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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 15836/2023

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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 5889 - 202 3 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent e - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - intimat a - avverso la sentenza della Corte dei Conti, n. 366/2022, depositata il30 agosto 2022; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 19aprile 2023;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ. ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, essendo il Procuratore Generale controricorrente parte soltanto in senso formale e non avendo l’Associazione intimata svolto attività difensiva in questa sede; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Roma, lì 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 5889 - 202 3 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent e - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - intimat a - avverso la sentenza della Corte dei Conti, n. 366/2022, depositata il30 agosto 2022; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 19aprile 2023;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ. ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, essendo il Procuratore Generale controricorrente parte soltanto in senso formale e non avendo l’Associazione intimata svolto attività difensiva in questa sede; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma, lì 6
Sentenza Cassazione n. 15836/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris