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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 12328/2024

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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11804/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] + 17, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- nonché [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- nonché UNIVERSITA’ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-Dipartimento di Economia “[OSCURATO:PERSONA]” -intimati- avverso la SENTENZA n. 847/2020 emessa da CORTE D'APPELLO di MILANO.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione.

Condanna leparti ricorrent i al pagamento, in favore d i ciascuna d ell e part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11804/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] + 17, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- nonché [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- nonché UNIVERSITA’ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-Dipartimento di Economia “[OSCURATO:PERSONA]” -intimati- avverso la SENTENZA n. 847/2020 emessa da CORTE D'APPELLO di MILANO.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna leparti ricorrent i al pagamento, in favore d i ciascuna d ell e part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di le
Decreto Cassazione n. 12328/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris