CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 08667/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
019 ORDINANZA sul ricorso 35030/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; - intimato resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 22/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 35030/2019 Numero sezionale 2574/2021 Numero di raccolta generale 8667/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]: 1. – Con ricorso affidato ad otto motivi, [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano, originario dell’[OSCURATO:PERSONA], impugnato il decreto del Tribunale di Lecce, depositato il 22 marzo 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. 2. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente atto di costituzione al fine della partecipazione a udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto (ciò esimendo il Collegio dal dover dar conto del tenore dei motivi di impugnazione). Ai sensi dell’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, per i giudizi iniziati in primo grado dopo il 17 agosto 2017, il termine per proporre ricorso per cassazione è di 30 giorni, e decorre dalla comunicazione del decreto del Tribunale compiuta dalla cancelleria (Cass. n. 20488/2020). Nella specie, instaurato il giudizio di primo grado con ricorso depositato il 12 settembre 2018, a fronte della comunicazione del decreto impugnato effettuata il 26 marzo 2019 all’indirizzo p.e.c. dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (difensore costituito del ricorrente dinanzi al primo giudice) - come risulta da attestazione di cancelleria del Tribunale di Lecce, acquisita in forza di potere officioso esercitato in presenza di istanza ex art. 369, comma secondo, c.p.c. (cfr. Cass.n. 14839/2020) -, il ricorso per cassazione è stato notificato in data 21 novembre 2019, ben oltre il predetto termine di legge.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 35030/2019 Numero sezionale 2574/2021 Numero di raccolta generale 8667/2022 2. – Né può trovare accoglimento l’istanza di rimessione in Data pubblicazione 17/03/2022 termini che può ritenersi veicolata con il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia anche “la nullità della sentenza o del procedimento per violazione e falsa applicazione della norma contenuta nell’art. 10, commi 4 e 5 del d.lgs. n. 25/2008”, deducendosi che l’odierno ricorrente avrebbe avuto contezza del contenuto del decreto impugnato, nella lingua da lui conosciuta, solo in data 24 ottobre 2019, a seguito di istanza di visibilità del difensore. Va, difatti, osservato che la circostanza dedotta non integra la sussistenza in concreto di una causa non imputabile riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza (e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà), poiché l'art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 25 del 2008 non può essere interpretato nel senso di prevedere fra le misure di garanzia a favore del richiedente anche la traduzione nella lingua nota del provvedimento giurisdizionale decisorio che definisce le singole fasi del giudizio, in quanto la norma prevede la garanzia linguistica solo nell'ambito endo-procedimentale e inoltre il richiedente partecipa al giudizio con il ministero e l'assistenza tecnica di un difensore abilitato, in grado di comprendere e spiegargli la portata e le conseguenze delle pronunce giurisdizionali che lo riguardano (Cass. n. 23760/2019; Cass. n. 21450/2020). 3. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, in assenza dell’attività difensiva della parte intimata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 35030/2019 Numero sezionale 2574/2021 Numero di raccolta generale 8667/2022 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, Data pubblicazione 17/03/2022 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 29 ottobre 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .