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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 1977

Cassazione n. 46289/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/04/1977 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ U\A visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso risulta riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come la condotta violenta del ricorrente funzionale ad ostacolare la completa identificazione del ricorrente in atto, non fosse rivolta solo nei confronti di un pubblico ufficiale, ma di tutto il personale che era intervenuto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 02/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/04/1977 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ U\A visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso risulta riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come la condotta violenta del ricorrente funzionale ad ostacolare la completa identificazione del ricorrente in atto, non fosse rivolta solo nei confronti di un pubblico ufficiale, ma di tutto il personale che era intervenuto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/1
Sentenza Cassazione n. 46289/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris