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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 luglio 2026

Cassazione n. 23986/2026

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sentate e difese dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], PAOLOZUCCHINALI;- ricorrenti -2026 contro3197 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], MONICA- controricorrente -avverso la sentenza n. 378/2024 della CORTE D'APPELLO diREGGIO CALABRIA, depositata il 24/05/2024 R.G.N. 86/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18637/2024Numero sezionale 3197/2026Numero di raccolta generale 23986/2026Data pubblicazione 23/07/20261.Con sentenza n. 378/2024, pubblicata il 24 maggio 2024, laCorte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenzadi primo grado che aveva accertato la natura subordinata delrapporto di lavoro intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] edicembre 2014, e tra la medesima e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.(EPS) dal 1° gennaio 2015 al 29 dicembre 2016, inquadrando lemansioni svolte in quelle di redattore ordinario ex art. 1 CNLG;1.1.La Corte territoriale, confermando la decisione del [OSCURATO:PERSONA], ha condannato le società, in solido tra loro,al pagamento in favore della Sapone della somma complessivadi € 280.445,87 (di cui € 45.766,10 a titolo di TFR) per il periodo50.332,32 (oltre a € 19.702,97 per indennità sostitutiva dipreavviso).2.

Avverso tale sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. hannoproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso.3.

Entrambe le parti hanno comunicato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2094, 2105, 2222 e 2697 cod. civ. edegli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., censurandosi la sentenzaimpugnata per avere erroneamente accertato la naturasubordinata del rapporto sulla base di criteri asseritamenteininfluenti o irrilevantiNumero registro generale 18637/2024Numero sezionale 3197/2026Numero di raccolta generale 23986/20261.1.

Il motivo è infondato.Data pubblicazione 23/07/2026Va premesso, in punto di ricostruzione processuale della vicendache la Corte di merito, condividendo l’iter decisorio del giudicedi primo grado, ha fondato il proprio convincimento sull'ampiaistruttoria testimoniale, dalla quale è emerso: (a) lo stabile econtinuativo inserimento della Sapone nella redazione delletestate giornalistiche, con postazione fissa e camera oscuradedicate; (b) la partecipazione costante alle riunioni redazionali;(c) lo svolgimento del compito di selezionare e inserirenell'archivio le foto più significative; (d) la collaborazione con iredattori nell'elaborazione della pagina del giornale, mediantel'individuazione concordata delle immagini da inserire a corredodegli articoli; (e) la quotidiana disponibilità della lavoratrice alleesigenze della redazione;1.2.

Occorre rilevare, relativamente alla denunziata violazionedell’art. 2697 cod. civ., che, per consolidata giurisprudenza dilegittimità (ex plurimis, Cass. n. 18092 del 2020), la doglianzarelativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ.è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbiane risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma eche tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.In particolare, poi, con riguardo alla dedotta violazione degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ., va rilevato che una questione diviolazione e falsa applicazione di tali norme non può porsi peruna erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dalgiudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimoabbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti,ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbiadisatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento,Numero registro generale 18637/2024delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti pienaN umero sezionale 3197/2026Numero di raccolta generale 23986/2026prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi diData pubblicazione 23/07/2026prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n.27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960).2.Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte,i caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato, costituitidall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale edal suo assoggettamento ai poteri direttivi e disciplinari deldatore di lavoro, sono i medesimi per qualunque tipo di lavoro,incluso quello giornalistico, pur potendo assumere aspetti eintensità diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezzadelle mansioni esercitate o al contenuto, più o meno intellettualee/o creativo, della prestazione pattuita (cfr. Cass. civ., sez. lav.,sent. n. 20099 del 14 luglio 2021; Cass. civ., sez. lav., sent. n.14832 del 14 luglio 2005).2.1.

In particolare, nel lavoro giornalistico, il carattere dellasubordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolareautonomia qualificanti la prestazione lavorativa, sicché, ai finidell'individuazione del vincolo, rileva specificamentel'inserimento continuativo e organico delle prestazioninell'organizzazione d'impresa (Cass. civ., sez. lav., sent. n.22785 del 7 ottobre 2013; Cass. civ., sez. lav., ord. n. 24439dell'8 agosto 2022).2.2.

Costituisce, altresì, principio consolidato che lasubordinazione non è esclusa dal fatto che il prestatore goda diuna certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto diun orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogodi lavoro, né dalla commisurazione della retribuzione a singoleprestazioni, essendo invece determinante che il giornalista si siatenuto stabilmente a disposizione dell'editore, anchenell'intervallo fra una prestazione e l'altra, per evaderneNumero registro generale 18637/2024richieste variabili e non sempre predeterminate, eseguendoneN umero sezionale 3197/2026Numero di raccolta generale 23986/2026direttive ed istruzioni (Cass. civ., sez. lav., ord. n. 20099/2021Data pubblicazione 23/07/2026cit.).Più recentemente, questa Corte ha ribadito che, in tema dilavoro giornalistico, ai fini della qualificazione del rapporto comesubordinato assume valore determinante lo stabile inserimentodel giornalista o del fotoreporter nell'organizzazione aziendale,che si manifesta attraverso l'inserimento nella programmazioneredazionale; la mancanza di esclusività della prestazionelavorativa non rileva ai fini dell'esclusione della subordinazione,purché vi sia la persistenza nel tempo dell'obbligo del lavoratoredi mantenersi a disposizione del datore di lavoro sotto il poteredirettivo del medesimo e nel rispetto di termini di attuazione talida comportare l'inserimento nell'organizzazione economica efunzionale dell'impresa.

Né valgono ad escludere lasubordinazione elementi quali l'emissione di fatture per ilpagamento delle prestazioni, o la circostanza che il lavoratoresvolga la sua attività anche per una pluralità di committenti(Cass. civ., sez. lav., ord. n. 26466 del 10 ottobre 2024).2.3.

Nel caso di specie, la Corte territoriale – con accertamentoin fatto congruamente motivato e insindacabile in questa sede– ha accertato l'inserimento stabile e continuativo della Saponenella redazione, la sua partecipazione alle riunioni redazionali,lo svolgimento del compito di selezionare le foto e inserirlenell'archivio, la collaborazione nell'elaborazione della pagina delgiornale, nonché la quotidiana disponibilità alle esigenze dellaredazione.

Tali elementi integrano pienamente gli indici dellasubordinazione nell'attività giornalistica secondo i principi soprarichiamati.2.4.

La censura, pur prospettata come violazione di legge, nellasostanza sollecita un riesame del materiale probatorio e unaNumero registro generale 18637/2024rivalutazione dei fatti di causa, non consentiti in sede dNi umero sezionale 3197/2026Numero di raccolta generale 23986/2026legittimità.

Giova evidenziare, peraltro, che si ha doppiaData pubblicazione 23/07/2026conforme non solo quando la decisione di secondo grado èinteramente corrispondente a quella di primo grado, ma anchequando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iterlogico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto dellacausa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiuntoargomentazioni ulteriori per rafforzare o precisare la statuizionegià assunta dal primo giudice come verificatosi nel caso dispecie.3.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 1, 26 e 45 della L. 69/1963, degliartt. 2, 5 e 36 del CNLG e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.,contestando la riconducibilità della prestazione della Sapone allafigura del redattore ordinario e l'applicabilità del CNLG.Il motivo è infondato.3.1.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che ipubblicisti, al pari dei giornalisti professionisti, esercitano laprofessione giornalistica e si distinguono primariamente per ilfatto che il pubblicista può esercitare "altre professioni oimpieghi", a differenza del giornalista professionista la cuiSez.

Unite, sent. n. 1867 del 28 gennaio 2020).3.2.

Con specifico riguardo alla distinzione tra redattore ecollaboratore fisso, la giurisprudenza di questa Corte è fermanel ritenere che la qualifica di redattore si caratterizza per ilparticolare tipo di notizie richieste e per il particolareinserimento nell'organizzazione e programmazione necessariaper la formazione del prodotto finale, con prestazionedell'attività lavorativa quotidiana e con l'osservanza di un orariodi lavoro; per il collaboratore fisso rileva invece la sempliceNumero registro generale 18637/2024continuità dell'apporto, limitato, di regola, ad offrire servizNi umero sezionale 3197/2026Numero di raccolta generale 23986/2026inerenti ad un settore informativo specifico di competenzaData pubblicazione 23/07/2026(Cass. civ., sez. lav., sent. n. 29182 del 13 novembre 2018;Cass. civ., sez. lav., ord. n. 21833 del 2 agosto 2024).3.3.

Ai fini dell'integrazione della qualifica di redattore e dellasua distinzione dalle altre figure di giornalisti, è imprescindibileil requisito della quotidianità della prestazione incontrapposizione alla semplice sua continuità, caratterizzante lafigura del collaboratore fisso (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 3037dell'8 febbraio 2011).3.4.

La Corte territoriale, applicando correttamente i suespostiprincipi, ha accertato – sulla base delle testimonianze assunte,in particolare dei testi Catanese, Verduci e Tiziano – laquotidianità dell'impegno della Sapone, il suo inserimentoconcreto ed effettivo nella redazione, il suo coinvolgimento nellacosiddetta "cucina redazionale", la partecipazione alle riunionidi redazione e il contributo fattivo alla formazione della paginadel quotidiano mediante la selezione delle fotografie e delle c.d.foto-notizie, in stretta coordinazione con gli altri redattori.3.5.

Quanto alla mancata iscrizione della Sapone all'Albo deigiornalisti professionisti, la Corte territoriale ha fatto correttaapplicazione del principio secondo cui, quando il contrattostipulato con un redattore non professionista è nullo perviolazione di norme imperative, per il periodo in cui il rapportoha avuto esecuzione detta nullità non produce effetti ex art.2126 cod. civ. e il lavoratore ha diritto, ai sensi dell'art. 36 Cost.,alla giusta retribuzione, la cui determinazione spetta al giudicedi merito.3.6.

Anche tale motivo, pur formalmente denunciando un erroredi diritto, nella sostanza investe l'apprezzamento del giudice dimerito circa la ricostruzione in fatto della fattispecie concreta,Numero registro generale 18637/2024sollecitando un sindacato che esorbita dai poteri del giudice dNi umero sezionale 3197/2026Numero di raccolta generale 23986/2026legittimità.Data pubblicazione 23/07/20264.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 36 del CNLG, dell'art.2729 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., censurandola determinazione delle differenze retributive per non avere laCorte territoriale tenuto conto dell'orario ridotto previsto per ipubblicisti nelle redazioni decentrate, del contratto aziendale del15 marzo 2000 e delle decurtazioni d'orario conseguenti allaCIGS e ai contratti di solidarietà.Il motivo non merita accoglimento.4.1.

In materia di determinazione della giusta retribuzione aisensi dell'art. 36 Cost., il giudice di merito deve fare riferimento,in via preliminare e quali parametri di commisurazione, allaretribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale dicategoria, dalla quale può motivatamente discostarsi quando lastessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalitàe sufficienza della retribuzione (Cass. civ., sez. lav., ord. n. 5043del 6 marzo 2026; Cass. civ., sez. lav., sent. n. 28320 del 10ottobre 2023).4.2.

La domanda del lavoratore, avente ad oggetto differenzesalariali pretese in base a un contratto collettivo, devepresumersi diretta ad ottenere un'integrazione dellaretribuzione anche ai sensi dell'art. 36 Cost., sicché il giudice dimerito che reputi inoperante, come tale, la disciplina collettivainvocata – non direttamente applicabile al rapporto di lavoro dequo – è tenuto a verificare se spetti al lavoratore l'adeguamentosalariale con riferimento ai criteri posti dalla normacostituzionale, utilizzando a tale fine le tabelle retributive delcontratto collettivo in funzione di mero parametro (Cass. civ.,sez.

VI, ord. n. 14264 dell'8 agosto 2012).Numero registro generale 18637/2024Numero sezionale 3197/20264.3.

Nel caso di specie, la Corte territoriale – avendo acNcuemrertoa dti ora ccolta generale 23986/2026Data pubblicazione 23/07/2026in fatto che la Sapone aveva svolto per almeno 36 oresettimanali le mansioni di redattore – ha correttamenteutilizzato, per la determinazione della retribuzioneproporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost., la retribuzioneminima tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per laqualifica di "redattore ordinario", in conformità alla presunzionedi adeguatezza delle clausole economiche dei contratti collettiviai principi di proporzionalità e sufficienza.4.4.

Quanto alla censura relativa al mancato riconoscimentodell'applicabilità del contratto aziendale del 15 marzo 2000, laCorte di merito ha implicitamente escluso che tale contrattocostituisse un parametro preferibile al CCNL, senza che lericorrenti abbiano adeguatamente allegato le ragioni per cui lacontrattazione aziendale avrebbe dovuto prevalere su quellanazionale ai fini della determinazione della giusta retribuzione.La determinazione della giusta retribuzione operata dal giudicedel merito può formare oggetto del giudizio di cassazione soloper quanto riguarda la violazione dei criteri dettati dalla normacostituzionale per il processo perequativo, restandol'apprezzamento di adeguatezza in concreto riservato al giudicedel merito e, pertanto incensurabile in sede di legittimità.4.5.

Parimenti inammissibile è la censura relativa ai contratti disolidarietà e alla CIGS, trattandosi di questione che attiene allaricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materialeprobatorio: la Corte territoriale ha ritenuto non provatal'osservanza di un orario ridotto da parte della Sapone, e taleaccertamento – congruamente motivato – non è sindacabile insede di legittimità.4.6.

Del tutto correttamente, infine, la Corte di merito haconfermato la quantificazione delle differenze retributiveNumero registro generale 18637/2024operata dal CTU, il quale ha calcolato le somme spettanti aNl umero sezionale 3197/2026Numero di raccolta generale 23986/2026lordo e detratto quanto effettivamente corrisposto allaData pubblicazione 23/07/2026lavoratrice, in conformità al principio – più volte affermato daquesta Corte – secondo cui, in sede di accertamento contabiledelle differenze retributive spettanti a un lavoratore, dallesomme lorde che spettano allo stesso devono essere detratte lesomme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivoimporto, a nulla rilevando che il datore non abbia operato leritenute previdenziali e fiscali prescritte, atteso che ilmeccanismo delle ritenute inerisce a un momento successivo aquello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze e sipone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale ilgiudice chiamato all'accertamento e alla liquidazione non ha ilpotere d'interferire ( Cfr., fra le più recenti, Cass. n. 33643 del2025).9.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, conconseguente condanna delle ricorrenti, in solido tra loro, alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate comein dispositivo.10.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso, ove dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna le ricorrenti, in solido traloro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità infavore della controricorrente, che liquida in € 8000,00 percompensi, oltre a € 200,00 per esborsi, rimborso forfettarioNumero registro generale 18637/2024nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione inN umero sezionale 3197/2026Numero di raccolta generale 23986/2026favore dei difensori antistatari.Data pubblicazione 23/07/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 18637/2024Numero sezionale 3197/2026Numero di raccolta generale 23986/2026Data pubblicazione 23/07/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentate e difese dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], PAOLOZUCCHINALI;- ricorrenti -2026 contro3197 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], MONICA- controricorrente -avverso la sentenza n. 378/2024 della CORTE D'APPELLO diREGGIO CALABRIA, depositata il 24/05/2024 R.G.N. 86/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18637/2024Numero sezionale 3197/2026Numero di raccolta generale 23986/2026Data pubblicazione 23/07/20261.Con sentenza n. 378/2024, pubblicata il 24 maggio 2024, laCorte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenzadi primo grado che aveva accertato la natura subordinata delrapporto di lavoro intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] edicembre 2014, e tra la medesima e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.(EPS) dal 1° gennaio 2015 al 29 dicembre 2016, inquadrando lemansioni svolte in quelle di redattore ordinario ex art. 1 CNLG;1.1.La Corte territoriale, confermando la decisione del [OSCURATO:PERSONA], ha condannato le società, in solido tra loro,al pagamento in favore della Sapone della somma complessivadi € 280.445,87 (di cui € 45.766,10 a titolo di TFR) per il periodo50.332,32 (oltre a € 19.702,97 per indennità sostitutiva dipreavviso).2. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. hannoproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso.3. Entrambe le parti hanno comunicato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2094, 2105, 2222 e 2697 cod. civ. edegli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., censurandosi la sentenzaimpugnata per avere erroneamente accertato la naturasubordinata del rapporto sulla base di criteri asseritamenteininfluenti o irrilevantiNumero registro generale 18637/2024Numero sezionale 3197/2026Numero di raccolta generale 23986/20261.1. Il motivo è infondato.Data pubblicazione 23/07/2026Va premesso, in punto di ricostruzione processuale della vicendache la Corte di merito, condividendo l’iter decisorio del giudicedi primo grado, ha fondato il proprio convincimento sull'ampiaistruttoria testimoniale, dalla quale è emerso: (a) lo stabile econtinuativo inserimento della Sapone nella redazione delletestate giornalistiche, con postazione fissa e camera oscuradedicate; (b) la partecipazione costante alle riunioni redazionali;(c) lo svolgimento del compito di selezionare e inserirenell'archivio le foto più significative; (d) la collaborazione con iredattori nell'elaborazione della pagina del giornale, mediantel'individuazione concordata delle immagini da inserire a corredodegli articoli; (e) la quotidiana disponibilità della lavoratrice alleesigenze della redazione;1.2. Occorre rilevare, relativamente alla denunziata violazionedell’art. 2697 cod. civ., che, per consolidata giurisprudenza dilegittimità (ex plurimis, Cass. n. 18092 del 2020), la doglianzarelativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ.