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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26654/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la motivazione della sentenza circa la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen. risulta reiterativo di analoga censura ritualmente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come, sulla base delle risultanze processuali, il ricorrente fosse stato visto all'esterno della porta della abitazione, ad una distanza di circa quattro o cinque metri; completa risposta ai motivi di gravame che il ricorrente tende a diversamente ricostruire per mezzo di non consentito diretto richiamo alle risultanze processuali; considerato che con riferimento alla mancata applicazior e della causa di non punibilità a cagione della prospettata scarsa intensità del dolo e occasionalità della condotta, esaustiva si presenta la risposta data dalla Corte territoriale che, oltre ad escludere la dedotta occasionalità facendo presente che il ricorrente era gravato da ben 27 precedenti penali e di recente condannato per evasione, apprezzava la piena consapevolezza di violare la misura domiciliare imposta per un tempo rilevante; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la motivazione della sentenza circa la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen. risulta reiterativo di analoga censura ritualmente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come, sulla base delle risultanze processuali, il ricorrente fosse stato visto all'esterno della porta della abitazione, ad una distanza di circa quattro o cinque metri; completa risposta ai motivi di gravame che il ricorrente tende a diversamente ricostruire per mezzo di non consentito diretto richiamo alle risultanze processuali; considerato che con riferimento alla mancata applicazior e della causa di non punibilità a cagione della prospettata scarsa intensità del dolo e occasionalità della condotta, esaustiva si presenta la risposta data dalla Corte territoriale che, oltre ad escludere la dedotta occasionalità facendo presente che il ricorrente era gravato da ben 27 precedenti penali e di recente condannato per evasione, apprezzava la piena consapevolezza di violare la misura domiciliare imposta per un tempo rilevante; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 26654/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris