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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05883/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di FARFALLA Felice, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 21/6/2018 della Corte di Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso proposto dall'imputato, come da conclusioni scritte che deposita, con allegata nota spese, delle quali ha chiesto la liquidazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha integralmente confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado per il reato di fraudolenta falsificazione della documentazione richiesta per la stipula di un contratto di assicurazione r.c.a. (art. 642, primo comma, cod. pen.)- articolando a motivi della impugnazione:

1.1. Violazione ed errata applicazione della legge penale, manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di immediata declaratoria della causa sopravvenuta di estinzione del reato (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 129 e 304, comma 1, lett. a, cod. proc. pen., 157 e 159 cod. pen.); in quanto, come specificamente richiesto in sede di conclusioni anche dal pubblico ministero, il reato per cui si procede, perfezionatosi in data 7 maggio 2010, era già prescritto il 4 marzo 2018, data precedente alla sentenza della Corte di appello (21 giugno 2018); richiama -in proposito- il ricorrente la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro ad esigenze di acquisizione della prova, la predominante valenza di quest'ultima preclude l'operatività del disposto dell'art.159 cod. pen. e la conseguente sospensione del corso della prescrizione (Sez. 5, n. 49647, del 2 ottobre 2009; Sez. feriale, n. 46817 del 2014; v. anche Sez. 6, n. 41557 del 05/10/2005, Rv. 232835; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Rv. 228348); osserva ancora come, nel caso in esame, l'udienza del 21 marzo 2014 veniva rinviata al 9 ottobre 2014 per l'adesione del difensore alla astensione dalle udienze proclamata dall'organismo di categoria, ma contestualmente veniva riscontrata l'assenza dei testi del Pubblico ministero; donde la violazione di legge in cui era incorsa la Corte di appello e la manifesta illogicità della motivazione adottata in proposito, che si era limitata a rilevare la causa della sospensione del termine della prescrizione del reato dovuta all'impedimento del difensore e non anche l'esistenza di cause che avrebbero comunque reso indispensabile il differimento per esigenze di acquisizione della prova;

1.2. ancora, vizi esiziali di motivazione, per manifesta illogicità e contraddittorietà testuale (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), in riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il delitto di frode nella contraffazione della documentazione necessaria (attestazione della classe di merito di provenienza) alla stipula del contratto di assicurazione r.c.a., per avere la Corte malinteso le evidenze emerse nel corso del giudizio ed aver fondato l'accertamento del fatto sulla base del mero interesse dell'assicurato, senza considerare che l'interesse a lucrare il differenziale tra le classi di merito indicate alla Compagnia poteva cadere anche sull'agente cui la documentazione era stata correttamente inviata dal contraente;

1.3. violazione della legge penale e vizio di motivazione per mera apparenza (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen. in riferimento all'art. 133 cod. pen.), atteso che nessuna argomentazione aveva accompagnato la decisione della Corte di ritenere congruo ed adeguato al modesto disvalore che il fatto esprime, il trattamento sanzionatorio, apertamente discosto dal minimo edittale previsto dalla legge incriminatrice vigente al momento del fatto;

1.4. ancora violazione della legge penale e processuale penale (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 163 e 164 cod. pen., 130 e 597, cod. proc. pen.), avendo la Corte proceduto alla correzione dell'errore materiale ravvisato nella sentenza di primo grado (concessione della pena sospesa in difetto dei presupposti di legge) in assenza di impugnazione del pubblico ministero, qualificando come errore materiale una statuizione del tribunale. [OSCURATO:PERSONA]

1. I secondo motivo di ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza e difetto di specificità; mentre il primo si palesa infondato, ma in maniera non manifesta, in quanto si confronta comunque con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata, insorgendo criticamente -accompagnando la deduzione in diritto con indicazioni giurisprudenziali pertinenti, ancorché datate- avverso la ratio decidendi che sorregge la decisione di rigetto in tema di eccepita prescrizione del reato ancor prima della decisione impugnata.

I restanti motivi restano assorbiti.

1.1. La Corte di appello ha infatti applicato correttamente il principio più recentemente ribadito da questa Corte secondo il quale "in tema di sospensione della prescrizione, il limite di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., non si applica nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore di sessanta giorni, ritenuto adeguato in relazione alle esigenze organizzative dell'Ufficio procedente." (Cass. sez. 3, Sentenza n. 11671 del 24/02/2015, Spignoli, Rv. 263052).

In particolare, come affermato da Sez. 3, n. 6362 del 25/10/2018, Rv. 275834 e da Sez. 2, n. 5050, del 19/1/2021, Rv. 280564, ai fini del calcolo dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione, si tiene presente la causa del rinvio (adesione del difensore alla astensione dalle udienze proclamata dall'organismo sindacale di categoria, che rende l'imputato privo di difesa tecnica), non assumendo rilievo il fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, ricorre anche l'assenza dei testimoni indicati dal pubblico ministero; si è chiarito, sul punto, che l'adesione del difensore all'astensione dalla udienza impedisce di assumere ogni iniziativa per verificare l'assenza dei testimoni e di disporre, all'evenienza, il loro accompagnamento coatto.

Inoltre, nella sequenza processuale, la verifica della presenza del difensore è, senz'altro, precedente alla verifica della presenza dei testimoni: ciò vuol dire che la liturgia processuale, dinanzi all'assenza del difensore, si arresta ancora prima di verificare l'assenza dei testimoni, arresto che impedisce il possibile esercizio da parte del giudice dei suoi ordinari poteri processuali e, quindi, anche di disporre l'accompagnamento coattivo dei testi assenti ai sensi dell'art. 133 cod. proc. pen.

In conclusione, a mente del più recente orientamento giurisprudenziale cui il Collegio ritiene di aderire, anche perché più aderente alle scansioni procedimentali da seguire per la costituzione delle parti, risulta che i rinvii vennero disposti in dipendenza della astensione del difensore dalle udienze, dal che consegue che opera la sospensione dei termini di prescrizione per l'intero periodo, che sommato al termine di prescrizione ordinario (anni sette mesi sei) sposta il termine di prescrizione in data successiva al momento della deliberazione della sentenza qui impugnata.

Il motivo di ricorso che sostiene l'opposta ermeneusi e ritenuto "dominante" almeno fino al 2014 (Sez. feriale, n. 46817) non può pertanto stimarsi infondato in maniera manifesta, con le conseguenze in tema di decorso del termine di prescrizione di cui si dirà infra.

1.2. La difesa, con il secondo motivo di ricorso, lamenta violazione della norma incriminatrice e deficit motivazione nella decisione che ha riconosciuto la sussistenza del fatto tipico, valorizzando la alterazione documentale che ha accompagnato la proposta di adesione al contratto di assicurazione (indicazione della classe di merito di provenienza diversa da quella reale).

La Corte territoriale ha invece efficacemente argomentato la propria decisione sul punto, valorizzando l'interesse alla contraffazione che poteva ritenersi logicamente sussistente solo in capo al contraente assicurato, mentre la Compagnia, così come l'Agente sono portatori di interesse evidentemente antagonista.

La motivazione resa sul punto dal giudice di merito, con giudizio conforme nel doppio grado, non appare pertanto affatto illogica, men che meno in forma manifesta, né viola la disposizione di legge incriminatrice.

Resta pertanto integrato lo schema tipico rappresentato dalla norma incriminatrice, secondo l'ermeneusi offerta da questa Corte (Sez. 2, n. 9553 del 04/02/2021, Rv. 280766).

1.3. Non ricorrendo dunque ipotesi di inammissibilità del ricorso, la decisione di merito sull'accertamento del fatto e l'attribuzione della penale responsabilità non cristallizza i suoi effetti alla data di emissione della sentenza di appello (21 giugno 2018).

Il decorso del tempo successivo a tale evento può essere efficacemente computato ai fini del calcolo del termine complessivo della prescrizione (Sez.

U. n.21 del 22/10/2000, Rv. 217266; più recentemente, Sez. 6, n. 58095, del 30/11/2017, Tornei, Rv. 271965, in motivazione).

Pur calcolando il tempo in cui il processo è rimasto sospeso per cause che hanno determinato sospensione del corso della prescrizione, deve quindi dichiararsi la estinzione del reato commesso per la prescrizione intervenuta il 20 settembre 2019.

Né, come sopra già argomentato (sub 1.2.), dagli atti sgorga quella evidenza di cause di proscioglimento nel merito che possano legittimare la decisione di proscioglimento nel merito indicata al comma due dell'art. 129 cod. proc. pen. 1.4-5.

Il terzo motivo di ricorso, svolto in tema di apodittica commisurazione della sanzione inflitta, ed il quarto, che lamenta l'improvvido ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, restano assorbiti dalla accertata estinzione del reato.

2. Stante la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. 2.1.

La parte civile costituita va comunque liquidata come da dispositivo, avendo il Collegio dichiarato inammissibile il motivo speso in ordine alla responsabilità per il fatto-reato produttivo di danno risarcibile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nel presente giudizio, che liquida in euro 3.510,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di FARFALLA Felice, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 21/6/2018 della Corte di Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso proposto dall'imputato, come da conclusioni scritte che deposita, con allegata nota spese, delle quali ha chiesto la liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha integralmente confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado per il reato di fraudolenta falsificazione della documentazione richiesta per la stipula di un contratto di assicurazione r.c.a. (art. 642, primo comma, cod. pen.)- articolando a motivi della impugnazione: 1.1. Violazione ed errata applicazione della legge penale, manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di immediata declaratoria della causa sopravvenuta di estinzione del reato (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 129 e 304, comma 1, lett. a, cod. proc. pen., 157 e 159 cod. pen.); in quanto, come specificamente richiesto in sede di conclusioni anche dal pubblico ministero, il reato per cui si procede, perfezionatosi in data 7 maggio 2010, era già prescritto il 4 marzo 2018, data precedente alla sentenza della Corte di appello (21 giugno 2018); richiama -in proposito- il ricorrente la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro ad esigenze di acquisizione della prova, la predominante valenza di quest'ultima preclude l'operatività del disposto dell'art.159 cod. pen. e la conseguente sospensione del corso della prescrizione (Sez. 5, n. 49647, del 2 ottobre 2009; Sez. feriale, n. 46817 del 2014; v. anche Sez. 6, n. 41557 del 05/10/2005, Rv. 232835; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Rv. 228348); osserva ancora come, nel caso in esame, l'udienza del 21 marzo 2014 veniva rinviata al 9 ottobre 2014 per l'adesione del difensore alla astensione dalle udienze proclamata dall'organismo di categoria, ma contestualmente veniva riscontrata l'assenza dei testi del Pubblico ministero; donde la violazione di legge in cui era incorsa la Corte di appello e la manifesta illogicità della motivazione adottata in proposito, che si era limitata a rilevare la causa della sospensione del termine della prescrizione del reato dovuta all'impedimento del difensore e non anche l'esistenza di cause che avrebbero comunque reso indispensabile il differimento per esigenze di acquisizione della prova; 1.2. ancora, vizi esiziali di motivazione, per manifesta illogicità e contraddittorietà testuale (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), in riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il delitto di frode nella contraffazione della documentazione necessaria (attestazione della classe di merito di provenienza) alla stipula del contratto di assicurazione r.c.a., per avere la Corte malinteso le evidenze emerse nel corso del giudizio ed aver fondato l'accertamento del fatto sulla base del mero interesse dell'assicurato, senza considerare che l'interesse a lucrare il differenziale tra le classi di merito indicate alla Compagnia poteva cadere anche sull'agente cui la documentazione era stata correttamente inviata dal contraente; 1.3. violazione della legge penale e vizio di motivazione per mera apparenza (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen. in riferimento all'art. 133 cod. pen.), atteso che nessuna argomentazione aveva accompagnato la decisione della Corte di ritenere congruo ed adeguato al modesto disvalore che il fatto esprime, il trattamento sanzionatorio, apertamente discosto dal minimo edittale previsto dalla legge incriminatrice vigente al momento del fatto; 1.4. ancora violazione della legge penale e processuale penale (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 163 e 164 cod. pen., 130 e 597, cod. proc. pen.), avendo la Corte proceduto alla correzione dell'errore materiale ravvisato nella sentenza di primo grado (concessione della pena sospesa in difetto dei presupposti di legge) in assenza di impugnazione del pubblico ministero, qualificando come errore materiale una statuizione del tribunale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I secondo motivo di ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza e difetto di specificità; mentre il primo si palesa infondato, ma in maniera non manifesta, in quanto si confronta comunque con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata, insorgendo criticamente -accompagnando la deduzione in diritto con indicazioni giurisprudenziali pertinenti, ancorché datate- avverso la ratio decidendi che sorregge la decisione di rigetto in tema di eccepita prescrizione del reato ancor prima della decisione impugnata. I restanti motivi restano assorbiti. 1.1. La Corte di appello ha infatti applicato correttamente il principio più recentemente ribadito da questa Corte secondo il quale "in tema di sospensione della prescrizione, il limite di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., non si applica nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore di sessanta giorni, ritenuto adeguato in relazione alle esigenze organizzative dell'Ufficio procedente." (Cass. sez. 3, Sentenza n. 11671 del 24/02/2015, Spignoli, Rv. 263052). In particolare, come affermato da Sez. 3, n. 6362 del 25/10/2018, Rv. 275834 e da Sez. 2, n. 5050, del 19/1/2021, Rv. 280564, ai fini del calcolo dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione, si tiene presente la causa del rinvio (adesione del difensore alla astensione dalle udienze proclamata dall'organismo sindacale di categoria, che rende l'imputato privo di difesa tecnica), non assumendo rilievo il fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, ricorre anche l'assenza dei testimoni indicati dal pubblico ministero; si è chiarito, sul punto, che l'adesione del difensore all'astensione dalla udienza impedisce di assumere ogni iniziativa per verificare l'assenza dei testimoni e di disporre, all'evenienza, il loro accompagnamento coatto. Inoltre, nella sequenza processuale, la verifica della presenza del difensore è, senz'altro, precedente alla verifica della presenza dei testimoni: ciò vuol dire che la liturgia processuale, dinanzi all'assenza del difensore, si arresta ancora prima di verificare l'assenza dei testimoni, arresto che impedisce il possibile esercizio da parte del giudice dei suoi ordinari poteri processuali e, quindi, anche di disporre l'accompagnamento coattivo dei testi assenti ai sensi dell'art. 133 cod. proc. pen. In conclusione, a mente del più recente orientamento giurisprudenziale cui il Collegio ritiene di aderire, anche perché più aderente alle scansioni procedimentali da seguire per la costituzione delle parti, risulta che i rinvii vennero disposti in dipendenza della astensione del difensore dalle udienze, dal che consegue che opera la sospensione dei termini di prescrizione per l'intero periodo, che sommato al termine di prescrizione ordinario (anni sette mesi sei) sposta il termine di prescrizione in data successiva al momento della deliberazione della sentenza qui impugnata. Il motivo di ricorso che sostiene l'opposta ermeneusi e ritenuto "dominante" almeno fino al 2014 (Sez. feriale, n. 46817) non può pertanto stimarsi infondato in maniera manifesta, con le conseguenze in tema di decorso del termine di prescrizione di cui si dirà infra. 1.2. La difesa, con il secondo motivo di ricorso, lamenta violazione della norma incriminatrice e deficit motivazione nella decisione che ha riconosciuto la sussistenza del fatto tipico, valorizzando la alterazione documentale che ha accompagnato la proposta di adesione al contratto di assicurazione (indicazione della classe di merito di provenienza diversa da quella reale). La Corte territoriale ha invece efficacemente argomentato la propria decisione sul punto, valorizzando l'interesse alla contraffazione che poteva ritenersi logicamente sussistente solo in capo al contraente assicurato, mentre la Compagnia, così come l'Agente sono portatori di interesse evidentemente antagonista. La motivazione resa sul punto dal giudice di merito, con giudizio conforme nel doppio grado, non appare pertanto affatto illogica, men che meno in forma manifesta, né viola la disposizione di legge incriminatrice. Resta pertanto integrato lo schema tipico rappresentato dalla norma incriminatrice, secondo l'ermeneusi offerta da questa Corte (Sez. 2, n. 9553 del 04/02/2021, Rv. 280766). 1.3. Non ricorrendo dunque ipotesi di inammissibilità del ricorso, la decisione di merito sull'accertamento del fatto e l'attribuzione della penale responsabilità non cristallizza i suoi effetti alla data di emissione della sentenza di appello (21 giugno 2018). Il decorso del tempo successivo a tale evento può essere efficacemente computato ai fini del calcolo del termine complessivo della prescrizione (Sez. U. n.21 del 22/10/2000, Rv. 217266; più recentemente, Sez. 6, n. 58095, del 30/11/2017, Tornei, Rv. 271965, in motivazione). Pur calcolando il tempo in cui il processo è rimasto sospeso per cause che hanno determinato sospensione del corso della prescrizione, deve quindi dichiararsi la estinzione del reato commesso per la prescrizione intervenuta il 20 settembre 2019. Né, come sopra già argomentato (sub 1.2.), dagli atti sgorga quella evidenza di cause di proscioglimento nel merito che possano legittimare la decisione di proscioglimento nel merito indicata al comma due dell'art. 129 cod. proc. pen. 1.4-5. Il terzo motivo di ricorso, svolto in tema di apodittica commisurazione della sanzione inflitta, ed il quarto, che lamenta l'improvvido ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, restano assorbiti dalla accertata estinzione del reato. 2. Stante la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. 2.1. La parte civile costituita va comunque liquidata come da dispositivo, avendo il Collegio dichiarato inammissibile il motivo speso in ordine alla responsabilità per il fatto-reato produttivo di danno risarcibile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nel presente giudizio, che liquida in euro 3.510,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consi
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