è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbiane risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma eche tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.In particolare, poi, con riguardo alla dedotta violazione degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ., va rilevato che una questione diviolazione e falsa applicazione di tali norme non può porsi peruna erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dalgiudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimoabbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti,ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbiadisatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento,Numero registro generale 18637/2024delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti pienaN umero sezionale 3197/2026Numero di raccolta generale 23986/2026prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi diData pubblicazione 23/07/2026prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n.27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960).2.Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte,i caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato, costituitidall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale edal suo assoggettamento ai poteri direttivi e disciplinari deldatore di lavoro, sono i medesimi per qualunque tipo di lavoro,incluso quello giornalistico, pur potendo assumere aspetti eintensità diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezzadelle mansioni esercitate o al contenuto, più o meno intellettualee/o creativo, della prestazione pattuita (cfr. Cass. civ., sez. lav.,sent. n. 20099 del 14 luglio 2021; Cass. civ., sez. lav., sent. n.14832 del 14 luglio 2005).2.1. In particolare, nel lavoro giornalistico, il carattere dellasubordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolareautonomia qualificanti la prestazione lavorativa, sicché, ai finidell'individuazione del vincolo, rileva specificamentel'inserimento continuativo e organico delle prestazioninell'organizzazione d'impresa (Cass. civ., sez. lav., sent. n.22785 del 7 ottobre 2013; Cass. civ., sez. lav., ord. n. 24439dell'8 agosto 2022).2.2. Costituisce, altresì, principio consolidato che lasubordinazione non è esclusa dal fatto che il prestatore goda diuna certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto diun orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogodi lavoro, né dalla commisurazione della retribuzione a singoleprestazioni, essendo invece determinante che il giornalista si siatenuto stabilmente a disposizione dell'editore, anchenell'intervallo fra una prestazione e l'altra, per evaderneNumero registro generale 18637/2024richieste variabili e non sempre predeterminate, eseguendoneN umero sezionale 3197/2026Numero di raccolta generale 23986/2026direttive ed istruzioni (Cass. civ., sez. lav., ord. n. 20099/2021Data pubblicazione 23/07/2026cit.).Più recentemente, questa Corte ha ribadito che, in tema dilavoro giornalistico, ai fini della qualificazione del rapporto comesubordinato assume valore determinante lo stabile inserimentodel giornalista o del fotoreporter nell'organizzazione aziendale,che si manifesta attraverso l'inserimento nella programmazioneredazionale; la mancanza di esclusività della prestazionelavorativa non rileva ai fini dell'esclusione della subordinazione,purché vi sia la persistenza nel tempo dell'obbligo del lavoratoredi mantenersi a disposizione del datore di lavoro sotto il poteredirettivo del medesimo e nel rispetto di termini di attuazione talida comportare l'inserimento nell'organizzazione economica efunzionale dell'impresa. Né valgono ad escludere lasubordinazione elementi quali l'emissione di fatture per ilpagamento delle prestazioni, o la circostanza che il lavoratoresvolga la sua attività anche per una pluralità di committenti(Cass. civ., sez. lav., ord. n. 26466 del 10 ottobre 2024).2.3. Nel caso di specie, la Corte territoriale – con accertamentoin fatto congruamente motivato e insindacabile in questa sede– ha accertato l'inserimento stabile e continuativo della Saponenella redazione, la sua partecipazione alle riunioni redazionali,lo svolgimento del compito di selezionare le foto e inserirlenell'archivio, la collaborazione nell'elaborazione della pagina delgiornale, nonché la quotidiana disponibilità alle esigenze dellaredazione. Tali elementi integrano pienamente gli indici dellasubordinazione nell'attività giornalistica secondo i principi soprarichiamati.2.4. La censura, pur prospettata come violazione di legge, nellasostanza sollecita un riesame del materiale probatorio e unaNumero registro generale 18637/2024rivalutazione dei fatti di causa, non consentiti in sede dNi umero sezionale 3197/2026Numero di raccolta generale 23986/2026legittimità. Giova evidenziare, peraltro, che si ha doppiaData pubblicazione 23/07/2026conforme non solo quando la decisione di secondo grado èinteramente corrispondente a quella di primo grado, ma anchequando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iterlogico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto dellacausa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiuntoargomentazioni ulteriori per rafforzare o precisare la statuizionegià assunta dal primo giudice come verificatosi nel caso dispecie.3. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 1, 26 e 45 della L. 69/1963, degliartt. 2, 5 e 36 del CNLG e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.,contestando la riconducibilità della prestazione della Sapone allafigura del redattore ordinario e l'applicabilità del CNLG.Il motivo è infondato.3.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che ipubblicisti, al pari dei giornalisti professionisti, esercitano laprofessione giornalistica e si distinguono primariamente per ilfatto che il pubblicista può esercitare "altre professioni oimpieghi", a differenza del giornalista professionista la cuiSez. Unite, sent. n. 1867 del 28 gennaio 2020).3.2. Con specifico riguardo alla distinzione tra redattore ecollaboratore fisso, la giurisprudenza di questa Corte è fermanel ritenere che la qualifica di redattore si caratterizza per ilparticolare tipo di notizie richieste e per il particolareinserimento nell'organizzazione e programmazione necessariaper la formazione del prodotto finale, con prestazionedell'attività lavorativa quotidiana e con l'osservanza di un orariodi lavoro; per il collaboratore fisso rileva invece la sempliceNumero registro generale 18637/2024continuità dell'apporto, limitato, di regola, ad offrire servizNi umero sezionale 3197/2026Numero di raccolta generale 23986/2026inerenti ad un settore informativo specifico di competenzaData pubblicazione 23/07/2026(Cass. civ., sez. lav., sent. n. 29182 del 13 novembre 2018;Cass. civ., sez. lav., ord. n. 21833 del 2 agosto 2024).3.3. Ai fini dell'integrazione della qualifica di redattore e dellasua distinzione dalle altre figure di giornalisti, è imprescindibileil requisito della quotidianità della prestazione incontrapposizione alla semplice sua continuità, caratterizzante lafigura del collaboratore fisso (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 3037dell'8 febbraio 2011).3.4. La Corte territoriale, applicando correttamente i suespostiprincipi, ha accertato – sulla base delle testimonianze assunte,in particolare dei testi Catanese, Verduci e Tiziano – laquotidianità dell'impegno della Sapone, il suo inserimentoconcreto ed effettivo nella redazione, il suo coinvolgimento nellacosiddetta "cucina redazionale", la partecipazione alle riunionidi redazione e il contributo fattivo alla formazione della paginadel quotidiano mediante la selezione delle fotografie e delle c.d.foto-notizie, in stretta coordinazione con gli altri redattori.3.5. Quanto alla mancata iscrizione della Sapone all'Albo deigiornalisti professionisti, la Corte territoriale ha fatto correttaapplicazione del principio secondo cui, quando il contrattostipulato con un redattore non professionista è nullo perviolazione di norme imperative, per il periodo in cui il rapportoha avuto esecuzione detta nullità non produce effetti ex art.2126 cod. civ. e il lavoratore ha diritto, ai sensi dell'art. 36 Cost.,alla giusta retribuzione, la cui determinazione spetta al giudicedi merito.3.6. Anche tale motivo, pur formalmente denunciando un erroredi diritto, nella sostanza investe l'apprezzamento del giudice dimerito circa la ricostruzione in fatto della fattispecie concreta,Numero registro generale 18637/2024sollecitando un sindacato che esorbita dai poteri del giudice dNi umero sezionale 3197/2026Numero di raccolta generale 23986/2026legittimità.Data pubblicazione 23/07/20264. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 36 del CNLG, dell'art.2729 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., censurandola determinazione delle differenze retributive per non avere laCorte territoriale tenuto conto dell'orario ridotto previsto per ipubblicisti nelle redazioni decentrate, del contratto aziendale del15 marzo 2000 e delle decurtazioni d'orario conseguenti allaCIGS e ai contratti di solidarietà.Il motivo non merita accoglimento.4.1. In materia di determinazione della giusta retribuzione aisensi dell'art. 36 Cost., il giudice di merito deve fare riferimento,in via preliminare e quali parametri di commisurazione, allaretribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale dicategoria, dalla quale può motivatamente discostarsi quando lastessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalitàe sufficienza della retribuzione (Cass. civ., sez. lav., ord. n. 5043del 6 marzo 2026; Cass. civ., sez. lav., sent. n. 28320 del 10ottobre 2023).4.2. La domanda del lavoratore, avente ad oggetto differenzesalariali pretese in base a un contratto collettivo, devepresumersi diretta ad ottenere un'integrazione dellaretribuzione anche ai sensi dell'art. 36 Cost., sicché il giudice dimerito che reputi inoperante, come tale, la disciplina collettivainvocata – non direttamente applicabile al rapporto di lavoro dequo – è tenuto a verificare se spetti al lavoratore l'adeguamentosalariale con riferimento ai criteri posti dalla normacostituzionale, utilizzando a tale fine le tabelle retributive delcontratto collettivo in funzione di mero parametro (Cass. civ.,sez. VI, ord. n. 14264 dell'8 agosto 2012).Numero registro generale 18637/2024Numero sezionale 3197/20264.3. Nel caso di specie, la Corte territoriale – avendo acNcuemrertoa dti ora ccolta generale 23986/2026Data pubblicazione 23/07/2026in fatto che la Sapone aveva svolto per almeno 36 oresettimanali le mansioni di redattore – ha correttamenteutilizzato, per la determinazione della retribuzioneproporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost., la retribuzioneminima tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per laqualifica di "redattore ordinario", in conformità alla presunzionedi adeguatezza delle clausole economiche dei contratti collettiviai principi di proporzionalità e sufficienza.4.4. Quanto alla censura relativa al mancato riconoscimentodell'applicabilità del contratto aziendale del 15 marzo 2000, laCorte di merito ha implicitamente escluso che tale contrattocostituisse un parametro preferibile al CCNL, senza che lericorrenti abbiano adeguatamente allegato le ragioni per cui lacontrattazione aziendale avrebbe dovuto prevalere su quellanazionale ai fini della determinazione della giusta retribuzione.La determinazione della giusta retribuzione operata dal giudicedel merito può formare oggetto del giudizio di cassazione soloper quanto riguarda la violazione dei criteri dettati dalla normacostituzionale per il processo perequativo, restandol'apprezzamento di adeguatezza in concreto riservato al giudicedel merito e, pertanto incensurabile in sede di legittimità.4.5. Parimenti inammissibile è la censura relativa ai contratti disolidarietà e alla CIGS, trattandosi di questione che attiene allaricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materialeprobatorio: la Corte territoriale ha ritenuto non provatal'osservanza di un orario ridotto da parte della Sapone, e taleaccertamento – congruamente motivato – non è sindacabile insede di legittimità.4.6. Del tutto correttamente, infine, la Corte di merito haconfermato la quantificazione delle differenze retributiveNumero registro generale 18637/2024operata dal CTU, il quale ha calcolato le somme spettanti aNl umero sezionale 3197/2026Numero di raccolta generale 23986/2026lordo e detratto quanto effettivamente corrisposto allaData pubblicazione 23/07/2026lavoratrice, in conformità al principio – più volte affermato daquesta Corte – secondo cui, in sede di accertamento contabiledelle differenze retributive spettanti a un lavoratore, dallesomme lorde che spettano allo stesso devono essere detratte lesomme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivoimporto, a nulla rilevando che il datore non abbia operato leritenute previdenziali e fiscali prescritte, atteso che ilmeccanismo delle ritenute inerisce a un momento successivo aquello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze e sipone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale ilgiudice chiamato all'accertamento e alla liquidazione non ha ilpotere d'interferire ( Cfr., fra le più recenti, Cass. n. 33643 del2025).9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, conconseguente condanna delle ricorrenti, in solido tra loro, alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate comein dispositivo.10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso, ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti, in solido traloro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità infavore della controricorrente, che liquida in € 8000,00 percompensi, oltre a € 200,00 per esborsi, rimborso forfettarioNumero registro generale 18637/2024nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione inN umero sezionale 3197/2026Numero di raccolta generale 23986/2026favore dei difensori antistatari.Data pubblicazione 23/07/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 18637/2024Numero sezionale 3197/2026Numero di raccolta generale 23986/2026Data pubblicazione 23/07/2026
Sentenza Cassazione n. 23986/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris