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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 25144/2026

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orte d'appello di Perugiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione dilegge in ordine agli artt. 581, comma 1, cod. proc. pen., 591, comma 1, cod.proc. pen., 89, comma 3, D. Lgs. n. 150 del 2022, 3, 24, 27 e 111 Cost. èmanifestamente infondato;che, in particolare, trattandosi di impugnazione anteriore al 25 agosto 2024,data di entrata in vigore della legge del 9 agosto del 2024, n. 114, i giudici diappello hanno fatto corretta applicazione della previgente disciplina e dei principiconsolidati nella giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. 5, n. 23680 del06/06/2025, Pino, Rv. 288203 – 01; Sez.

U, n. 13808 del 24/10/2024, dep.2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287855 – 01; Sez. 4, n. 14453 del 04/02/2025, Rv. 287973– 01), dichiarando l’inammissibilità dell’atto di appello proposto dal difensoresenza specifico mandato rilasciato dopo la pronuncia della sentenza sottopostaa gravame, e sottolineando come in tale disciplina, tenuto conto della ratio adessa sottesa, non si ravvisino i profili di incostituzionalità individuati dalla difesa;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Perugiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione dilegge in ordine agli artt. 581, comma 1, cod. proc. pen., 591, comma 1, cod.proc. pen., 89, comma 3, D. Lgs. n. 150 del 2022, 3, 24, 27 e 111 Cost. èmanifestamente infondato;che, in particolare, trattandosi di impugnazione anteriore al 25 agosto 2024,data di entrata in vigore della legge del 9 agosto del 2024, n. 114, i giudici diappello hanno fatto corretta applicazione della previgente disciplina e dei principiconsolidati nella giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. 5, n. 23680 del06/06/2025, Pino, Rv. 288203 – 01; Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep.2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287855 – 01; Sez. 4, n. 14453 del 04/02/2025, Rv. 287973– 01), dichiarando l’inammissibilità dell’atto di appello proposto dal difensoresenza specifico mandato rilasciato dopo la pronuncia della sentenza sottopostaa gravame, e sottolineando come in tale disciplina, tenuto conto della ratio adessa sottesa, non si ravvisino i profili di incostituzionalità individuati dalla difesa;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]