CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39020/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalle parti civili: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita dei ricorsi. uditi i difensori: - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso depositando conclusioni scritte unitamente alla nota spese. - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PAOLA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e nota spese alle quali si è riportato. - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, difensori di [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma, con le circostanze at- tenuanti generiche valutate equivalenti all'aggravante contestata, condannava Au- relio [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione, oltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per due anni in quanto lo rite- neva colpevole del reato di cui all'art. 589, co. 2, cod. pen. per avere cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] con colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, nonché nella violazione della disciplina della circolazione stradale (artt. 140-154 e 176 cod. strada) perché, alla guida del trattore agricolo [OSCURATO:PERSONA] T6020 (telaio n. 03487) transitava dalla corsia di destra a quella di sinistra della rampa di im- missione della SS 2 bis per attraversare la zona zebrata, al fine di immettersi nella carreggiata di scorrimento principale del [OSCURATO:PERSONA], direzione Cas- sia, effettuando la manovra in violazione della segnaletica orizzontale e senza ve- rificare che non sopraggiungessero altri veicoli, così urtando con la ruota anteriore sinistra la fiancata laterale posteriore destra del motociclo Honda SH (targato DB 07208), condotto dal Curzi, che rovinava a terra assieme ai motociclo, riportando lesioni di tale gravità da determinarne il decesso durante il trasporto presso il nosocomio "Sant'Andrea ". [OSCURATO:PERSONA], il 16 giugno 2008. Con la stessa sentenza erano state adottate le statuizioni civili in favore delle parti civili costituite provvedendosi alla liquidazione del solo danno non patrimo- niale, in via equitativa nelle misure di seguito specificate in favore rispettivamente di: Romolo CURZI, euro 154.000; Rossella SOMMAR°, euro 154.000; Stefano CURZI, euro 50.000; Emanuela CURZI, euro 50.000; Claudia .5.;[OSCURATO:PERSONA], euro 250.00000, oltreché per tutti alla liquidazione delle spese ed onorari di lite. Sull'appello dell'imputato, la Corte di Appello di Roma, in riforma della sen- tenza di primo grado, con sentenza del 5/3/2021 riduceva la pena, ritenuto il concorso di colpa della vittima nella misura del 30%, con le già concesse circo- stanze attenuanti generiche, ad anni uno e mesi sei di reclusione. Riduceva, al- tresì, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di anni uno e mesi sei; conferma le statuizioni civili riducendo l'entità delle somme liquidate, da ritenersi a titolo di provvisionale, nella misura complessiva di euro 450.000/00 (quattrocentocinquantamila) euro 100.000 per ciascuno dei genitori; euro 170.000 perda convivente; euro 40.000 per ciascuno dei due fratelli. Condannava, altresì, l'imputato a rifondere alle parti civili costituite le spese sostenute in quel grado. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. , le sottoindicate parti civili: • CURZI Romolo, SOMMARO Rossella, CURZI Stefano e CURZI Ema- nuela, rispettivamente padre, madre, fratello e sorella della vittima (Avv. [OSCURATO:PERSONA] ri n i) Con un primo motivo, il difensore ricorrente deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione al riconosciuto concorso di colpa della vittima e alla conseguente decurtazione delle statuizioni civili determi- nate dal giudice di primo grado ex art. 538 co. 2 cod. proc. pen., ossia con liqui- dazione definitiva in via equitativa del danno non patrimoniale da perdita parentale e con remissione degli atti al giudice civile per la quantificazione del danno patri- moniale, avendo provveduto la Corte territoriale a rideterminare le somme già liquidate imputandole interamente a titolo di provvisionale e a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale, motivando su! punto in ordine all'unitarietà del danno da fatto illecito perché ritenute "eccessive" in considerazione del riconosciuto con- corso di colpa della persona offesa, con conseguente interesse delle parti civili all'impugnazione dovendo provvedere ad un ingiusto effetto restitutorio alla com- pagnia di assicurazione che aveva provveduto alla liquidazione del danno non pa- trimoniale e non potendo accedere a quello patrimoniale, stante l'accertata convi- venza della persona offesa con la restante parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo di ricorso si assume violazione di legge in relazione all'art. 43 e 589 co. 2 cod. pen. e 140, 141 e 142 cod. strada, non essendo stato indicato, ai fini del giudizio sulla responsabilità colposa, quale avrebbe dovuto es- sere il cd. comportamento alternativo lecito idoneo a scongiurare l'evento e su cui è stato determinato il concorso di colpa di Curzi. • [OSCURATO:PERSONA] Claudia, convivente della vittima (Avv. [OSCURATO:PERSONA] longo, Foro di Roma), La ricorrente deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento all'art. 546, co. 1, lett. e) cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla formazione del giudizio sul concorso di colpa della persona offesa, cui si sarebbe pervenuti a seguito di un travisamento delle prove assunte nel corso del dibattimento di primo grado e confluite nell'at- tribuire alla sola condotta di [OSCURATO:PERSONA] il determinarsi dell'evento, essendosi in partico- lare omesso di considerare come l'osservanza della disciplina prevista dal DM 10 luglio 2002 sulle cautele da adottarsi per i cantieri fissi e mobili (nel caso di specie, omessa) avrebbe potuto neutralizzare il rischio dovuto al comportamento della vittima. Tutti chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I proposti ricorsi sono inammissibili. 2. Ed invero, occorre partire da un dato incontrovertibile, ovvero che la sen- tenza di secondo grado, sull'appello proposto dall'imputato, ha modificato la prima pronuncia per il solo aspetto del riconoscimento del concorso di colpa della persona offesa nella misura del 30%, con un conseguente attenuamento del trattamento sanzionatorio per l'imputato, confermando le statuizioni civili, ma riducendone gli importi e specificando che gli stessi devono intendersi a titolo di provvisionale. I ricorsi sono, dunque, inammissibili, nel solco dell'ormai consolidato orienta- mento di questa Corte di legittimità secondo cui è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione della parte civile volto a censurare l'accerta- mento del giudice di merito in ordine al concorso di colpa della vittima nella de- terminazione causale dell'evento, trattandosi di accertamento che non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno (Sez. 4, n. 17219 del 20/3/2019, M., Rv. 275874; conf. Sez. 4, n. 4607 del 20/9/2017, dep. 2018, Rv. 271953). Tale orientamento si è ormai conformato a quello delle sezioni civili di questa Suprema Corte, secondo cui l'efficacia di giudicato della condanna penale di una delle parti che partecipano al giudizio civile, risarcitorio e restitutorio, investe, ex art. 651 cod. proc. pen., solo la condotta del condannato e non il fatto commesso dalla persona offesa, pur costituita parte civile, anche se l'accertamento della re- sponsabilità abbia richiesto la valutazione della correlata condotta della vittima (Sez. civ. 3, n. 1665 del 29/01/2016 - Rv. 638322 - 01) Del resto, altrettanto consolidato è l'orientamento di questa Corte di legitti- mità secondo cui la determinazione della provvisionale, in sede penale, ha carat- tere meramente delibativo e può farsi in base a giudizio presuntivo, derivandone che detta valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto e conseguendone che il rela- tivo provvedimento non è impugnabile per cassazione in quanto, per sua natura pronuncia provvisoria ed insuscettibile di passare in giudicato, destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento del danno (così Sez. Un. n. 2246 del 19/12/1990 dep. il 1991, Capelli, Rv. 186722; conf. Sez. 5, n. 40410 del 18/3/2004, Farina ed altri, Rv. 230105; Sez. 5, n. 5001 del 17/1/2007, Mearini ed altro, Rv. 236068; Sez. 4, n. 34791 del 23/6/2010, Mazzamurro, Rv. 248348; Sez. 5, n. 32899 del 25/5/2011, Mapelli e altri, Rv. 250934; Sez. 2, n. 49016 del 6/11/2014, Patricola ed altri, Rv. 261054; Sez. 3, n. 18663 del 27/1/2015, D.G., Rv. 263486; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C. e G., Rv. 261536). 3. Peraltro, per come proposti, i ricorsi si palesano manifestamente infondati a fronte di un impianto argomentativo del provvedimento impugnato che appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Quanto a quello proposto nell'interesse della convivente della vittima, [OSCURATO:PERSONA], lo stesso è tale non solo perché certamente improntato sul giudizio di responsabilità rispetto alla valutazione delle prove, ma proprio perché non tiene conto di come il ragionamento probatorio in esame sia comprensivo del giudizio sulle violazioni delle cautele necessarie per l'organizzazione del lavoro e dell'ob- bligo giuridico in capo a [OSCURATO:PERSONA] di esigere che la manovra venisse effettuata in con- dizioni di massima sicurezza (tanto che la stessa Corte dà atto come già il giudice di prime cure abbia rinviato gli atti al PM per l'accertamento di eventuali respon- sabilità sullo svolgimento dei lavori), per trarne comunque un giudizio di addebito colposo in capo a Curzi in grado di attenuare il grado di colpa dell'imputato. Un motivo di gravame così articolato, pertanto, si palesa generico e aspecifico, in quanto non indicativo di una critica argomentata al percorso motivazionale del provvedimento impugnato in cui si tiene conto di come eventuali ulteriori omissioni (in merito di segnaletica, di cautele nei cantieri mobili, del mancato rifiuto da parte di [OSCURATO:PERSONA] a porre in essere una manovra pericolosa) non incidano sulla condotta colposa da ascriversi alla vittima 4. Analogamente, i! ricorso proposto nell'interesse del nucleo familiare origi- nario della vittima censura con il primo motivo la ricostruzione della dinamica del sinistro prospettando un travisamento della prova, sia in ordine alla possibilità che la vittima - in fase di sorpasso a bordo del proprio motociclo - avesse già superato i due mezzi che seguivano il capofila con cui ha impattato, sia in ordine al diffe- renziale di velocità tra i due veicoli (l'autocarro e il motociclo) che, proprio perché non correttamente valutato, ha portato erroneamente a ritenere che l'imputato abbia compiuto la manovra di spostamento della macchina operatrice dalla corsia di destra a quella di sinistra lentamente, piuttosto che in modo repentino. Ciò facendo, tuttavia, i ricorrenti non considerano come tali dati fattuali non rientrino per la Corte territoriale nel novero di un'informazione inesistente o di una prova non valutata, quanto piuttosto siano la conseguenza dell'elaborazione di un ragionamento deduttivo fondato sulle evidenze istruttorie acquisite (la ricostru- zione planimetrica del consulente del P.M., i limiti di velocità esistenti, le caratte- ristiche del cantiere mobile dotato di pannello posteriore luminoso, il punto d'urto e altro), indi frutto di una valutazione rimessa al giudizio discrezionale del giudice di merito, non sindacabile come vizio di motivazione in assenza di precisi difetti nel percorso argomentativo adottato, posto che, proprio in considerazione delle doglienza difensive, va osservato che la Corte parte proprio dalla considerazione per cui la manovra di [OSCURATO:PERSONA], ancorché lenta e non repentina, si sia comunque og- gettivamente trasformata in una turbativa della circolazione, rapportandola tutta- via logicamente, ai fini del concorso di colpa, con una condotta della persona offesa oltremodo non prudente, non solo perché il motociclo di Curzi viaggiava ad una velocità (78 km/h), per quanto contenuta nei limiti di 90 km/h, comunque supe- riore ai 60 km/h indicata sulla rampa di immissione, ma soprattutto perché la stessa non era adeguata alla peculiarità della situazione, stante una manovra di sorpasso di un cantiere mobile composto da tre automezzi, ai fine di impegnare lo svincolo di uscita, aggravata dall'orario notturno e dall'assenza di illuminazione pubblica. La sentenza impugnata si colloca, pertanto, nel solco della consolidata giuri- sprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, de- terminazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (ex multis Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679; Sez. 4, n. 10335 del 10/2/2009, Pulcini, non mass.; Sez. 4, n. 43403 del 17/10/2007, Azzarito, Rv. 238321). E in altra condivisibile pronuncia si è chiarito che sono sottratti al sindacato di legitti- mità, se sorretti da adeguata motivazione, gli apprezzamenti di fatto necessari alla ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia quali la valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, l'accertamento delle relative responsabilità e la determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente (Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Tarquini, Rv. 245294). Manifestamente infondato è anche il secondo motivo attinente alla mancata individuazione del comportamento alternativo lecito da parte di Curzi tale da evi- tare l'evento, che peraltro si palesa generico ed aspecifico. E' pacifico, infatti, che la violazione della regola cautelare e la sussistenza del nesso di condizionamento tra la condotta e l'evento non sono sufficienti per ravvi- sare l'addebito colposo, in quanto occorre anche chiedersi, necessariamente, se l'evento derivatone rappresenti o meno la "concretizzazione" del rischio che la re- gola stessa mirava a prevenire (cfr. questa Sez. 4 n. 43966 del 06/11/2009, rv. 245526). Difetta, in altri termini, l'evitabilità e quindi la colpa„ quando l'evento si sarebbe comunque verificato anche qualora l'agente avesse agito nel rispetto delle regole cautelari. Ciò nondimeno, nel caso in esame, la Corte territoriale appare avere operato un buon governo dei suddetti principi che regolano l'individuazione della colpa ex art. 43 cod. pen. e, nel caso di Curzi, del concorso di colpa, essendosi la stessa soffermata ad accertare come una condotta di guida prudente, non in violazione delle regole cautelari che si addebitano come violate (art. 140 cod. strada per cui ogni utente della strada deve comportarsi con l'ordinaria prudenza e diligenza in modo da salvaguardare la sicurezza stradale e art. 141 e 142 cod. strada sulla regolazione della velocità), avrebbe avuto significative probabilità, in base ad un giudizio ex ante, di scongiurare l'evento, in quanto, ad avviso della Corte territo- riale, se Curzi avesse condotto il motociclo non solo sul limite di lì a poco vigente (km/78 anziché 60), ma soprattutto in relazione alle peculiarità della situazione, si sarebbe trovato in una situazione ben diversa, con maggiori capacità di reazione, nel momento in cui ha improntato la frenata, oramai tardiva e inefficace, per su- perare il pericolo provocato dalla manovra di [OSCURATO:PERSONA] di attraversamento da destra a sinistra delle due corsie di marcia di pertinenza dello svincolo di uscita (espressa- mente: "il conducente del motociclo quando inizia a percepire la manovra di con- versione della macchina operatrice dista venti metri o poco più dalla stessa, uno spazio che, ad una velocità più prudente ed adeguata alle circostanze, gli avrebbe consentito indubbiamente molto di più, ma che, a quella velocità rischiava, come purtroppo è stato, di condannarlo.."). 5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle parti civili ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi