CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 07223/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Catania con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza resa il 29 settembre 2014 dal Tribunale di Siracusa ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di ricettazione di supporti musicali e di capi di abbigliamento recanti segni distintivi contraffatti e, riconosciuta l'attenuante prevista dall'articolo 648 codice penale, ha rideterminato la pena inflitta in primo grado. Propongono ricorso con unico atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia i due imputati, deducendo: violazione dell'articolo 648 cod.pen. poiché la corte ha ritenuto raggiunta la prova che gli imputati avessero acquistato la merce già contraffatta, reato che risulta presupposto necessario per potere configurare il reato di ricettazione. Violazione di legge laddove la corte ha ritenuto di non concedere il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, considerato che è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. I ricorsi sono inammissibili perché generici. Il primo motivo di ricorso reitera la censura già proposta con il motivo di appello e non tiene conto che dalla sentenza emerge che i due imputati sono stati fermati mentre erano intenti a vendere la merce contraffatta; che Magatte nel corso dell'interrogatorio ha ammesso di essere a conoscenza che la merce da lui detenuta era contraffatta e che la natura degli oggetti posti in vendita, tra cui occhiali da sole, borse da donna, orologi, cinture, pantaloni e magliette, esclude che gli stessi possano avere contribuito alla contraffazione. Il secondo motivo è inammissibile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] poiché il beneficio della non menzione è stato invocato in sede di appello soltanto da parte del difensore di fiducia di Magatte, senza peraltro neppure indicare le ragioni a sostegno della invocata concessione. Il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2 - , Sentenza n. 16366 del 28/03/2019 Ud. (dep. 15/04/2019 ) Rv. 275813 - 01 La corte ha motivatamente ritenuto di non concederlo in ragione della natura della condotta illecita posta in essere, costituita dalla vendita di merce contraffatta al pubblico, così valorizzando uno dei criteri previsti dall'articolo 133 codice penale. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] PresAente MARI