CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 1999
Cassazione n. 15313/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/06/1999 avverso la sentenza del 20/11/2024 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa il 20.11.2024, il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta e con il consenso del Pubblic ) Ministero, la pena di anni 4 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, per il reato di cui agli 3rtt. 73 co. 1, 80 co. 2 D.P.R. 309/1990, per aver illecitamente importato, occultandola nel di ppiofondo del bagaglio, sostanza stupefacente del tipo eroina, 6-MAM e acetilcodeina, per 5270,016 grammi. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 e 444 co. 2 c.p.p., 133 c.p., in relazione agli artt. 448 co. 2 bis e 606 lett. b) c.p.p. Il ricorrente lamenta che, pur con accordo delle parti sulla pena da applicare, il giudice avrebbe dovuto verificare la congruità della stessa secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p., così esprimendo un giudizio di congruità che, ad avviso della difesa, sarebbe in c mtrasto con i parametri valutativi stabiliti dal codice di rito. 3. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla leg je n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggi,: mento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'irnputatc, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatuo, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. I rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugna ,:ione e che le censure sono comunque palesemente contraddette dal contenuto della pronuncia, in cui è valutata la congruità della pena attraverso il richiamo all'art. 133 cod. pen. La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottala "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale Jnico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso li: sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 coc .proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisand >si assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenti: , delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammen, le. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore