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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07270/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 13078/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresenta e difende-ricorrente-controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difesodall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliatoin Roma, via dei Portoghesi n. 12-controricorrente-Numero registro generale 13078/2025Numero sezionale 740/2026Numero di raccolta generale 7270/2026avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BARI n. 2344/2025 depositata ilData pubblicazione 26/03/202617/06/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalPresidente dr. [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso depositato il 30 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA], giàdifensore d’ufficio di [OSCURATO:PERSONA], proponeva opposizione alprovvedimento di liquidazione del compenso da lui presentato alGiudice di Pace di Bari.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bari accoglieva totalmentel’opposizione, riconoscendo al Brescia la somma di € 916,03 oltreaccessori (ed oltre a quanto già ottenuto in prime cure) macompensava le spese di quest’ultimo, a fronte della “mancataopposizione” da parte del Ministero, che pure si era costituito.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA],affidandosi ad un unico motivo.Il Ministero della Giustizia si è costituito, sollecitando il rigetto delricorso.In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente hadepositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91e 92 c.p.c. e del D.M. 55/2014, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale sarebbe incorso in unamotivazione apparente, manifestamente ed irriducibilmentecontraddittoria, perplessa ed incomprensibile.La censura è fondata.In presenza di accoglimento dell’opposizione, il Tribunale avrebbedovuto liquidare le spese in favore della parte vittoriosa, nonpotendosi ritenere sufficiente, per giustificare la decisione dicompensarle, il semplice richiamo al “comportamento del Ministeroche costituendosi in concreto non si è opposto alle conclusioni2 di 4Numero registro generale 13078/2025Numero sezionale 740/2026dell’attore rimettendosi solo alla prudenziale valutazione del GiudiceNumero di raccolta generale 7270/2026adito” contenuto nel provvedimento impugnato, né pDoatae pnubdbloicasziio ne 26/03/2026valorizzare la circostanza che l’Amministrazione non avesse datocausa al presente giudizio o al suo protrarsi.

La compensazione dellespese, infatti, è ammessa soltanto nei limitati casi previsti dall’art.92, secondo comma, c.p.c., tra i quali comunque non rientra,secondo il più recente orientamento di questa Corte, l’ipotesidell’accoglimento solo parziale della domanda articolata in unicocapo, dovendosi tener conto, al riguardo, del principio secondo cui“In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta,anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dàluogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente inpresenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nelmedesimo processo tra le stesse parti o in caso di parzialeaccoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e nonconsente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento dellespese processuali in favore della parte soccombente, ma puògiustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenzadegli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr.Cass.

Sez.

U, Sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022; Sez. 2, n. 993del 15 gennaio 2025; Sez. 2, n. 833 del 13 gennaio 2025).In definitiva, il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione, conconseguente cassazione della sentenza impugnata.Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, lacausa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quantoprevisto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione afavore della ricorrente della somma di € 350 oltre accessori per lafase di opposizione.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Numero registro generale 13078/2025Numero sezionale 740/2026Numero di raccolta generale 7270/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteSPESE [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 13078/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresenta e difende-ricorrente-controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difesodall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliatoin Roma, via dei Portoghesi n. 12-controricorrente-Numero registro generale 13078/2025Numero sezionale 740/2026Numero di raccolta generale 7270/2026avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BARI n. 2344/2025 depositata ilData pubblicazione 26/03/202617/06/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalPresidente dr. [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso depositato il 30 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA], giàdifensore d’ufficio di [OSCURATO:PERSONA], proponeva opposizione alprovvedimento di liquidazione del compenso da lui presentato alGiudice di Pace di Bari.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bari accoglieva totalmentel’opposizione, riconoscendo al Brescia la somma di € 916,03 oltreaccessori (ed oltre a quanto già ottenuto in prime cure) macompensava le spese di quest’ultimo, a fronte della “mancataopposizione” da parte del Ministero, che pure si era costituito.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA],affidandosi ad un unico motivo.Il Ministero della Giustizia si è costituito, sollecitando il rigetto delricorso.In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente hadepositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91e 92 c.p.c. e del D.M. 55/2014, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale sarebbe incorso in unamotivazione apparente, manifestamente ed irriducibilmentecontraddittoria, perplessa ed incomprensibile.La censura è fondata.In presenza di accoglimento dell’opposizione, il Tribunale avrebbedovuto liquidare le spese in favore della parte vittoriosa, nonpotendosi ritenere sufficiente, per giustificare la decisione dicompensarle, il semplice richiamo al “comportamento del Ministeroche costituendosi in concreto non si è opposto alle conclusioni2 di 4Numero registro generale 13078/2025Numero sezionale 740/2026dell’attore rimettendosi solo alla prudenziale valutazione del GiudiceNumero di raccolta generale 7270/2026adito” contenuto nel provvedimento impugnato, né pDoatae pnubdbloicasziio ne 26/03/2026valorizzare la circostanza che l’Amministrazione non avesse datocausa al presente giudizio o al suo protrarsi.

La compensazione dellespese, infatti, è ammessa soltanto nei limitati casi previsti dall’art.92, secondo comma, c.p.c., tra i quali comunque non rientra,secondo il più recente orientamento di questa Corte, l’ipotesidell’accoglimento solo parziale della domanda articolata in unicocapo, dovendosi tener conto, al riguardo, del principio secondo cui“In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta,anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dàluogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente inpresenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nelmedesimo processo tra le stesse parti o in caso di parzialeaccoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e nonconsente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento dellespese processuali in favore della parte soccombente, ma puògiustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenzadegli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr.Cass.

Sez.

U, Sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022; Sez. 2, n. 993del 15 gennaio 2025; Sez. 2, n. 833 del 13 gennaio 2025).In definitiva, il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione, conconseguente cassazione della sentenza impugnata.Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, lacausa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quantoprevisto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione afavore della ricorrente della somma di € 350 oltre accessori per lafase di opposizione.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M3 di 4Numero registro generale 13078/2025Numero sezionale 740/2026Numero di raccolta generale 7270/2026La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenzaData pubblicazione 26/03/2026impugnata e, decidendo la causa nel merito ai sensi di quantoprevisto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., liquida a favore disomma di € 350 per compensi, oltre rimborso delle spese accessorienella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti.Condanna altresì la parte controricorrente al pagamento, in favoredi quella ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità,che si liquidano in € 350 per compensi, oltre rimborso delle spesegenerali nella misura del 15%, iva, cpa ed accessori tutti, nonché €100 per esborsi.Così deciso in Roma il 25 marzo 2026, nella camera di consiglio della2 Sezione Civile.IL PRESIDENTEMauro Mocci4 di 4P.Q.M3 di 4Numero registro generale 13078/2025Numero sezionale 740/2026Numero di raccolta generale 7270/2026La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenzaData pubblicazione 26/03/2026impugnata e, decidendo la causa nel merito ai sensi di quantoprevisto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., liquida a favore disomma di € 350 per compensi, oltre rimborso delle spese accessorienella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti.Condanna altresì la parte controricorrente al pagamento, in favoredi quella ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità,che si liquidano in € 350 per compensi, oltre rimborso delle spesegenerali nella misura del 15%, iva, cpa ed accessori tutti, nonché €100 per esborsi.Così deciso in Roma il 25 marzo 2026, nella camera di consiglio della2 Sezione Civile.IL PRESIDENTEMauro Mocci4 di 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 13078/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresenta e difende-ricorrente-controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difesodall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliatoin Roma, via dei Portoghesi n. 12-controricorrente-Numero registro generale 13078/2025Numero sezionale 740/2026Numero di raccolta generale 7270/2026avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BARI n. 2344/2025 depositata ilData pubblicazione 26/03/202617/06/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalPresidente dr. [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso depositato il 30 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA], giàdifensore d’ufficio di [OSCURATO:PERSONA], proponeva opposizione alprovvedimento di liquidazione del compenso da lui presentato alGiudice di Pace di Bari.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bari accoglieva totalmentel’opposizione, riconoscendo al Brescia la somma di € 916,03 oltreaccessori (ed oltre a quanto già ottenuto in prime cure) macompensava le spese di quest’ultimo, a fronte della “mancataopposizione” da parte del Ministero, che pure si era costituito.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA],affidandosi ad un unico motivo.Il Ministero della Giustizia si è costituito, sollecitando il rigetto delricorso.In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente hadepositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91e 92 c.p.c. e del D.M. 55/2014, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale sarebbe incorso in unamotivazione apparente, manifestamente ed irriducibilmentecontraddittoria, perplessa ed incomprensibile.La censura è fondata.In presenza di accoglimento dell’opposizione, il Tribunale avrebbedovuto liquidare le spese in favore della parte vittoriosa, nonpotendosi ritenere sufficiente, per giustificare la decisione dicompensarle, il semplice richiamo al “comportamento del Ministeroche costituendosi in concreto non si è opposto alle conclusioni2 di 4Numero registro generale 13078/2025Numero sezionale 740/2026dell’attore rimettendosi solo alla prudenziale valutazione del GiudiceNumero di raccolta generale 7270/2026adito” contenuto nel provvedimento impugnato, né pDoatae pnubdbloicasziio ne 26/03/2026valorizzare la circostanza che l’Amministrazione non avesse datocausa al presente giudizio o al suo protrarsi. La compensazione dellespese, infatti, è ammessa soltanto nei limitati casi previsti dall’art.92, secondo comma, c.p.c., tra i quali comunque non rientra,secondo il più recente orientamento di questa Corte, l’ipotesidell’accoglimento solo parziale della domanda articolata in unicocapo, dovendosi tener conto, al riguardo, del principio secondo cui“In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta,anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dàluogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente inpresenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nelmedesimo processo tra le stesse parti o in caso di parzialeaccoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e nonconsente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento dellespese processuali in favore della parte soccombente, ma puògiustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenzadegli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr.Cass. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022; Sez. 2, n. 993del 15 gennaio 2025; Sez. 2, n. 833 del 13 gennaio 2025).In definitiva, il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione, conconseguente cassazione della sentenza impugnata.Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, lacausa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quantoprevisto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione afavore della ricorrente della somma di € 350 oltre accessori per lafase di opposizione.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Numero registro generale 13078/2025Numero sezionale 740/2026Numero di raccolta generale 7270/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteSPESE [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 13078/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresenta e difende-ricorrente-controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difesodall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliatoin Roma, via dei Portoghesi n. 12-controricorrente-Numero registro generale 13078/2025Numero sezionale 740/2026Numero di raccolta generale 7270/2026avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BARI n. 2344/2025 depositata ilData pubblicazione 26/03/202617/06/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalPresidente dr. [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso depositato il 30 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA], giàdifensore d’ufficio di [OSCURATO:PERSONA], proponeva opposizione alprovvedimento di liquidazione del compenso da lui presentato alGiudice di Pace di Bari.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bari accoglieva totalmentel’opposizione, riconoscendo al Brescia la somma di € 916,03 oltreaccessori (ed oltre a quanto già ottenuto in prime cure) macompensava le spese di quest’ultimo, a fronte della “mancataopposizione” da parte del Ministero, che pure si era costituito.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA],affidandosi ad un unico motivo.Il Ministero della Giustizia si è costituito, sollecitando il rigetto delricorso.In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente hadepositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91e 92 c.p.c. e del D.M. 55/2014, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale sarebbe incorso in unamotivazione apparente, manifestamente ed irriducibilmentecontraddittoria, perplessa ed incomprensibile.La censura è fondata.In presenza di accoglimento dell’opposizione, il Tribunale avrebbedovuto liquidare le spese in favore della parte vittoriosa, nonpotendosi ritenere sufficiente, per giustificare la decisione dicompensarle, il semplice richiamo al “comportamento del Ministeroche costituendosi in concreto non si è opposto alle conclusioni2 di 4Numero registro generale 13078/2025Numero sezionale 740/2026dell’attore rimettendosi solo alla prudenziale valutazione del GiudiceNumero di raccolta generale 7270/2026adito” contenuto nel provvedimento impugnato, né pDoatae pnubdbloicasziio ne 26/03/2026valorizzare la circostanza che l’Amministrazione non avesse datocausa al presente giudizio o al suo protrarsi. La compensazione dellespese, infatti, è ammessa soltanto nei limitati casi previsti dall’art.92, secondo comma, c.p.c., tra i quali comunque non rientra,secondo il più recente orientamento di questa Corte, l’ipotesidell’accoglimento solo parziale della domanda articolata in unicocapo, dovendosi tener conto, al riguardo, del principio secondo cui“In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta,anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dàluogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente inpresenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nelmedesimo processo tra le stesse parti o in caso di parzialeaccoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e nonconsente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento dellespese processuali in favore della parte soccombente, ma puògiustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenzadegli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr.Cass. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022; Sez. 2, n. 993del 15 gennaio 2025; Sez. 2, n. 833 del 13 gennaio 2025).In definitiva, il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione, conconseguente cassazione della sentenza impugnata.Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, lacausa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quantoprevisto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione afavore della ricorrente della somma di € 350 oltre accessori per lafase di opposizione.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M3 di 4Numero registro generale 13078/2025Numero sezionale 740/2026Numero di raccolta generale 7270/2026La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenzaData pubblicazione 26/03/2026impugnata e, decidendo la causa nel merito ai sensi di quantoprevisto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., liquida a favore disomma di € 350 per compensi, oltre rimborso delle spese accessorienella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti.Condanna altresì la parte controricorrente al pagamento, in favoredi quella ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità,che si liquidano in € 350 per compensi, oltre rimborso delle spesegenerali nella misura del 15%, iva, cpa ed accessori tutti, nonché €100 per esborsi.Così deciso in Roma il 25 marzo 2026, nella camera di consiglio della2 Sezione Civile.IL PRESIDENTEMauro Mocci4 di 4P.Q.M3 di 4Numero registro generale 13078/2025Numero sezionale 740/2026Numero di raccolta generale 7270/2026La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenzaData pubblicazione 26/03/2026impugnata e, decidendo la causa nel merito ai sensi di quantoprevisto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., liquida a favore disomma di € 350 per compensi, oltre rimborso delle spese accessorienella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti.Condanna altresì la parte controricorrente al pagamento, in favoredi quella ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità,che si liquidano in € 350 per compensi, oltre rimborso delle spesegenerali nella misura del 15%, iva, cpa ed accessori tutti, nonché €100 per esborsi.Così deciso in Roma il 25 marzo 2026, nella camera di consiglio della2 Sezione Civile.IL PRESIDENTEMauro Mocci4 di 4
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