CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 ottobre 2021
Cassazione n. 27428/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 29331/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - resistente- F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 29331/2015 Numero sezionale 5152/2021 Numero di raccolta generale 27428/2021 Data pubblicazione 08/10/2021 avverso la sentenza n. 4074/2015 della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, depositata il 04/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Premesso che: 1. in data 25 aprile 2005, [OSCURATO:PERSONA] stipulava un contratto di mutuo per 152.000 euro, ai sensi dell'art.15 del d.P.R. 601 del 1973 per asserite finalità produttive. Il mutuo veniva assoggettato ex art. 17 del medesimo d.P.R. ad imposta sostitutiva con aliquota dello 0,25% e, in forza dell'art.11 del contratto, l'imposta veniva traslata sul mutuatario. L'ammortamento veniva garantito da ipoteca concessa dalla moglie del mutuatario su immobile dalla stessa acquistato con benefici c.d. “prima casa”, mediante precedente contratto in pari data con benefici al prezzo di 32.500 euro “pagati prima e fuori”; 2. il 13 gennaio 2012, l'Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] avviso di liquidazione dell'imposta di registro con aliquota del 2% richiamando l'art.18, comma 3, del d.P.R.601 del 1973. L'avviso era emesso in “revoca dell'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio a lungo termine”. E ciò sul motivo che, essendo stati revocati i benefici c.d. prima casa in quanto l'immobile era stato rivenduto prima che fossero decorsi cinque anni dall'acquisto, “è revocato anche il beneficio dell'aliquota agevolata sul contratto di mutuo”; 2.la commissione tributaria provinciale di Napoli, adita dal contribuente, riteneva l'avviso illegittimo per non esservi collegamento tra mutuo e compravendita immobiliare; 3.con la sentenza in epigrafe, la commissione tributaria regionale della Campania ha ritenuto il contrario sul motivo per cui, date “la situazione di convivenza [dei coniugi] e la quantificazione del mutuo acceso da F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 29331/2015 Numero sezionale 5152/2021 Numero di raccolta generale 27428/2021 Data pubblicazione 08/10/2021 uno dei coniugi, parametrata al valore dell'immobile contestualmente acquistato dall'altro coniuge” doveva ritenersi che “il contratto di mutuo non aveva altra ragione economica se non quella di coprire, anche se in modo non dichiarato, il costo di acquisto della casa … [e] pertanto il contratto di mutuo non poteva che soggiacere alle regole fiscali previste per i casi del genere ossia alle agevolazioni sottoposte alla condizione che l'immobile non fosse alienato prima dei cinque anni”; 4.contro questa sentenza il contribuente ricorre sulla base di tre motivi; 5.l'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria di costituzione tardiva; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., 112 e 115 c.p.c.. Sostiene il ricorrente che l'affermazione della CTR, secondo cui il mutuo è stato contratto per l'acquisto della casa, è stata fatta in modo apodittico, in totale assenza di prova; 2. con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la violazione o falsa applicazione dell'art.18, comma 3, del d.P.R. 601/73. Deduce il ricorrente che la CTR abbia errato nell'avallare l'impiego della norma al caso di specie malgrado che il mutuo non fosse stato contratto per l'acquisto di un'abitazione; 3. con il terzo motivo di ricorso vengono denunciate la falsa applicazione dell'art.1, comma 4, della nota II bis della tariffa parte prima, allegata al d.P.R. 131/86, la violazione dell'art.18, comma 3, del d.P.R. 601/73. Eccepisce il ricorrente che “nessuna norma dell'ordinamento prevede la revoca dell'aliquota agevolata dello 0,25 per cento dell'imposta sostitutiva ex art.15 ss del d.P.R. 601/73 nel caso in cui la prima casa, laddove per ipotesi acquistata con il detto finanziamento, venga trasferita per atto a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'acquisto”. 4. il primo motivo di ricorso è inammissibile. La CTR ha ritenuto che il mutuo contratto dall'odierno ricorrente era F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 29331/2015 Numero sezionale 5152/2021 Numero di raccolta generale 27428/2021 Data pubblicazione 08/10/2021 stato contratto per “coprire, anche se in modo non dichiarato, il costo di acquisto della casa”, effettuato dal coniuge con i benefici di cui all'articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, e poi rivenduto prima del decorso di cinque anni dalla data di acquisto. A fondamento di quanto ritenuto, la CTR ha posto un ragionamento presuntivo che muove dal rapporto di convivenza tra l'odierno contribuente e la moglie -la quale aveva acquistato l'immobile- dalla contestualità tra stipula del mutuo e stipula dell'acquisto e dalla parametrazione del mutuo “al valore dell'immobile”. Le presunzioni sono definite dalla legge come “le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto” (art.2727 c.c.). La presunzione in realtà non è propriamente una “conseguenza” ma è un procedimento logico in base al quale, dato un fatto, è possibile dedurne, in base ad una regola esperienziale di certezza o probabilità, come conseguenza, un altro fatto. La legge stabilisce altresì che le presunzioni giudiziali possono essere ammesse solo se “gravi precise e concordanti” (art.2729 c.c.) La "precisione" va riferita all'indizio costituente il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso sia ben determinato nella realtà storica; la "gravità" va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto; la "concordanza", infine, richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (Cass. sentenza 15454/2019). Il sindacato consentito a questa Corte in tema di presunzioni, ai sensi dell'art.360, co. 1, n.3, c.p.c. è limitato alla verifica della correttezza della sussunzione, da parte del giudice di merito, sotto i tre caratteri F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 29331/2015 Numero sezionale 5152/2021 Numero di raccolta generale 27428/2021 Data pubblicazione 08/10/2021 individuatori della gravità, precisione, concordanza, di fatti concreti. “Nondimeno, per restare nell'ambito della violazione di legge, la critica [del ricorrente] deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione, vizio valutabile, ove del caso, nei limiti di ammissibilità di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.” (così Cass. sentenza n.18611 del 30/06/2021; Cass. sentenza 29635/2018). Sotto diverso profilo, “In tema di giudizio di cassazione, la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo” (Cass. ord. n.5279 del 26/02/2020). Nel caso di specie, la critica al ragionamento presuntivo della CTR - ragionamento riguardo al quale non appaiono mancare i suddetti requisiti di gravità, precisione e concordanza- si riduce alla contrapposizione a quanto affermato dalla medesima CTR dell'affermazione per cui l'acquisto immobiliare era stato compiuto al fine di poter, con l'iscrizione dell'ipoteca sull'immobile acquistato, garantire il mutuo accesso dal ricorrente. 5.Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati in modo congiunto. Essi sono infondati. 5.1. Il quadro normativo di riferimento è dato dagli artt. 18 e 20 del d.P.R. 601 del 1973. Ai sensi del comma 1 dell'art.18 del citato d.P.R., come modificato dal d.l. 14 marzo 1988, n.70, convertito con modificazioni dalla l. 13 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 29331/2015 Numero sezionale 5152/2021 Numero di raccolta generale 27428/2021 Data pubblicazione 08/10/2021 maggio 1988, n.154, per i finanziamenti di cui al precedente art.15 - ossia i finanziamenti di medio o lungo termine- gli enti erogatori erano tenuti al pagamento di un'imposta sostitutiva in ragione dello 0,25% dell'ammontare complessivo dei finanziamenti erogati in ciascun esercizio. Ai sensi del comma 3 dell'art.18 del d.P.R., introdotto dal comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nella versione in vigore al tempo della stipula del contratto di mutuo, l'imposta sostitutiva era dovuta con aliquota del 2% “Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze”. Il d.l.3 agosto 2004 n.220, convertito con modificazioni dalla l. 19 ottobre 2004 n. 257 aveva precisato (con l'art. 2 comma 1) che "Il comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, si interpreta nel senso che l'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 2 per cento, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica ai soli finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131." Ai sensi dell'art.20, comma 4, del d.P.R. 601, “L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a recuperare le maggiori imposte sull'atto di compravendita della casa di abitazione, acquistata con i benefici di cui all'articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, e successive modificazioni, in caso di decadenza F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 29331/2015 Numero sezionale 5152/2021 Numero di raccolta generale 27428/2021 Data pubblicazione 08/10/2021 dai benefici stessi per dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di tre anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei benefici medesimi, a recuperare nei confronti del mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva di cui al terzo comma dell'articolo 18 e quella di cui al primo comma dello stesso articolo, nonché a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza medesima”. 5.2. Questo essendo il quadro normativo e posto che il collegamento - ritenuto presuntivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] - tra mutuo ed acquisto della casa, deve considerarsi assodato (in ragione di quanto al superiore punto 4), la CTR -pur sul richiamo al comma 3 dell'art.18-, correttamente, ha ritenuto applicabile il comma 4 dell'art.20 ed ha avallato l'operato dell'ufficio; 5. il ricorso va pertanto rigettato; 6.non vi è luogo a pronuncia sulle spese perché l'Agenzia non ha svolto attività processuale. PQM la Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 settembre 2021, svolta con modalità da remoto. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 29331/2015 Numero sezionale 5152/2021 Numero di raccolta generale 27428/2021 Data pubblicazione 08/10/2021 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7