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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 33404/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30298-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 54, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1559/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 09/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 28.10.2009 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia, la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] per sentirla dichiarare gravemente inadempiente al contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoscritto in data 23.10.2007, con il quale le parti avevano convenuto una penale, a carico della parte che con il proprio inadempimento avesse impedito il perfezionamento della progettata compravendita, nella misura fissa di C

190.000. L'attore esponeva di aver versato alcuni acconti e di aver diritto a riceverli in restituzione, oltre alla penale di cui anzidetto.

La società convenuta si costituiva, resistendo alla domanda e spiegando domanda riconvenzionale per l'accertamento del grave inadempimento del promissario acquirente, con condanna del medesimo al risarcimento del danno ed al pagamento della penale convenzionalmente fissata.

Con sentenza n. 1900/2014 il Tribunale rigettava la domanda principale, accoglieva la riconvenzionale, riduceva la penale in ragione del 70%, compensava le somme in dare ed in avere e condannava il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della differenza dovuta alla società convenuta.

Interponeva appello avverso detta decisione la società [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla riduzione della penale, mentre il [OSCURATO:PERSONA] resisteva al gravame spiegando appello incidentale.

Con la sentenza impugnata, n. 1559/2019, la Corte di Appello di Bari accoglieva in parte l'appello principale, Ric. 2019 n. 30298 sez.

M2 - ud. 10-06-2021 -2- limitando la riduzione della penale nella sola misura del 50%, rigettando invece l'impugnazione incidentale.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], spiegando ricorso incidentale affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA', o comunque RIGETTO, del ricorso, articolato in due motivi, proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, in parziale accoglimento del gravame principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA].

Te. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la decisione di prime cure del Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia, ed in totale reiezione dell'appello incidentale proposto avverso la medesima decisione da [OSCURATO:PERSONA], ha condannato la società appellante principale a restituire all'appellante incidentale la somma di C 102.500 oltre interessi dalla domanda. [OSCURATO:PERSONA] aveva evocato in giudizio la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. allegandone il grave inadempimento al contratto preliminare di compravendita intercorso tra le parti in data 23.10.2007, in virtù del quale la società convenuta si era obbligata a vendere, ed il [OSCURATO:PERSONA] ad acquistare, un immobile in corso di costruzione.

In base a detto contratto, che prevedeva una serie di pagamenti a date fisse, il termine del 30.9.2008 per la stipula del rogito di compravendita ed una penale, a carico della parte inadempiente, di C 190.000, il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la restituzione degli acconti versati, il Ric. 2019 n. 30298 sez.

M2 - ud. 10-06-2021 v -3- pagamento della penale ed il risarcimento del danno.

A detta domanda aveva resistito la società promittente venditrice allegando a sua volta l'inadempimento del [OSCURATO:PERSONA], che non aveva rispettato le scadenze indicate nel preliminare per i vari acconti.

Il Tribunale aveva dichiarato risolto il contratto preliminare per grave inadempimento del promissario acquirente; aveva ritenuto sproporzionata, e ridotto del 70%, la penale contrattualmente prevista; ed aveva quindi condannato la promittente venditrice alla restituzione degli acconti ricevuti, al netto della penale residua dovuta dal [OSCURATO:PERSONA], per un importo finale pari ad C 147.500 oltre interessi dalla domanda.

A seguito di appello interposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte pugliese ha rimeditato la riduzione della penale operata dal Tribunale, limitando la riduzione della clausola soltanto al 50%, ed ha quindi nuovamente operato la compensazione tra poste in dare ed in avere, condannando la società appellante alla restituzione del minor importo di C

102.500. Il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] contesta il fatto che la Corte di Appello avrebbe ridotto la penale prevista nel contratto sottoscritto tra le parti tenendo conto del danno subito dalla parte non inadempiente, e non invece del suo interesse all'adempimento, è inammissibile, o comunque infondato.

Trattandosi infatti di fattispecie avente ad oggetto un adempimento parziale, la Corte territoriale ha considerato l'importo residuo che la parte inadempiente avrebbe dovuto versare a quella non inadempiente non già come parametro di quantificazione del danno da inadempimento, ma proprio per apprezzare il residuo interesse all'adempimento e ridurre la penale contrattuale di una percentuale corrispondente al predetto residuo interesse, Ric. 2019 n. 30298 sez.

M2 - ud. 10-06-2021 -4- all'esito di un accertamento che comunque rientra nell'ambito del giudizio di fatto riservato al giudice di merito.

Del pari inammissibile, o comunque infondato, è il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art.345 c.p.c. perché la Corte pugliese ha considerato ammissibile la produzione documentale eseguita dalla società controricorrente in grado di appello, trattandosi di documenti formati in epoca successiva alla sentenza di primo grado che la Corte pugliese ha ritenuto rilevanti ai fini della quantificazione del danno" [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, osservando altresì che anche il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., affidato ad unico motivo, è inammissibile.

Con esso, infatti, si contesta la valutazione di merito condotta dalla Corte territoriale, in esito alla quale quest'ultima ha limitato la riduzione della penale prevista dal contratto sottoscritto tra le parti nella misura del 50%, in luogo della maggior percentuale di riduzione (del 70%) che era stata invece ritenuta congrua dal giudice di prime cure.

Ad avviso del ricorrente incidentale, la Corte distrettuale avrebbe operato tale valutazione presupponendo che il contratto avesse un valore inferiore a quello che in effetti avrebbe avuto.

La censura attinge un apprezzamento della Corte territoriale che costituisce il frutto di un giudizio di fatto, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità.

Non risultano depositate memorie.

Il ricorso principale e quello incidentale, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili.

Le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza.

Ric. 2019 n. 30298 sez.

M2 - ud. 10-06-2021 -5- Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto, tanto da parte del ricorrente principale che di quello incidentale PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile tanto il ricorso principale che quello incidentale e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, tanto da parte del ricorrente principale che di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 10 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30298-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 54, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1559/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 09/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 28.10.2009 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia, la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] per sentirla dichiarare gravemente inadempiente al contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoscritto in data 23.10.2007, con il quale le parti avevano convenuto una penale, a carico della parte che con il proprio inadempimento avesse impedito il perfezionamento della progettata compravendita, nella misura fissa di C 190.000. L'attore esponeva di aver versato alcuni acconti e di aver diritto a riceverli in restituzione, oltre alla penale di cui anzidetto. La società convenuta si costituiva, resistendo alla domanda e spiegando domanda riconvenzionale per l'accertamento del grave inadempimento del promissario acquirente, con condanna del medesimo al risarcimento del danno ed al pagamento della penale convenzionalmente fissata. Con sentenza n. 1900/2014 il Tribunale rigettava la domanda principale, accoglieva la riconvenzionale, riduceva la penale in ragione del 70%, compensava le somme in dare ed in avere e condannava il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della differenza dovuta alla società convenuta. Interponeva appello avverso detta decisione la società [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla riduzione della penale, mentre il [OSCURATO:PERSONA] resisteva al gravame spiegando appello incidentale. Con la sentenza impugnata, n. 1559/2019, la Corte di Appello di Bari accoglieva in parte l'appello principale, Ric. 2019 n. 30298 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -2- limitando la riduzione della penale nella sola misura del 50%, rigettando invece l'impugnazione incidentale. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], spiegando ricorso incidentale affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA', o comunque RIGETTO, del ricorso, articolato in due motivi, proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, in parziale accoglimento del gravame principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Te. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la decisione di prime cure del Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia, ed in totale reiezione dell'appello incidentale proposto avverso la medesima decisione da [OSCURATO:PERSONA], ha condannato la società appellante principale a restituire all'appellante incidentale la somma di C 102.500 oltre interessi dalla domanda. [OSCURATO:PERSONA] aveva evocato in giudizio la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. allegandone il grave inadempimento al contratto preliminare di compravendita intercorso tra le parti in data 23.10.2007, in virtù del quale la società convenuta si era obbligata a vendere, ed il [OSCURATO:PERSONA] ad acquistare, un immobile in corso di costruzione. In base a detto contratto, che prevedeva una serie di pagamenti a date fisse, il termine del 30.9.2008 per la stipula del rogito di compravendita ed una penale, a carico della parte inadempiente, di C 190.000, il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la restituzione degli acconti versati, il Ric. 2019 n. 30298 sez. M2 - ud. 10-06-2021 v -3- pagamento della penale ed il risarcimento del danno. A detta domanda aveva resistito la società promittente venditrice allegando a sua volta l'inadempimento del [OSCURATO:PERSONA], che non aveva rispettato le scadenze indicate nel preliminare per i vari acconti. Il Tribunale aveva dichiarato risolto il contratto preliminare per grave inadempimento del promissario acquirente; aveva ritenuto sproporzionata, e ridotto del 70%, la penale contrattualmente prevista; ed aveva quindi condannato la promittente venditrice alla restituzione degli acconti ricevuti, al netto della penale residua dovuta dal [OSCURATO:PERSONA], per un importo finale pari ad C 147.500 oltre interessi dalla domanda. A seguito di appello interposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte pugliese ha rimeditato la riduzione della penale operata dal Tribunale, limitando la riduzione della clausola soltanto al 50%, ed ha quindi nuovamente operato la compensazione tra poste in dare ed in avere, condannando la società appellante alla restituzione del minor importo di C 102.500. Il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] contesta il fatto che la Corte di Appello avrebbe ridotto la penale prevista nel contratto sottoscritto tra le parti tenendo conto del danno subito dalla parte non inadempiente, e non invece del suo interesse all'adempimento, è inammissibile, o comunque infondato. Trattandosi infatti di fattispecie avente ad oggetto un adempimento parziale, la Corte territoriale ha considerato l'importo residuo che la parte inadempiente avrebbe dovuto versare a quella non inadempiente non già come parametro di quantificazione del danno da inadempimento, ma proprio per apprezzare il residuo interesse all'adempimento e ridurre la penale contrattuale di una percentuale corrispondente al predetto residuo interesse, Ric. 2019 n. 30298 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -4- all'esito di un accertamento che comunque rientra nell'ambito del giudizio di fatto riservato al giudice di merito. Del pari inammissibile, o comunque infondato, è il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art.345 c.p.c. perché la Corte pugliese ha considerato ammissibile la produzione documentale eseguita dalla società controricorrente in grado di appello, trattandosi di documenti formati in epoca successiva alla sentenza di primo grado che la Corte pugliese ha ritenuto rilevanti ai fini della quantificazione del danno" [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, osservando altresì che anche il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., affidato ad unico motivo, è inammissibile. Con esso, infatti, si contesta la valutazione di merito condotta dalla Corte territoriale, in esito alla quale quest'ultima ha limitato la riduzione della penale prevista dal contratto sottoscritto tra le parti nella misura del 50%, in luogo della maggior percentuale di riduzione (del 70%) che era stata invece ritenuta congrua dal giudice di prime cure. Ad avviso del ricorrente incidentale, la Corte distrettuale avrebbe operato tale valutazione presupponendo che il contratto avesse un valore inferiore a quello che in effetti avrebbe avuto. La censura attinge un apprezzamento della Corte territoriale che costituisce il frutto di un giudizio di fatto, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità. Non risultano depositate memorie. Il ricorso principale e quello incidentale, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza. Ric. 2019 n. 30298 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -5- Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto, tanto da parte del ricorrente principale che di quello incidentale PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile tanto il ricorso principale che quello incidentale e compensa le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, tanto da parte del ricorrente principale che di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 10 giugno
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