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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 47434/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -C,LACL 429—k.

R.G. 25116_22 Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ex art. 178 e 179 cod.proc.pen., in ordine all'omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio all'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato poiché inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte precedentemente secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "In caso di omesso avviso di fissazione udienza ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato, si configura una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita in udienza dal difensore presente, sicché la mancata proposizione dell'eccezione sana la nullità, a prescindere dal fatto che l'imputato, regolarmente citato, sia presente o meno" (Sez. 5 -, n. 55800 del 03/10/2018, Intoppa, Rv. 274620 - 01) a nulla rilevando la circostanza che era presente un difensore nominato d'ufficio in assenza del difensore di fiducia (Sez.

U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244187 - 01- in motivazione la Corte ha precisato che è onere del difensore presente, anche se nominato d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia regolarmente avvisato e non comparso, verificare se sia stato avvisato anche l'altro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice).

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si duole della contraddittorietà della motivazione in punto di errata valutazione dei dati probatori ai fini dell'accertamento della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituto da mere doglianze in punto di fatto, non scandite da necessaria critica argomentativa e meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con non illogica motivazione.

In particolare, il giudice di merito ha evidenziato come l'imputato non avesse addotto alcuna giustificazione alla mancata produzione dei documenti richiesti, oltre che in sede di accertamento fiscale, anche, successivamente, in sede di interpello da parte del capitano della Guardia di Finanza (cfr. pag. 3), in un contesto nel quale non vi erano dubbi sull'esistenza dei documenti stessi trovati in copia (fatture e altra documentazione) presso altra società (cfr. pag. 2), da cui la conclusione dell'occultamento della documentazione stessa da parte dell'imputato.

Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la violazione di legge per avere il giudice d'appello omesso di dichiarare l'estinzione del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 per prescrizione intervenuta prima della pronuncia della sentenza, è manifestamente infondato (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) in quanto in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui "il delitto di occultamento di documenti contabili ha natura di reato permanente, protraendosi la condotta penalmente rilevante sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale decorre il termine di prescrizione" (Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015, Palermo, Rv. 264676 - 01), accertamento fiscale del 14/06/2012 nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] srl, non rilevando il sequestro delle fatture effettuato nei confronti di altra società (sempre riconducibili all'imputato) [OSCURATO:PERSONA] srl oggetto dell'imputazione di cui al capo A) dichiarata prescritta.

Quindi, contrariamente alle deduzioni difensive e tenuto conto del dies a quo della prescrizione dall'accertamento fiscale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74 del 2000, la prescrizione che matura dopo dieci anni dalla consumazione del reato, che coincide con la data dell'accertamento fiscale, e tenuto conto della sospensione verificata nel giudizio di primo grado, il reato non era al momento della decisione nel merito (la prescrizione maturerà il 14/12/2022).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'11 nov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -C,LACL 429—k. R.G. 25116_22 Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ex art. 178 e 179 cod.proc.pen., in ordine all'omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio all'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato poiché inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte precedentemente secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "In caso di omesso avviso di fissazione udienza ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato, si configura una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita in udienza dal difensore presente, sicché la mancata proposizione dell'eccezione sana la nullità, a prescindere dal fatto che l'imputato, regolarmente citato, sia presente o meno" (Sez. 5 -, n. 55800 del 03/10/2018, Intoppa, Rv. 274620 - 01) a nulla rilevando la circostanza che era presente un difensore nominato d'ufficio in assenza del difensore di fiducia (Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244187 - 01- in motivazione la Corte ha precisato che è onere del difensore presente, anche se nominato d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia regolarmente avvisato e non comparso, verificare se sia stato avvisato anche l'altro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice). Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si duole della contraddittorietà della motivazione in punto di errata valutazione dei dati probatori ai fini dell'accertamento della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituto da mere doglianze in punto di fatto, non scandite da necessaria critica argomentativa e meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con non illogica motivazione. In particolare, il giudice di merito ha evidenziato come l'imputato non avesse addotto alcuna giustificazione alla mancata produzione dei documenti richiesti, oltre che in sede di accertamento fiscale, anche, successivamente, in sede di interpello da parte del capitano della Guardia di Finanza (cfr. pag. 3), in un contesto nel quale non vi erano dubbi sull'esistenza dei documenti stessi trovati in copia (fatture e altra documentazione) presso altra società (cfr. pag. 2), da cui la conclusione dell'occultamento della documentazione stessa da parte dell'imputato. Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la violazione di legge per avere il giudice d'appello omesso di dichiarare l'estinzione del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 per prescrizione intervenuta prima della pronuncia della sentenza, è manifestamente infondato (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) in quanto in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui "il delitto di occultamento di documenti contabili ha natura di reato permanente, protraendosi la condotta penalmente rilevante sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale decorre il termine di prescrizione" (Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015, Palermo, Rv. 264676 - 01), accertamento fiscale del 14/06/2012 nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] srl, non rilevando il sequestro delle fatture effettuato nei confronti di altra società (sempre riconducibili all'imputato) [OSCURATO:PERSONA] srl oggetto dell'imputazione di cui al capo A) dichiarata prescritta. Quindi, contrariamente alle deduzioni difensive e tenuto conto del dies a quo della prescrizione dall'accertamento fiscale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74 del 2000, la prescrizione che matura dopo dieci anni dalla consumazione del reato, che coincide con la data dell'accertamento fiscale, e tenuto conto della sospensione verificata nel giudizio di primo grado, il reato non era al momento della decisione nel merito (la prescrizione maturerà il 14/12/2022). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 nov
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