CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 35268/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 1792/2022, pubblicata il 20.1.2022 nel giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 17.11.2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che è stata depositata istanza di correzione di errore materiale dell’intestazione della ordinanza di questa Corte n. 1792/2022, pubblicata il 20.1.2022, essendo stato menzionato, come giudice a quo, la Corte d’Appello di Veneziainvece della Corte d’Appello di Bari; rilevato che il relatore ha depositato proposta favorevole alla correzione dell’errore materiale; 2 considerato che trattasi di mero errore materiale nella redazione dell’intestazione del provvedimento in quanto il giudice a quo è indubbiamente la Corte barese (cfr. ordinanza impugnata) e quindi occorre procedere alla relativa correzione sostituendosi nella intestazione della citata ordinanza di questa Corte n. 1792/2022, al terzultimo rigo, la parola “Venezia” con la parola “Bari”; visto l’art. 391-biscpc; P.Q.M. La Corte dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 1792/2022, pubblicata il 20.1.2022, venga corretta, mediante la sostituzione, al terzultimo rigo dell’intestazione, della parola “Venezia” con la parola “Bari”. Dispone che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta or