CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 settembre 2026
Cassazione n. 25711/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] 2 NORD;-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2401/2022depositata il 21/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 2401/2022, pubblicata il 21 giugno 2022, la Corted’appello di Napoli ha accolto l’appello della [OSCURATO:PERSONA] 2 Nord avverso ladecisione di primo grado del Tribunale di Napoli e ha così respintoNumero registro generale 239/2023Numero sezionale 3448/2026Numero di raccolta generale 25711/2026Data pubblicazione 22/09/2026l’originaria domanda con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto accertarsi ilproprio diritto alla mobilità volontaria dalla [OSCURATO:PERSONA] 2 alla [OSCURATO:PERSONA] 3,previo accertamento dell’illegittimità del rifiuto opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] 2alla concessione del nulla osta al trasferimento. La Corte d’appello hacontestualmente rigettato l’appello incidentale dell’Alfano.2. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre l’Alfano sullabase di sette motivi.L’[OSCURATO:PERSONA] 3 resiste con controricorso, mentre la [OSCURATO:PERSONA] 2 è rimastaintimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112, 115,116, 416, 421, 437 c.p.c., 111 Cost., per avere la Corte territorialedichiarato tardive le allegazioni successive alla data di presentazione delricorso di primo grado, così omettendo di considerare la tempestività delladocumentazione depositata nell’ambito di un giudizio cautelaresuccessivamente intrapreso dallo stesso Alfano, documentazione fattaconfluire nel giudizio di merito su autorizzazione del giudice di primogrado.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112, 115,c.p.c., per avere la Corte territoriale negato l’ammissibilità delleallegazioni successive al deposito del ricorso di primo grado, benchél’appellante si fosse limitata a chiedere l’estromissione delle soleallegazioni anteriori.3. Il primo e il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente in quantoinammissibili.3.1. In linea generale, deve convenirsi con il ricorrente sul fatto che nelrito del lavoro l’ammissione, da parte del giudice, di mezzi di provaNumero registro generale 239/2023Numero sezionale 3448/2026Numero di raccolta generale 25711/2026Data pubblicazione 22/09/2026proposti oltre il maturare delle preclusioni - vuoi ai sensi dell’art. 420,quinto comma, c.p.c., perché formati successivamente o perché la partefosse impossibilitata a proporli tempestivamente, vuoi ai sensi dell’art.421 c.p.c., perché ritenuti indispensabili ai fini della decisione – fa sì che,in assenza di specifici motivi d’appello, che contestino tali modalità diacquisizione, i mezzi di prova assunti previa autorizzazione del giudicerestano acquisiti al processo e formano il compendio probatorio sul qualetanto il giudice di primo grado quanto quello dell’eventuale appello devonobasare la propria decisione (v. Cass., Sez. L, Sentenza n. 21909 del25/09/2013).In astratto, dunque, viene meno ai doveri posti dall’art. 115 c.p.c. ilgiudice d’appello, il quale si rifiuti di utilizzare i documenti che una delleparti abbia prodotto oltre il termine previsto dagli artt. 414 e 416 c.p.c. eche siano stati tuttavia ammessi dal giudice di primo grado, per il solofatto della loro produzione oltre i termini delle preclusioni iniziali.3.2. Trattandosi tuttavia di un vizio che attiene alla violazione dellenorme processuali e che dunque è riportabile all’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c., affinché esso possa portare alla nullità della sentenzaimpugnata è necessario che abbia anche i caratteri della decisività, devecioè incidere con certezza o con elevato grado di probabilità sul contenutodella decisione, arrecando un effettivo pregiudizio a chi la denuncia (v.Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32574 del 14/12/2024, Sez. 6 - L, Ordinanzan. 26087 del 15/10/2019).3.3. Ora, nella specie, il ricorrente non specifica in che senso laconsiderazione dei documenti prodotti in primo grado e non considerati dalgiudice d’appello avrebbe condotto quest’ultimo a una diversa decisione.Occorre infatti considerare che la sentenza impugnata - dopo averaffermato la insussistenza di un diritto del pubblico dipendente allamobilità, la necessità del consenso di tutti e tre i soggetti della vicenda (illavoratore e le due amministrazioni interessate dalla mobilità) e laNumero registro generale 239/2023Numero sezionale 3448/2026Numero di raccolta generale 25711/2026Data pubblicazione 22/09/2026discrezionalità delle Amministrazioni nella manifestazione del loro assensoo dissenso al trasferimento, con il limite del rispetto dei canoni di buonafede e correttezza – ha valutato ragionevole la condotta della ASL Napoli 2Nord, la quale aveva manifestato la propria opposizione al trasferimentosulla base della carenza di personale infermieristico presso l’ospedale diappartenenza dell’Alfano e della necessità di garantire i livelli minimi diassistenza di quel presidio.Rispetto a tale valutazione, la documentazione che la Corte d’appello si èrifiutata di esaminare non appare decisiva, poiché si tratta di atti che, senon talvolta del tutto irrilevanti (vedi ad es. l’ordinanza cautelare diaccoglimento del reclamo o l’adeguamento della ASL Napoli 2 Nord a taleprovvedimento), non appaiono in grado di scalfire platealmente – edunque di rendere decisivi i documenti non esaminati - la valutazione disostanziale correttezza della condotta della ASL Napoli 2 Nord, compiutadalla Corte d’appello napoletana.In assenza di un più preciso collegamento tra i singoli documenti nonesaminati e i passaggi della motivazione, che il ricorrente non ha operato,è da ritenere che l’esistenza di disposizioni interne che prevedevano lamigrazione di personale verso il presidio di Ischia, l’esistenza di avvisiinterni di mobilità o la manifestazione di disponibilità di alcuni lavoratori atrasferirsi in quel presidio siano elementi insufficienti a dimostrare chel’ufficio dove l’Alfano lavorava non fosse comunque in sofferenza e chedunque il rifiuto opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] 2 Nord sia stato evidentementepretestuoso.L’assenza di decisività conduce all’inammissibilità dei motivi.4. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 115, 116, 416c.p.c., 30 e 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, 52 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del21 maggio 2018, 19 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 7 aprile 1999, per nonNumero registro generale 239/2023Numero sezionale 3448/2026Numero di raccolta generale 25711/2026Data pubblicazione 22/09/2026avere la Corte d’appello ritenuto che la mobilità volontaria è sottratta alladiscrezionalità delle Amministrazioni interessate.Sostiene il ricorrente che, tanto in forza dell’art. 19 del CCNL CompartoSanità del 7 aprile 1999 quanto in virtù degli artt. 6 e 30 del d.lgs. n. 165del 2001, come novellati dal d.lgs. n. 75 del 2017, la mobilità volontariadel personale non è più assoggettata al nulla osta dell’Amministrazione diprovenienza, essendovi piuttosto il diritto del lavoratore al trasferimento.Ne sarebbe dimostrazione il fatto che il nuovo comma 2 dell’art. 6 deld.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche curanol’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata4.1. Il motivo, inammissibile rispetto alle dedotte violazioni degli artt.115, 116, 416 c.p.c, in quanto non sviluppate nel corpo del motivo, è peril resto infondato.4.2. All’epoca dell’avviso pubblicato dalla [OSCURATO:PERSONA] 3 Sud il 18 marzo 2016,l’art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 richiedeva, per la mobilitàvolontaria all’interno delle Pubbliche amministrazioni, oltre allamanifestazione di volontà del lavoratore, l’assenso tantodell’Amministrazione di appartenenza quanto di quella di destinazione.Tale requisito induceva la giurisprudenza di questa Corte a ricondurre lamobilità volontaria all’istituto della cessione del contratto ex art. 1406c.c., in cui appunto la sostituzione di una parte del contatto richiedel’assenso dell’altra parte (v. per tutte Cass., Sez. L, n. 26265 del28/09/2021, Sez. L, Ordinanza n. 86 del 07/01/2021).Non ha modificato questo assetto il nuovo art. 6, comma 2, terzo periodo,del d.gs. n. 165 del 2001, come introdotto dal d.lgs. n. 75 del 2017.La norma in parola, infatti, lungi dal fondare un diritto dei lavoratori altrasferimento, impone soltanto alle Amministrazioni di razionalizzare ladistribuzione delle risorse umane, attraverso un coordinamento dellamobilità con le procedure di reclutamento, sì da evitare di procedere aNumero registro generale 239/2023Numero sezionale 3448/2026Numero di raccolta generale 25711/2026Data pubblicazione 22/09/2026nuove assunzioni diseconomiche quando sia possibile coprire eventualicarenze di personale mediante procedure di trasferimento.Se dunque può parlarsi di obbligo dell’Amministrazione di intraprendere leprocedure di mobilità e ipotizzare, ricorrendone le condizioni, un diritto alrisarcimento del danno in caso di mancato adempimento di tale obbligo,neanche il nuovo art. 6, comma 2, attribuisce di per sé al singololavoratore un diritto a essere trasferito indipendentemente dallosvolgimento delle procedure, né elimina il requisito dell’assensodell’Amministrazione di appartenenza.Per il periodo interessato dall’avviso cui ha partecipato l’Alfano, restapertanto attuale la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale leposizioni dei lavoratori rispetto alle procedure di mobilità hanno il rango diinteresse legittimo al loro regolare svolgimento, senza attribuzione di undiritto soggettivo al trasferimento, salve le eventuali speciali e piùfavorevoli condizioni dettate dall’avviso o bando di mobilità (Cass., Sez. L,Sentenza n. 19027 del 25/09/2015).Ora, poiché nel caso di specie la procedura è stata avviata dalla ASL Na 3Sud con un bando che richiedeva però il preventivo nulla osta dell’ufficio diprovenienza (nel caso dell’Alfano, la ASL Na 2 Nord) e tale nulla osta nonè stato rilasciato, deve dirsi corretta la sentenza impugnata, la quale, inlinea con quanto tuttora prevede l’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, haescluso la fondatezza della pretesa dell’Alfano.In senso contrario neppure vale l’ulteriore argomento utilizzato dalricorrente, il quale addebita alla sentenza impugnata di aver emarginato lamodifica apportata dal d.l. n. 80 del 2021 all’art. 30 del d.lgs. n. 165 del2001, con la quale il requisito dell’assenso dell’Amministrazione diappartenenza è stato ridimensionato.Tale novella è entrata in vigore il 9 giugno 2021, sicché non può essereapplicata a un avviso di mobilità pubblicato nel 2016 e a una condotta,quella dell’Amministrazione che aveva pubblicato l’avviso e che haNumero registro generale 239/2023Numero sezionale 3448/2026Numero di raccolta generale 25711/2026Data pubblicazione 22/09/2026dichiarato decaduto il ricorrente dalla procedura di mobilità per il mancatoassenso dell’Amministrazione di appartenenza, tenuta nel 2018, quandol’art. 30 tuttora prevedeva tale requisito.4.3. Passando a esaminare il richiamo, operato dal ricorrente, all’art. 19del CCNL integrativo [OSCURATO:PERSONA] del 20 settembre 2001 (il ricorrenteindica la data del 7 aprile 1999, ma in realtà quest’ultima data è quella delCCNL, che è stato poi integrato nel 2001), esso non può dirsi conducente.L’art. 19 effettivamente prevede, al comma 2, che il nulla ostadell’azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entrodieci giorni dalla richiesta, sia sostituito dal preavviso di un mese.Sennonché, tale previsione pattizia, in astratto applicabile rationetemporis alla procedura di mobilità avviata dalla [OSCURATO:PERSONA] 3 (l’avviso dimobilità è del 2016, mentre il nuovo CCNL è entrato in vigore nel maggiodel 2018), determina un sostanziale svuotamento del requisito del previoassenso dell’Amministrazione di appartenenza, previsto all’epoca dall’art.30, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001: se infatti l’Amministrazione ha adisposizione appena dieci giorni per esprimere il nulla osta, trascorsi iquali il trasferimento del lavoratore opera automaticamente sia pure con ilpreavviso di un mese, è evidente che la volontà dell’ente di provenienzaviene a essere fortemente compressa e che le è resa di fatto impossibilequella valutazione sulla compatibilità del trasferimento con le proprieesigenze di personale che è alla base dell’istituto stesso.La norma del contratto integrativo finisce dunque con il porsi in contrastocon la norma contenuta nella fonte legale.Pertanto, come del resto osservato dalla sentenza impugnata sia purfugacemente (all’inizio di pag. 5), la norma del contratto collettivo nonpuò trovare applicazione nei termini voluti dal ricorrente, stante laprevisione contenuta nel comma 2.2. dell’art. 30, secondo la quale icontratti collettivi nazionali possono integrare le disposizioni dei commi 1 e2, ma non porsi in contrasto con esse, a pena di nullità.Numero registro generale 239/2023Numero sezionale 3448/2026Numero di raccolta generale 25711/2026Data pubblicazione 22/09/2026Né vale richiamare, a sostegno della posizione del ricorrente, quantoprevisto dal CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 21 maggio 2018 all’art. 52.Al di là della sua inapplicabilità ratione temporis al caso di specie, non ècorretto, infatti, affermare che tale disposizione abbia abolito ogni termineprima previsto.Al contrario, l’art. 52 - oltre a essere significativamente intitolato“Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria del personale”, conl’evidente intento di rispettare i limiti posti alla contrattazione collettiva dalcitato comma 2.2. dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 - prevedeespressamente il requisito del nulla osta dell’Amministrazione diappartenenza, limitandosi a consentire al lavoratore di partecipare albando anche senza aver ottenuto il nulla osta preventivamente; inoltre, alcomma 3, prevede l’espressa disapplicazione dell’art. 19 del CCNLintegrativo del 20/9/2001, essendo evidentemente dubbia la suacompatibilità con la normativa di rango primario vigente all’epoca.5. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 112, 115,116, 414, 420, 437, per avere la Corte territoriale negato corrispondenzatra quanto da lui richiesto in primo grado e l’oggetto dell’appelloincidentale, così rigettando quest’ultimo.5.1. La censura, di non facile comprensione, è comunque infondata.5.1.1. Da un lato, il ricorrente sembra reiterare le argomentazioni giàspese con il terzo motivo, secondo cui sussisterebbe un diritto dellavoratore pubblico alla mobilità volontaria, dovendosi ritenere superata,alla luce del nuovo testo dell’art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, lagiurisprudenza di legittimità che ciò ha escluso.Rispetto a ciò, non possono che essere ribadite le osservazioni che hannoportato a disattendere quel motivo.5.1.2. Da un altro lato, però, il ricorrente sembra muovere alla sentenzaimpugnata un diverso addebito, ossia quello di aver rigettato l’appelloNumero registro generale 239/2023Numero sezionale 3448/2026Numero di raccolta generale 25711/2026Data pubblicazione 22/09/2026incidentale da lui proposto contro la sentenza di primo grado perché noncoincidente con l’originaria domanda, omettendo di considerare che lamodifica del petitum era stata autorizzata dal giudice di primo grado aseguito dell’ordinanza cautelare che, in sede di reclamo, avevariconosciuto all’Alfano il diritto al trasferimento alla ASL Na 3 Sud.Di qui un richiamo, peraltro del tutto generico, alle norme processualisulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.Neanche da tale punto di vista la censura è accoglibile.Le ordinanze cautelari di accoglimento o di rigetto, emesse primadell’inizio del giudizio di merito o in corso di causa, sono assorbite dallasentenza che chiude il giudizio di merito.Ne deriva, nel caso di specie, che l’ordinanza cautelare di accoglimentodell’istanza dell’Alfano, resa in sede di reclamo, è stata assorbita dallasentenza di primo grado, che peraltro l’ha confermata.Il diritto alla mobilità riconosciuto provvisoriamente all’Alfano trovavadunque la propria fonte nella sentenza di merito di primo grado.Il fatto allora che l’appello incidentale (peraltro di dubbia ammissibilitàvisto che sul punto l’Alfano non era rimasto soccombente bensì vittorioso)fosse basato anche sull’ordinanza cautelare e sull’adeguamento che adessa aveva fatto la ASL Na 2 Nord non imponeva alla Corte d’appello dipronunciarsi anche su di esso, una volta che l’appello principale della ASLera stato accolto, sulla base di ragioni idonee a confutare anche l’appelloincidentale.6. Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1175,1176, 1375, 2697 c.c., 97 Cost., 115, 116 c.p.c., 30 e 6 del d.lgs. n. 165del 2001, 52 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 21 maggio 2018, 19 del CCNLComparto Sanità del 7 aprile 1999, per avere la Corte d’appello ritenutoche il diniego al trasferimento opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] 2 fosse statoopposto nel rispetto delle sue prerogative funzionali, senza violazione delNumero registro generale 239/2023Numero sezionale 3448/2026Numero di raccolta generale 25711/2026Data pubblicazione 22/09/2026principio costituzionale di buon andamento e dei canoni di buona fede ecorrettezza.7. Con il sesto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1175,1176, 1375, 2697 c.c., 97 Cost., 115, 116 c.p.c., 30 e 6 del d.lgs. n. 165del 2001, 52 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 21 maggio 2018, 19 del CCNLComparto Sanità del 7 aprile 1999, per non avere la Corte d’appellogiudicato ininfluente la carenza cronica di personale ai fini del richiestotrasferimento, omettendo di considerare che il posto dell’unità cedutaavrebbe potuto essere coperto a “costo zero” con un’altra unità dipersonale già individuata e dotata di adeguata esperienza professionaleper ricoprirlo.7.1. I motivi sono inammissibili.7.2. Dietro lo schermo della presunta violazione di legge, il ricorrentemira in realtà, anche attraverso la riproduzione di estratti documentali nelcorpo del ricorso, a rimettere in discussione l’apprezzamento di fattocompiuto dalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto sussistenti eadeguate le ragioni poste dalla ASL Na 2 Nord alla base del mancatoassenso alla mobilità dell’Alfano; ciò tuttavia non è consentito nel giudiziodi legittimità, salvi i limiti della motivazione apparente o totalmenteassente o dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il cuisuperamento non è stato qui neppure dedotto.7. Con il settimo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 96 e 88 c.p.c., per avere la Corte d’appello rigettato il motivod’appello incidentale da lui proposto e finalizzato alla condanna della AslNapoli Nord 2 al risarcimento del danno da responsabilità processuale.7.1. Il motivo è infondato, poiché è evidente che il rigetto del motivod’appello incidentale concernente la presunta responsabilità processualedella Asl è una conseguenza dell’accoglimento dell’appello principale.Numero registro generale 239/2023Numero sezionale 3448/2026Numero di raccolta generale 25711/2026Data pubblicazione 22/09/20268. Il ricorso va in conclusione rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della AslNapoli 3 Sud nella misura indicata in dispositivo, mentre nulla va dispostorispetto alla [OSCURATO:PERSONA] 2 Nord, rimasta intimata. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamentodelle spese processuali in favore della [OSCURATO:PERSONA] 3 Sud, liquidandole ineuro 4.000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali del15 % e accessori di legge.Nulla sulle spese rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] 2 Nord.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026.La Presidente([OSCURATO:PERSONA])