CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 33030/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto aggravato di energia elettrica; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la responsabilità dell'imputato per mancanza della prova in ordine alla sussistenza del reato, è pedissequamente reiterativo di quello proposto con l'appello ed è già stato adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito (si veda pagg. 3 e 4); inoltre, la doglianza proposta è finalizzata a prefigurare una alternativa rilettura delle fonti probatorie, al fine di giungere ad una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che censura la violazione del principio del ne bis in idem, oltre a risultare pedissequamente reiterativo del corrispondente motivo d'appello, è manifestamente infondato, in quanto denunzia violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali. In tutta evidenza, infatti, appaiono sostanzialmente distinte le condotte contestate con il provvedimento impugnato (n. 3083/2020) e con la sentenza invocata dalla parte ricorrente (n. 331/2019) Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente