CassazionedecretoSezione 7Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 31060/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso propoto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 11622 /2025 Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto della Corte d'Appello di Bari che ha confermato l'applicazione nei confronti del ricorrente della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno, ex art. 6 e ss. D.Lgs. 159/2011; Premesso che è ius receptum che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per Cassazione, secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge. Questa Corte ha quindi statuito che sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo, imposto dall'art. 7 d.lgs. richiamato, di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero la motivazione assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, quella caratterizzata da argomentazioni talmente scoordinate e carenti da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione circa la misura (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Aguì, Rv. 268215; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone e altro, Rv. 256263). A ciò si aggiunga che, naturalmente, come ogni altro scrutinio rimesso a questa Corte, anche nel giudizio di legittimità in tema di misure di prevenzione non possono essere formulate censure attinenti al merito della regiudicanda o tesi ad ottenere valutazioni alternative dei dati vagliati dai giudici di merito. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in relazione al requisito dell'attualità della pericolosità sociale a causa dell'erronea indicazione dei precedenti penali del ricorrente- è generico per indeterminatezza perché si limita a lamentare un errore (peraltro non documentandolo) della Corte di appello, ma non individua un vizio rientrante nel novero di quelli deducibili rispetto al provvedimento di prevenzione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09 luglio 2025 Il consigliere e nsore I