisponderebbe il carattere occasionale dell'attività professionale svolta, quando viceversa l'abitualità della stessa è requisito immanente laddove il professionista risulti iscritto al relativo albo professionale; che il motivo merita accoglimento, atteso che nella sentenza impugnata la produzione da parte del professionista di un reddito annuo inferiore a euro 5.000,00 è stato assunto in sé quale indice della non ricorrenza nella specie del requisito dell'abitualità, situazione che esclude l'insorgere in capo al professionista dell'obbligo della contribuzione alla Gestione separata presso l'INPS, e ciò in contrasto con l'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 18 febbraio 2021, n. 4419), che, ritenendo l'esenzione dall'obbligo contributivo subordinata al ricorrere di tale requisito ne richiede l'apprezzamento nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina propria delle gestioni dei lavoratori autonomi e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, venendosi in tal modo ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, che, invece, rileva ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di attività professionali svolte in forma occasionale; che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità; - P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale